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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26858/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

L'investitore aveva agito per il risarcimento del danno nei confronti dell'intermediaria lamentando la violazione degli obblighi informativi in occasione dell'acquisto, nel 1999 e nel 2000, di titoli emessi dalla Repubblica Argentina e dalla Provincia di Buenos Aires. La corte di merito aveva però rigettato la domanda ritenendo che non fosse provato un danno causalmente riconducibile alla condotta della banca, poiché l'investitore aveva venduto in corso di causa parte dei titoli a un prezzo inferiore a quello di sottoscrizione, realizzando la perdita; secondo la sentenza impugnata, se li avesse conservati non avrebbe subito pregiudizio e avrebbe anzi beneficiato dei successivi rimborsi. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: violazione dell'art. 115 c.p.c. per omessa considerazione di fatti incontestati sul valore dei titoli; violazione dell'art. 116 c.p.c. per omessa valutazione della documentazione prodotta sul controvalore dei titoli; violazione dell'art. 23 TUF e dell'art. 2697 c.c. sul riparto dell'onere della prova, assumendo che spettasse alla banca provare il valore dei titoli da detrarre dall'eventuale condanna.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso. Ha rilevato che le censure erano costruite sulla valutazione del valore dei titoli e della documentazione relativa, ma la ratio decidendi della sentenza d'appello era diversa: il rigetto della domanda dipendeva dall'esclusione del nesso causale tra condotta dell'intermediaria e danno, poiché il pregiudizio era derivato dalla scelta dell'investitore di vendere i titoli. Poiché i motivi non colpivano la reale ratio della decisione impugnata, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La censura ex art. 115 c.p.c. è stata ritenuta non pertinente alla ratio della decisione, perché diretta alla valutazione di fatti e dati economici non decisivi rispetto al fondamento causale del rigetto.

  • art. 116 c.p.c.

    La dedotta violazione dell'art. 116 c.p.c. è stata considerata inammissibile poiché mirava a contestare la valutazione del materiale documentale senza confrontarsi con il decisivo profilo del nesso causale.

  • art. 23 TUF

    La doglianza sul riparto dell'onere probatorio in materia di servizi di investimento è stata dichiarata inammissibile perché non attinente alla ratio decidendi centrata sull'assenza di nesso causale tra condotta e danno.

  • art. 2697 c.c.

    La contestazione sul riparto dell'onere della prova è stata ritenuta non scrutinabile, poiché la decisione impugnata non si basava sull'insufficienza della prova del valore dei titoli ma sull'origine autonoma del danno nella scelta dell'investitore.

  • art. 13, comma 1quater, d.p.r. n.115/02

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1bis, d.p.r. n.115/02

    Norma richiamata per determinare l'ulteriore contributo unificato dovuto in conseguenza dell'esito del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma attinge profili diversi e non decisivi.
  • La censura sulla valutazione delle prove o dei documenti non è scrutinabile se la decisione di merito poggia su un'autonoma ratio fondata sull'assenza di nesso causale tra la condotta dedotta e il danno lamentato.
  • In materia di responsabilità dell'intermediario finanziario, la prova del pregiudizio risarcibile richiede che il danno sia causalmente riconducibile alla condotta contestata; se il danno deriva da una successiva scelta autonoma dell'investitore, la domanda può essere rigettata per difetto di nesso causale.
  • La contestazione del riparto dell'onere probatorio è irrilevante quando la decisione impugnata non si fonda sulla mancata prova del fatto costitutivo, ma sull'esclusione del collegamento eziologico tra evento dannoso e condotta del convenuto.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaRicorso per cassazioneProveNesso di causalità
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioniResponsabilità civile
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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