Ordinanza n. 600/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di demolizione n. 45 del 20 aprile 2026. In sede di verifica della regolarità della notificazione del ricorso, il TAR ha rilevato che dalla ricevuta di consegna in formato .eml risultava che la PEC notificata al Comune il 25 giugno 2026 conteneva come allegati soltanto il ricorso e la procura, senza la relata di notificazione. Poiché il Comune non si è costituito, il Collegio ha ritenuto necessario verificare se la relata fosse effettivamente presente tra gli allegati oppure procedere alla rinnovazione della notificazione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto nulla la notificazione del ricorso, in quanto apparentemente effettuata senza allegare la relata di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale, come richiesto dall'art. 3-bis, comma 5, della l. n. 53/1994. Non ha deciso la domanda cautelare né il merito dell'impugnazione. Ha disposto, in alternativa: il deposito, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, della documentazione originale digitale idonea a dimostrare che la PEC originariamente recapitata contenesse anche la relata; oppure la rinnovazione della notificazione del ricorso, insieme all'ordinanza, entro lo stesso termine, con deposito della prova della rinnovazione entro i successivi tre giorni dal perfezionamento della notificazione per il destinatario. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 7 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 3-bis, comma 5, l. n. 53/1994
L’avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata
La relata di notificazione deve essere redatta su un documento informatico separato, firmato digitalmente e allegato al messaggio PEC; la sua apparente omissione determina la nullità della notificazione, da verificare mediante deposito della documentazione originale o da sanare con rinnovazione.
Massime di principio
- Quando la notificazione telematica di un ricorso amministrativo risulta priva, dagli elementi della ricevuta di consegna, della relata di notificazione prescritta dalla legge, il giudice può disporre un incombente istruttorio per verificare il contenuto effettivo della PEC e dei relativi allegati.
- La notificazione del ricorso effettuata via PEC senza la relata redatta su documento informatico separato, sottoscritto digitalmente e allegato al messaggio è nulla ai sensi dell'art. 3-bis, comma 5, della l. n. 53/1994.
- In presenza di una notificazione nulla, il giudice può assegnare al ricorrente un termine perentorio per dimostrare documentalmente la regolarità della notificazione originaria oppure per rinnovarla, rinviando la trattazione della domanda cautelare.
Come è indicizzato
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