Ordinanza n. 81/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Terni in data -OMISSIS- (rif. nr. -OMISSIS-), con cui è stata rifiutata l’istanza presentata dal ricorrente in data -OMISSIS- volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso: - il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Terni in data -OMISSIS-; - il provvedimento del Questore di Terni del 23/06/2026 recante misure accessorie ex art. 13, comma 5.2, d.lgs. n. 286 del 1998;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per residenza elettiva, unitamente al decreto prefettizio di espulsione e al provvedimento questorile recante misure accessorie
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della Questura di Terni relativo alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva, chiedendone la sospensione cautelare, nonché gli atti connessi, costituiti dal decreto di espulsione del Prefetto di Terni e dal provvedimento del Questore recante misure accessorie ai sensi dell’art. 13, comma 5.2, del d.lgs. n. 286 del 1998. A sostegno della domanda cautelare ha prospettato un pregiudizio derivante dall’interruzione di rapporti personali e sociali e dall’impossibilità di seguire direttamente la vendita in corso di un immobile di sua proprietà. Il TAR ha rilevato, in via preliminare, il parziale difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sull’impugnativa del decreto di espulsione e del provvedimento questorile recante misure accessorie, ai sensi dell’art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998. Ha inoltre considerato la sopravvenuta presentazione, il 16 luglio 2026, di una domanda di protezione internazionale presso la Questura di Livorno, il cui procedimento risultava pendente.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare relativa agli atti impugnati. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto generica la deduzione concernente l’interruzione dei rapporti personali e sociali e non dimostrata l’impossibilità di gestire a distanza la vendita dell’immobile. Ha inoltre rilevato che la pendenza della domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente comporta l’applicabilità dell’art. 7 del d.lgs. n. 25 del 2008, circostanza ostativa, nella fase cautelare, all’accoglimento della richiesta. Il Collegio ha riservato ogni ulteriore valutazione, anche in rito, e ha dato atto del parziale difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione al decreto di espulsione e alle misure accessorie. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare, sulla quale il TAR ha pronunciato respingendo l’istanza di sospensione.
art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286/1998
Attribuisce a un diverso giudice la cognizione sulle controversie relative al decreto di espulsione; il TAR ne ha ricavato il parziale difetto di giurisdizione sulle relative impugnazioni.
art. 13, comma 5.2, d.lgs. n. 286/1998
È la disposizione richiamata per individuare le misure accessorie adottate dal Questore, la cui impugnativa è stata ritenuta estranea, in parte, alla giurisdizione amministrativa.
art. 7 d.lgs. n. 25/2008
La pendenza della domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente è stata ritenuta rilevante ai fini della valutazione cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito il presupposto, unitamente alla disciplina europea sulla protezione dei dati, per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali della parte ricorrente mediante oscuramento.
Massime di principio
- In sede cautelare, il periculum in mora deve essere allegato e dimostrato in modo concreto e specifico; la generica prospettazione dell’interruzione di rapporti personali e sociali non è sufficiente a giustificare la sospensione dell’atto impugnato.
- Il danno derivante dalla necessità di seguire a distanza la vendita di un immobile non integra, di per sé, un periculum cautelare quando non sia dimostrata l’impossibilità concreta di gestire l’operazione senza la presenza nel territorio nazionale.
- La pendenza di una domanda di protezione internazionale deve essere considerata dal giudice amministrativo nella valutazione della domanda cautelare proposta contro il diniego del permesso di soggiorno, in ragione degli effetti previsti dall’art. 7 del d.lgs. n. 25/2008.
- Le controversie relative al decreto di espulsione e agli atti ad esso accessori rientrano, nei limiti previsti dall’art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286/1998, nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella del giudice amministrativo.
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