Cassazione Civile, Ordinanza n. 06616/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza della CTR del Lazio e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente contro l'avviso di liquidazione. Ha inoltre compensato integralmente le spese di tutti i gradi per la novità della questione.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle entrate ha recuperato l'imposta di donazione, oltre sanzioni, in relazione alla donazione della nuda proprietà dell'intero capitale sociale di una s.r.l. a favore di due figli, con contestuale riserva di usufrutto e disciplina pattizia del voto: il diritto agli utili e il voto sulle delibere di ripartizione degli utili restavano riservati all'usufruttuario, mentre ai nudi proprietari spettava il voto sugli altri argomenti. I donatari avevano chiesto l'agevolazione di cui all'art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346/1990, impegnandosi a mantenere il controllo della società e a non cedere le quote per cinque anni. L'Ufficio ha negato il beneficio sostenendo che non vi fosse il requisito oggettivo del trasferimento idoneo ad acquisire o integrare il controllo di diritto ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., perché i nudi proprietari non disponevano del voto sulla destinazione/ripartizione degli utili. Il ricorso per cassazione dell'Agenzia deduceva violazione dell'art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346/1990 per avere la CTR riconosciuto l'esenzione nonostante la riserva all'usufruttuario del voto su una parte essenziale delle deliberazioni assembleari ordinarie.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto in cassazione, per denunciare la violazione di legge sostanziale da parte del giudice tributario di appello.
art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346/1990
L'esenzione dall'imposta di donazione per il trasferimento di quote sociali a discendenti spetta solo se il trasferimento consente di acquisire o integrare il controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., e se il controllo o l'attività d'impresa è mantenuto per almeno cinque anni.
art. 2359, primo comma, n. 1, c.c.
Il controllo rilevante è il controllo di diritto, cioè la disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.
È richiamato dalla norma agevolativa quale sanzione amministrativa conseguente alla decadenza dal beneficio.
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- L'agevolazione per il trasferimento di quote sociali a discendenti richiede, quando il bene trasferito è una partecipazione societaria, che il trasferimento consenta al beneficiario di acquisire o integrare il controllo di diritto della società, inteso come disponibilità della maggioranza dei voti in assemblea ordinaria.
- Il controllo richiesto dall'art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346/1990 non può essere frazionato o limitato a singole delibere: occorre il potere di incidere sull'assemblea ordinaria nel suo complesso, comprensivo delle deliberazioni sulla destinazione degli utili.
- Se il beneficiario del trasferimento non dispone del potere di voto sulla ripartizione degli utili, manca un segmento essenziale dei poteri assembleari e non ricorre il controllo di diritto necessario per l'esenzione.
- Quando la questione è integralmente definita sul piano giuridico e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e pronunciare nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
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