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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27195/2023 del 22/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, dapprima con ricorso straordinario poi trasposto al TAR, di una CILA presentata da una società per la realizzazione di un lucernario sul tetto di un edificio di un condominio, nonché del parere paesaggistico e degli atti presupposti e connessi. Il TAR ha respinto il ricorso, dichiarandolo in parte inammissibile e in parte infondato; il Consiglio di Stato ha confermato la decisione osservando che il terzo, rispetto alla CILA/SCIA/DIA, deve reagire con l'azione avverso il silenzio ex art. 31 c.p.a. e che il ricorso impugnatorio era decontestualizzato rispetto all'impianto normativo. La ricorrente ha quindi proposto revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che il Consiglio di Stato avesse travisato due fatti processuali: da un lato, l'avvenuta diffida al Comune a esercitare i poteri inibitori e sanzionatori; dall'altro, la costituzione in giudizio di una soprintendenza diversa da quella effettivamente evocata, con riflessi anche sulla liquidazione delle spese. Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile la revocazione ritenendo che non vi fosse errore di fatto ma, al più, errore di giudizio. In cassazione la ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) arretramento della giurisdizione per avere il Consiglio di Stato dichiarato inammissibile il primo motivo di revocazione senza considerare la diffida e l'inerzia amministrativa; 2) arretramento della giurisdizione per avere il Consiglio di Stato mal valutato il secondo errore di fatto relativo alla costituzione della soprintendenza e del Ministero, omettendo in realtà di pronunciarsi; 3) questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE e art. 47 Carta di Nizza per il preteso diniego di giustizia. Le intimate non hanno svolto difese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i primi due motivi non denunciassero un reale arretramento o difetto esterno di giurisdizione del giudice amministrativo, ma mirassero soltanto a contestare il modo in cui il Consiglio di Stato ha esercitato il potere di valutare l'ammissibilità della revocazione e la riconducibilità dei fatti dedotti all'errore revocatorio. In particolare, ha ribadito che il sindacato ex artt. 362 c.p.c. e 111 Cost. è limitato alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione, non estendendosi agli errores in procedendo o in iudicando. Quanto al terzo motivo, la questione pregiudiziale è stata reputata priva di rilievo una volta esclusa la sussistenza di un arretramento di giurisdizione e chiarito che il Consiglio di Stato aveva comunque esaminato la domanda di revocazione, respingendola/inammissibilitandola. La ricorrente è stata inoltre condannata, in applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. richiamati dall'art. 380-bis c.p.c., al pagamento di euro 2.000 in favore della Cassa delle ammende, oltre all'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    "Se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa"

    L'errore revocatorio è configurabile solo come errore di percezione su un fatto processuale, decisivo, non controverso e non coincidente con la valutazione giuridica o argomentativa del giudice.

  • art. 31, commi 1 e 2, c.p.a.

    Per la Corte amministrativa, il terzo che reagisce a una CILA/SCIA/DIA deve utilizzare l'azione avverso il silenzio dell'amministrazione, non un ricorso impugnatorio diretto contro il titolo edilizio.

  • art. 106 c.p.a.

    La revocazione nel processo amministrativo è ammessa nei casi e nei modi previsti dagli artt. 395 e 396 c.p.c.; il relativo sindacato in cassazione resta limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione.

  • art. 362 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione contro le decisioni del giudice amministrativo è ammissibile soltanto per motivi attinenti alla giurisdizione, cioè per violazione dei limiti esterni del potere giurisdizionale.

  • art. 111 Cost.

    Il controllo della Cassazione sulle decisioni del giudice speciale riguarda il riparto e i limiti esterni della giurisdizione, non la correttezza del decidere nel merito.

  • art. 267 TFUE

    La questione pregiudiziale è stata ritenuta priva di rilievo perché superata dalla declaratoria di inammissibilità dei primi motivi e dall'assenza di un reale diniego di giustizia.

  • art. 47 Carta di Nizza

    Invocato dalla ricorrente come parametro del preteso diniego di giustizia, ma ritenuto non pertinente nel caso concreto.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    In caso di definizione del ricorso conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte applica la condanna equitativa in favore della controparte e l'ulteriore somma a favore della Cassa delle ammende, quale misura dissuasiva dell'abuso del processo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La norma, nel testo riformato, consente la definizione accelerata del ricorso e richiama l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. anche ai giudizi pendenti alle condizioni indicate dalla disciplina transitoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico sulle spese di giustizia, collegando l'inammissibilità dell'impugnazione all'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro una decisione del Consiglio di Stato, la denuncia di "arretramento della giurisdizione" è ammissibile solo se si deduce una violazione dei limiti esterni del potere giurisdizionale; non è sufficiente contestare l'erronea valutazione dell'ammissibilità di una revocazione o la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice amministrativo.
  • L'errore di fatto revocatorio richiede una falsa percezione di un fatto processuale risultante dagli atti, decisivo e non controverso; non può consistere in un errore di giudizio, nell'interpretazione delle difese o nella valutazione della riconducibilità della domanda all'impianto normativo.
  • Non integra errore revocatorio il mero mancato esame di tutte le argomentazioni difensive, né la censura del contenuto concettuale delle tesi di parte o della valutazione di documenti e prove: tali doglianze attengono, al più, a errores in iudicando o in procedendo.
  • Per il terzo rispetto a una CILA/SCIA/DIA, la tutela non si esaurisce nell'impugnazione del titolo, ma deve essere ricondotta al corretto rimedio avverso il silenzio o l'inerzia amministrativa, secondo l'assetto normativo applicabile.
  • Quando la Corte definisce il ricorso in conformità alla proposta resa ex art. 380-bis c.p.c., trova applicazione la disciplina sanzionatoria di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., quale presidio contro l'abuso del processo e le impugnazioni prive di giustificazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, inoltre, l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina sulle spese di giustizia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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