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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08046/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per il delitto di evasione. Dal testo emerge che il ricorrente sosteneva, in modo non meglio specificato nel provvedimento, questioni relative alla continuazione con un capo per il quale egli era stato assolto; la Corte di cassazione rileva però che il motivo, così come formulato, è generico e non comprensibile. La sentenza impugnata aveva invece già motivato in modo corretto e aderente ai fatti, valorizzando il rinvenimento dell'imputato, per un protratto periodo di tempo, fuori dall'abitazione senza autorizzazione e in possesso di oggetti atti ad offendere; ciò aveva portato a escludere anche la particolare tenuità del fatto e a riconoscere la recidiva in ragione della maggiore pericolosità desunta da precedenti specifici non dissuasivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza fosse generica rispetto a una sentenza di merito sorretta da argomenti giuridici corretti e da un'adeguata ricostruzione probatoria. Ha inoltre osservato che, quanto al capo 2, l'imputato era stato assolto e quindi non era comprensibile il motivo di ricorso relativo alla continuazione con quel reato. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non configurabile alla luce delle modalità della condotta, protratta nel tempo e con possesso di oggetti atti ad offendere.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva è stata valorizzata in ragione della maggiore pericolosità dell'imputato e della reiterazione di condotte illecite nonostante precedenti specifici.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a prospettare censure generiche o non intellegibili rispetto a una sentenza di merito già sorretta da motivazione logicamente e giuridicamente adeguata.
  • Ai fini della particolare tenuità del fatto, la valutazione deve tenere conto della concreta modalità della condotta: una evasione protratta, accompagnata dal possesso di oggetti atti ad offendere, può escludere la non punibilità.
  • La recidiva può essere riconosciuta quando i precedenti specifici non hanno avuto effetto dissuasivo e la condotta successiva esprime una maggiore pericolosità del soggetto.
  • Un motivo di ricorso che richiami la continuazione con un capo per il quale l'imputato è stato assolto è privo di pertinenza e non consente una critica effettiva della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneCause di non punibilitàRecidivaImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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