Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24313/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari, anche con controllo elettronico. Il ricorrente deduce che la motivazione è apparente: invocava il lungo periodo di tempo 'silente' successivo ai fatti contestati e l'assenza di coinvolgimenti successivi in reati di mafia, nonché l'allontanamento geografico dai luoghi delle condotte e la possibilità di adottare il braccialetto elettronico, elementi idonei a superare la presunzione di adeguatezza della custodia intramuraria per i reati aggravati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'unico motivo proposto era generico e non si confrontava realmente con la motivazione del giudice di merito. La Corte ha seguito l'orientamento secondo cui, per i reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevale e non può essere superata dal solo 'tempo silente' senza elementi oggettivi aggiuntivi che dimostrino il venire meno delle esigenze cautelari (recesso dall'associazione, trasferimento stabile, collaborazione, ecc.). Perciò il provvedimento di rigetto è stato confermato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    Norma che delimita i motivi di ricorso per cassazione (tra cui vizio di motivazione e violazione di norme). La Corte ha ritenuto che il motivo invocato fosse generico e non specifico rispetto alla motivazione impugnata, rendendo il ricorso inammissibile.

  • art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

    Disciplina degli obblighi di motivazione del provvedimento giudiziario; la Corte osserva che, sebbene l'art. 274 imponga motivazione, la presunzione speciale di cui all'art. 275, comma 3, può prevalere quando applicabile.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce una presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare intramuraria per i reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis. La Corte ha interpretato che tale presunzione, prevalente rispetto alla norma generale, può essere superata solo mediante prova concreta ed obiettiva dell'assenza delle esigenze cautelari e non dal mero decorso del tempo.

  • art. 275-bis, cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel contesto delle misure cautelari; nel caso non è stata decisiva, ma è stata menzionata nei rimandi normativi relativi alle misure alternative.

  • art. 416-bis, comma 1, cod. pen.

    Definisce l'associazione mafiosa e le aggravanti connesse. La presenza di tale aggravante attiva la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, rendendo più gravoso l'onere probatorio per il difensore nel chiedere misure meno afflittive.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e ad eventuali sanzioni pecuniarie quando il ricorso risulta inammissibile; la Corte ha applicato tale norma per liquidare le spese e fissare la somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma di carattere amministrativo-processuale richiamata nella parte dispositiva per gli adempimenti di cancelleria.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e art. 8 D.L. n. 198/2022

    Richiamati come base procedurale per il contraddittorio scritto nell'esame del ricorso; non hanno inciso sul merito sostanziale della decisione.

Massime di principio

  • Per reati aggravati ex art. 416-bis (o aggravanti collegate), la custodia cautelare in carcere beneficia di una presunzione relativa di adeguatezza ex art. 275, comma 3: la difesa deve fornire elementi oggettivi e specifici per dimostrare il venir meno delle esigenze cautelari.
  • Il mero decorso del tempo ('tempo silente') tra i fatti contestati e la misura non è di per sé sufficiente a superare la presunzione cautelare: occorrono fatti concreti (recesso dall'organizzazione, trasferimento stabile, collaborazione, elementi di affidabilità) che comprovino l'assenza di pericolosità.
  • Nella valutazione della possibilità di misure meno afflittive si attribuisce rilievo alla gravità dei fatti, alle pregresse condanne e al profilo personale dell'indagato (attitudine a delinquere, inserimento in sodalizio), che incidono sulla valutazione dell'affidabilità a rispettare prescrizioni.
  • In sede di cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata: motivi generici o mere riproposizioni di argomentazioni già valutate e ritenute infondate dal giudice di merito sono inammissibili.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e, se rilevata colpa nella scelta del motivo, sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.