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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08052/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per resistenza e lesioni. Ha dedotto, in primo luogo, l'omesso rinvio dell'udienza per la tardività della nomina del difensore, sostenendo di non aver potuto accedere tempestivamente agli atti. Ha inoltre censurato la decisione di merito per avere respinto l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per omesso avviso ex art. 545-bis c.p.p., ritenendo dovuto l'avviso sulle pene sostitutive subito dopo la lettura del dispositivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto infondato il motivo sul mancato rinvio, richiamando il principio per cui la nomina del difensore in qualsiasi momento non attribuisce un diritto al rinvio dell'udienza se ciò contrasta con la ragionevole durata del processo. Ha ritenuto altresì corretta la decisione di merito che aveva escluso la nullità per omesso avviso ex art. 545-bis c.p.p., affermando che il giudice non è tenuto in ogni caso a prospettare le pene sostitutive e che l'omissione dell'avviso non determina nullità quando sia implicita la valutazione di insussistenza dei presupposti per la misura sostitutiva. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 545-bis c.p.p.

    omesso avviso ex art. 545-bis cod. proc. pen.

    L'avviso sulle pene sostitutive dopo la lettura del dispositivo non è dovuto in ogni caso; la sua omissione non comporta nullità della sentenza quando il giudice abbia implicitamente escluso la praticabilità della misura sostitutiva.

  • art. 616 c.p.p.

    con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni accessorie, tra cui il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La tardiva nomina del difensore non attribuisce automaticamente all'imputato il diritto al rinvio dell'udienza, dovendosi bilanciare il diritto di difesa con il principio di ragionevole durata del processo e con l'esigenza di evitare uso strumentale delle nomine e revoche.
  • In tema di pene sostitutive brevi, il giudice conserva un potere discrezionale nella valutazione della concedibilità della misura e non è obbligato a formulare in ogni caso l'avviso previsto dall'art. 545-bis c.p.p.; l'omissione dell'avviso non determina nullità se risulta implicita la valutazione di insussistenza dei presupposti.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, seguono le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., comprese le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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