Cassazione Penale, Ordinanza n. 08087/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione di stupefacenti. Dal testo emerge che la difesa ha censurato, da un lato, l'accertamento in fatto e la conclusione sulla destinazione allo spaccio di una rilevante quantità di sostanza stupefacente, sostenendo in sostanza la riconducibilità della condotta all'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; dall'altro, ha contestato il trattamento sanzionatorio. La Cassazione rileva però che i motivi erano generici e sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e respinte in appello, senza evidenziare specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse motivato in modo corretto e privo di manifesta illogicità sull'accertamento del fatto, sulla destinazione allo spaccio della sostanza e sulla esclusione della fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, valorizzando la rilevante quantità di stupefacente, l'arresto in flagranza, il sequestro di ulteriore materiale, incluso un drone, e la vicinanza al carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha inoltre ritenuto generico anche il motivo sulla pena, osservando che la Corte territoriale aveva applicato la pena nel minimo e riconosciuto attenuanti prevalenti sull'aggravante, con valutazione complessiva ex art. 133 c.p. Conseguentemente, per l'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La lieve entità è esclusa quando, alla luce di plurimi elementi fattuali, la condotta riguarda una rilevante quantità di stupefacente e un contesto sintomatico della destinazione allo spaccio.
Il giudizio sul trattamento sanzionatorio deve tener conto complessivamente della gravità del fatto e degli indici di commisurazione della pena.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni accessorie sulle spese processuali e sul pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, motivi meramente generici o reiterativi di censure già disattese in appello sono inammissibili se non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.
- La qualificazione del fatto come detenzione di stupefacenti di lieve entità può essere esclusa quando la motivazione di merito valorizza una pluralità di elementi convergenti, tra cui quantità del narcotico, modalità dell'azione e ulteriori dati sintomatici della destinazione allo spaccio.
- In cassazione non è sufficiente una critica apodittica al trattamento sanzionatorio se la sentenza di merito ha già dato conto dell'applicazione della pena nel minimo e della valutazione comparativa delle circostanze ai sensi dell'art. 133 c.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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