Cassazione Civile, Ordinanza n. 31315/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratrice)
La controversia
La controversia riguardava il riconoscimento dell'indennità DIS-COLL ex art. 15 d.lgs. n. 22/2015 in favore di una lavoratrice a progetto/iscritta alla gestione separata, in relazione al mancato versamento di alcuni contributi previdenziali da parte del committente. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, mentre la Corte d'appello aveva accolto il gravame ritenendo applicabile in via analogica il principio di automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c. anche ai rapporti parasubordinati, sulla base della medesima ratio di tutela e del richiamo contenuto nella legge delega n. 183/2014. L'I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sulla gestione separata e sull'indennità DIS-COLL, sostenendo che il principio di automaticità ex art. 2116 c.c. vale per il lavoro subordinato e non per i lavoratori autonomi/parasubordinati, salvo espressa previsione di legge, e che per gli iscritti alla gestione separata opera invece il principio di effettività della contribuzione come requisito per accedere alle prestazioni.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito del motivo di ricorso perché ha accolto l'eccezione pregiudiziale di cessazione della materia del contendere, sollevata dall'I.N.P.S. nella memoria illustrativa. L'Istituto ha prodotto un provvedimento amministrativo del 15/05/2024 con cui risultava accolta la domanda presentata dalla lavoratrice il 10/07/2015 con la decorrenza richiesta. Poiché tale riconoscimento non risultava contestato né effettuato con riserva di ripetizione o senza animus solvendi, la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere tra le parti e ha compensato integralmente le spese del processo.
Norme richiamate
individua la base normativa dell'indennità DIS-COLL oggetto della domanda giudiziale.
il ricorrente ne invoca l'applicazione limitata al lavoro subordinato; la Corte d'appello ne aveva esteso in via analogica la logica ai rapporti parasubordinati, ma la Cassazione non si pronuncia sul merito per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
art. 1, comma 2, lett. b), l. n. 183/2014
richiamato dalla Corte d'appello come fondamento del vincolo legislativo a estendere il principio di automaticità anche ai collaboratori coordinati e continuativi.
artt. 2, commi 26-37, l. n. 335/1995
richiamati dal ricorrente come parte del quadro normativo della gestione separata e dell'obbligo contributivo.
art. 59, comma 16, l. n. 449/1997
richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme sulla gestione separata e sulla contribuzione.
D.M. 04/04/2002, n. 23484
richiamato dal ricorrente come disposizione attuativa in materia previdenziale.
richiamata dal ricorrente nel complesso delle norme sulla gestione separata.
D.M. 12/07/2007, n. 28507
richiamato dal ricorrente nel complesso delle norme sulla gestione separata.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, l'amministrazione resistente riconosce in sede amministrativa il diritto azionato dalla controparte e tale riconoscimento soddisfa integralmente la pretesa, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente arresto del giudizio senza esame del motivo di ricorso.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che il sopravvenuto riconoscimento del diritto non sia contestato e non risulti effettuato con riserva di ripetizione o comunque senza volontà satisfattiva.
- In presenza di cessazione della materia del contendere, il giudice di legittimità non decide sulla fondatezza della questione sostanziale dedotta nel ricorso, ma si limita a prendere atto del venir meno dell'interesse alla decisione.
- Quando il processo si estingue per cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate integralmente se la sopravvenienza ha eliminato il contrasto tra le parti.
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