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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08048/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha applicato le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di detenzione di stupefacenti. La difesa ha censurato la decisione, ma la Suprema Corte rileva che i motivi sono generici e sostanzialmente ripetitivi di questioni già trattate e disattese dal giudice di merito. La sentenza impugnata aveva valorizzato, in modo ritenuto completo e non illogico, una serie di elementi indiziari: la quantità di stupefacente sequestrato, incompatibile con l'uso personale, la presenza di strumenti per la preparazione e il confezionamento, nonché il comportamento tenuto dall'imputato al momento della perquisizione.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure generiche o meramente reiterative di questioni già esaminate e motivatamente respinte dal giudice di merito.
  • La prova della destinazione allo spaccio può essere desunta da un complesso di indici fattuali, tra cui la quantità della sostanza sequestrata incompatibile con l'uso personale, la disponibilità di strumenti per il confezionamento e il comportamento dell'agente al momento del controllo.
  • Quando la motivazione della sentenza impugnata è completa, giuridicamente corretta e non manifestamente illogica, la Cassazione non può sostituire una diversa valutazione del fatto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • All'inammissibilità del ricorso seguono le sanzioni processuali previste dall'art. 616 c.p.p., comprese le statuizioni economiche a carico del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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