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Sentenza

Sentenza del 08/06/2018 n. 14965 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate contestava la decisione della C.T.R. Toscana che aveva escluso l’imputazione alla contribuente dei redditi di partecipazione, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986, derivanti dall’attività commerciale esercitata dalla presunta società di fatto denominata Associazione Culturale XXXX. Secondo l’Amministrazione, F.M.L. avrebbe partecipato all’attività associativa e le sottoscrizioni presenti nell’atto costitutivo, nello statuto e nei verbali dell’associazione non sarebbero state validamente disconosciute. L’Agenzia deduceva inoltre l’erronea applicazione degli artt. 214 e 216 c.p.c., sostenendo che la perizia grafologica prodotta dalla contribuente non fosse sufficiente a escludere l’autenticità dei documenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e confermato, in sostanza, l’esito favorevole alla contribuente. Ha stabilito che i documenti dell’associazione erano scritture private e non atti pubblici: la registrazione attribuisce loro soltanto certezza della data, non piena efficacia probatoria quanto alla provenienza delle sottoscrizioni. Il disconoscimento della firma, se specifico e determinato, è sufficiente a impedire l’utilizzo probatorio della scrittura privata, salvo che la controparte chieda formalmente la verificazione ai sensi dell’art. 216 c.p.c. Poiché l’Agenzia non aveva presentato tale istanza, i documenti non potevano essere utilizzati contro F.M.L. Inoltre, gli ulteriori elementi — i corsi di cucina e la proprietà dell’immobile concesso in comodato — sono stati ritenuti insufficienti a dimostrare la partecipazione della contribuente all’attività commerciale o l’effettivo possesso dei redditi. Nessuna pronuncia sulle spese di cassazione, poiché la parte privata non si è costituita.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5

    Imputazione dei redditi di partecipazione al soggetto che ne è effettivamente possessore.

    Il reddito di partecipazione può essere attribuito alla persona fisica solo se è dimostrata la sua effettiva partecipazione al rapporto societario o associativo e il possesso del reddito.

  • Codice di procedura civile, art. 214

    Disconoscimento della scrittura privata.

    Nel processo tributario la parte può disconoscere la sottoscrizione apposta su una scrittura privata senza formule sacramentali, purché il disconoscimento sia specifico, chiaro e determinato. Se la controparte vuole utilizzare il documento, deve chiederne la verificazione.

  • Codice di procedura civile, art. 216

    Istanza di verificazione.

    Quando una scrittura privata viene disconosciuta, la parte che intende avvalersene deve promuovere formalmente la verificazione dell’autenticità della sottoscrizione. In mancanza, il documento non può essere utilizzato come prova contro chi lo ha disconosciuto.

  • Codice civile, art. 2699

    L’atto costitutivo, lo statuto e i verbali di un’associazione non diventano atti pubblici per il solo fatto di essere registrati; restano scritture private, salvo che siano formati da un pubblico ufficiale nei requisiti di legge.

  • Codice civile, art. 2700

    Efficacia dell’atto pubblico.

    La particolare efficacia probatoria dell’atto pubblico, contestabile mediante querela di falso, non si applica alle scritture private dell’associazione.

  • Codice civile, art. 2704

    Data della scrittura privata nei confronti dei terzi.

    La registrazione della scrittura privata attribuisce certezza alla data, ma non prova l’autenticità della sottoscrizione né la provenienza delle dichiarazioni.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione fonda un accertamento su scritture private recanti una firma contestata, il contribuente deve disconoscere la sottoscrizione in modo chiaro, specifico e riferito ai singoli documenti, se necessario.
  • Dopo un disconoscimento valido, l’Amministrazione che intende utilizzare quei documenti deve proporre istanza di verificazione; la semplice produzione di una perizia grafologica o la contestazione generica del disconoscimento non sostituisce tale adempimento.
  • La registrazione di un documento non lo trasforma in atto pubblico e non rende certa l’autenticità della firma: attribuisce principalmente certezza alla data.
  • L’imputazione di redditi di partecipazione richiede la prova dell’effettiva partecipazione al rapporto societario o associativo e del possesso del reddito; la mera parentela, la proprietà di un immobile concesso in comodato o lo svolgimento non documentato di attività occasionali non sono necessariamente sufficienti.
  • In cassazione non è normalmente possibile sostituire la valutazione degli indizi compiuta dai giudici di merito con una diversa ricostruzione dei fatti, se la motivazione risulta coerente e logicamente argomentata.

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