Cassazione Civile, Ordinanza n. 40996/2021 del 21/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente pubblico)
La controversia
La controversia trae origine dall’allagamento di un agrumeto di proprietà della danneggiata, verificatosi durante l’esecuzione di lavori di costruzione di uno schema irriguo affidati in appalto da un consorzio a una società appaltatrice. In primo grado il tribunale aveva condannato in solido il consorzio e la società al risarcimento del danno, ritenendo la società responsabile ex art. 2043 c.c. per non avere adottato le cautele dovute nell’esecuzione dell’appalto e il consorzio responsabile ex art. 2051 c.c. quale custode del canale. La corte d’appello ha invece escluso la responsabilità della società e ha rigettato la domanda risarcitoria nei suoi confronti, ritenendo che l’allagamento fosse dipeso in via esclusiva dalla condotta del consorzio che aveva immesso acqua nel canale pur sapendo che un tratto era stato rimosso per i lavori ancora in corso. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e decisività del contratto di appalto mancante nel fascicolo, sostenendo che la corte d’appello avesse interpretato una clausola contrattuale senza averne il documento; 2) violazione dell’art. 345 c.p.c., perché la società in appello avrebbe cambiato tesi difensiva introducendo una nuova causa petendi; 3) omessa o apparente motivazione sulla consapevolezza del consorzio circa la rimozione della canaletta e sull’irrilevanza della clausola contrattuale; 4) violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. e degli artt. 40 e 41 c.p., lamentando che non fosse stato provato il nesso causale e che la società non avesse dimostrato la responsabilità esclusiva del consorzio. La danneggiata, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale con tre motivi, censurando il travisamento delle prove sulla conoscenza del consorzio della rimozione della canaletta e la conseguente riforma della condanna alle spese, in particolare la compensazione delle spese di primo grado tra lei e il consorzio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del consorzio e ha dichiarato inammissibili i primi due e il terzo motivo del ricorso incidentale della danneggiata. Ha accolto soltanto il terzo motivo del ricorso incidentale nei limiti indicati in motivazione, cassando la sentenza d’appello esclusivamente nella parte in cui aveva compensato le spese del giudizio di primo grado tra la danneggiata e il consorzio. Decidendo nel merito, ha condannato il consorzio a rifondere alla danneggiata le spese di primo grado; ha confermato per il resto la sentenza impugnata; ha posto a carico del consorzio anche le spese del giudizio di legittimità in favore della ricorrente incidentale e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato. La statuizione sostanziale sulla responsabilità del consorzio è rimasta ferma, mentre è stata corretta solo la regolazione delle spese nei rapporti tra danneggiata e consorzio in primo grado.
Norme richiamate
richiamato come base della responsabilità colposa dell’impresa appaltatrice in primo grado; in cassazione si ribadisce che tale responsabilità era stata poi esclusa in appello per mancanza di colpa della società appaltatrice rispetto all’evento dannoso
utilizzato per affermare la responsabilità del consorzio quale custode del canale; la Corte considera tale responsabilità oggettiva e quindi indipendente da profili di colpa
la Corte precisa che vieta le domande nuove e le eccezioni nuove in senso stretto, non le mere difese né le eccezioni in senso lato rilevabili d’ufficio
invocato dal ricorrente come vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia, ma ritenuto non fondato perché la corte d’appello non ha deciso su un documento mancante, bensì sulla non pertinenza della clausola contrattuale alla fattispecie
richiamato per rilevare l’inammissibilità del motivo per aspecificità, poiché non si confronta con la reale ratio decidendi
richiamato per affermare che una nullità non rilevata tempestivamente nel grado di merito non può essere poi dedotta in cassazione, salvo i casi di rilievo officioso esteso ai gradi successivi
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
utilizzato come norma di riferimento per il vizio di nullità della sentenza e del procedimento
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per dedurre omessa motivazione, ma le censure sono state qualificate come inammissibili perché dirette a ottenere un nuovo esame del merito
evocato nella motivazione per escludere che, in mancanza di responsabilità dell’impresa e della clausola contrattuale invocata, il consorzio potesse agire in regresso verso l’appaltatrice
richiamato in relazione al travisamento della prova, inteso come errore percettivo sull’oggettivo contenuto del mezzo istruttorio
richiamato come parametro per distinguere l’errore di fatto percettivo dal mero errore di valutazione della prova; la Corte osserva che un vero travisamento richiede un dato probatorio obiettivamente e immediatamente smentito dagli atti
richiamato per segnalare il difetto di specifica indicazione degli atti processuali su cui si fondano le censure
richiamato per spiegare che la riforma della sentenza d’appello poteva incidere sulle spese solo nei rapporti processuali investiti dall’impugnazione, non su quello ormai coperto da giudicato interno
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per porre a carico del ricorrente principale l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare una diversa lettura del materiale istruttorio o del contratto.
- L’eccezione di novità delle difese in appello non può essere confusa con il divieto di domande nuove o di eccezioni in senso stretto: le mere difese e le eccezioni in senso lato, quando fondate su fatti già emersi, non rientrano nel divieto dell’art. 345 c.p.c.
- La responsabilità ex art. 2051 c.c. è responsabilità oggettiva: una volta accertato il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, i profili di colpa del custode non sono decisivi ai fini dell’an della responsabilità.
- Quando l’appaltatore abbia eseguito lavori previsti dal contratto e non sia rimproverabile un ritardo nel ripristino di una struttura rimossa per l’esecuzione dell’opera, non può automaticamente imputarglisi il danno derivato da un uso imprudente o prematuro dell’opera da parte del committente o custode.
- Il travisamento della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce alla prova un contenuto oggettivamente inesistente o incontrovertibilmente diverso da quello reale; non ricorre quando si contesta la valutazione del significato della prova.
- La riforma in appello di una sentenza può incidere sulle statuizioni sulle spese solo nei rapporti effettivamente devoluti al giudice di secondo grado; i capi non impugnati e coperti da giudicato interno restano fermi.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito delle prove sotto la veste del vizio di motivazione o di violazione di legge.
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