Cassazione Penale, Ordinanza n. 08056/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità perché generici e meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte dal giudice di merito con motivazione corretta. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale. Dal testo emerge che le doglianze difensive erano già state prospettate nei gradi di merito e riproponevano in modo generico i medesimi profili di censura. In particolare, si contestava l'effettiva presenza di più persone, requisito ritenuto necessario per l'integrazione dell'oltraggio, sostenendo che il fatto non si fosse svolto dinanzi a una pluralità di soggetti; si censurava inoltre il trattamento sanzionatorio, ritenuto troppo severo o comunque non adeguatamente motivato. La Corte osserva che la presenza di più persone era stata desunta dal fatto che l'episodio si era verificato alla presenza di altri detenuti e che non assume rilievo, sul punto, l'assoluzione per il diverso reato di resistenza a pubblico ufficiale. Quanto alla pena, la doglianza è ritenuta generica, anche perché erano state già concesse le attenuanti generiche e la pena inflitta era di modesta entità.
Norme richiamate
art. 341-bis c.p.
Individua il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, confermato in appello e oggetto del ricorso.
art. 336 c.p.
Richiamato solo per escludere che l'assoluzione da tale reato incidesse sulla configurazione dell'oltraggio, ai fini della presenza di più persone.
art. 616 c.p.p.
Prevede le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, applicate con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le doglianze generiche o meramente ripetitive di questioni già vagliate e disattese con motivazione corretta dai giudici di merito.
- Ai fini dell'oltraggio, la presenza di più persone può essere desunta dalla concreta situazione fattuale, anche dalla presenza di altri detenuti nel luogo del fatto.
- L'assoluzione per un diverso reato connesso non esclude, di per sé, la configurabilità dell'oltraggio se restano accertati gli elementi costitutivi del fatto contestato.
- La censura sul trattamento sanzionatorio è generica quando non confronta la concreta motivazione e, in presenza di attenuanti generiche e di pena molto contenuta, il giudice non è tenuto a una motivazione analitica ulteriore.
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