Cassazione Penale, Ordinanza n. 08053/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze riproponevano questioni già vagliate e respinte in appello. Conferma quindi la condanna per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Dai passaggi riportati emerge che la condotta contestata consisteva nello spintonare l'operante nel tentativo di fuggire, così da impedirgli di redigere il verbale di contravvenzione dopo un controllo stradale eseguito mentre l'imputato era alla guida di un'auto con patente revocata. Il ricorso viene ritenuto inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione giuridicamente corretta e non manifestamente illogica.
Norme richiamate
La condotta di spintonamento dell'operante, posta in essere per tentare la fuga ed evitare la redazione del verbale di contravvenzione, integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte applica le conseguenze economiche previste, con condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, quando la motivazione della decisione impugnata sia giuridicamente corretta e priva di manifeste illogicità.
- Integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di chi, per sottrarsi al controllo e impedire la redazione di un verbale, usi violenza fisica nei confronti dell'operante, anche mediante spintonamento.
- La verifica di legittimità non consente una nuova valutazione del fatto quando la ricostruzione operata nei gradi di merito si fonda su atti e verbali che sorreggono coerentemente l'affermazione di responsabilità.
Come è indicizzato
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