Cassazione Civile, Ordinanza n. 07083/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda alcuni terreni siti nel territorio comunale che, secondo l’originario proprietario, erano stati occupati di fatto dal Comune fin dagli anni Sessanta senza esproprio e senza valido trasferimento della proprietà, con realizzazione su di essi di un mattatoio e di un magazzino. Il proprietario aveva chiesto la condanna dell’ente al rilascio dei beni oppure, in alternativa, il pagamento di un indennizzo parametrato all’art. 42-bis d.P.R. 327/2001. Il Comune aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale di usucapione. Il Tribunale aveva accolto la domanda del proprietario e respinto l’usucapione; la Corte d’appello, invece, aveva riformato la decisione, ritenendo integrati i presupposti dell’usucapione in favore del Comune. Con il ricorso per cassazione l’erede del proprietario ha dedotto: (1) violazione dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001, dell’art. 1 Protocollo addizionale CEDU e dell’art. 10 Cost., assumendo che l’occupazione senza titolo da parte della P.A. costituisca illecito permanente sanabile solo con atto positivo e non compatibile con l’usucapione; (2) violazione dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001 e dell’art. 2935 c.c., sostenendo che il termine utile per l’usucapione non potesse decorrere prima del 30 giugno 2003, data di entrata in vigore del t.u. espropri e di superamento della figura dell’occupazione acquisitiva; (3) violazione degli artt. 1141, 1326, 1351 e 1362 c.c., perché la Corte d’appello avrebbe erroneamente attribuito al carteggio del 1964 idoneità a fondare il possesso utile, pur trattandosi di scambio epistolare inidoneo a un valido accordo o a un contratto con la P.A.; (4) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la persistente offerta/riconoscimento dell’altrui proprietà da parte del Comune, incompatibile con l’animus rem sibi habendi necessario all’usucapione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando la continuità di un orientamento secondo cui l’occupazione usurpativa di un fondo da parte della P.A. è compatibile con l’usucapione da parte dell’ente occupante, poiché in assenza dei presupposti del potere ablativo il proprietario conserva la facoltà di rivendicare il bene fino all’intervenuta usucapione; ha inoltre chiarito che l’eventuale possibilità di acquisizione sanante ex art. 42-bis non esclude, sul piano logico e giuridico, l’usucapione già maturata. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché miravano a una rivalutazione del merito e della prova, attività preclusa in sede di legittimità, essendo congrua e non viziata la motivazione della Corte territoriale circa l’esistenza del possesso utile e dell’animus possidendi. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e, poiché il ricorso è stato definito in conformità della proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stata altresì condannata al pagamento della somma prevista dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all’ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
L’istituto dell’acquisizione sanante è rilevante solo se vi è stata un’occupazione riconducibile all’esercizio illegittimo del potere ablativo; non impedisce, comunque, la configurabilità dell’usucapione se maturata secondo le regole di diritto comune.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi dell’occupazione abusiva, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.
art. 10 Cost.
Richiamato dalla ricorrente, senza incidere sull’esito del giudizio di legittimità.
La possibilità di far valere il diritto non è stata ritenuta sospesa fino al 2003 nel caso di occupazione usurpativa priva dei presupposti dell’occupazione acquisitiva.
Richiamato come norma sostanziale che disciplina l’usucapione ventennale; il possesso ultraventennale con animus possidendi è stato ritenuto sufficiente a determinare l’acquisto.
Richiamato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto non censurabile l’accertamento di merito sul possesso utile e sull’animus possidendi.
Richiamato dal ricorrente in relazione al carteggio del 1964; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare l’apprezzamento di fatto.
Richiamato dal ricorrente per negare idoneità al carteggio a fondare un accordo utile; questione non scrutinabile in cassazione nei termini prospettati.
Richiamato dal ricorrente; la Corte non ha ravvisato vizi ermeneutici decisivi nella motivazione d’appello.
r.d. n. 2440 del 1923
Richiamato dal ricorrente per il requisito della forma scritta dei contratti con la P.A.; la censura è stata considerata inammissibile nei limiti in cui chiedeva una nuova valutazione del materiale probatorio.
Usato come parametro per i motivi di violazione di legge.
Usato per il motivo di omesso esame di un fatto decisivo; la censura è stata reputata inammissibile perché volta a rivalutare il merito.
La decisione è stata resa in conformità della proposta formulata ai sensi di tale norma, con applicazione delle conseguenze previste dall’art. 96 c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
La Corte ha applicato la condanna per responsabilità aggravata e la somma equitativa in favore della controparte e della cassa delle ammende, poiché il ricorso è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’occupazione usurpativa di un bene privato da parte della pubblica amministrazione, in assenza dei presupposti dell’esercizio del potere ablativo, non esclude in linea di principio l’usucapione del bene da parte dell’ente occupante, se ricorrono possesso ultraventennale e animus possidendi.
- L’eventuale astratta praticabilità dell’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 non è logicamente compatibile con l’usucapione già perfezionata, ma neppure la impedisce quando l’acquisto a titolo originario si sia già realizzato secondo diritto comune.
- Nell’usucapione, l’accertamento della natura del possesso, della decorrenza del termine e degli elementi soggettivi è rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua e immune da vizi logici o giuridici.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o del materiale istruttorio per contestare l’esistenza del possesso utile o dell’animus rem sibi habendi.
- In caso di occupazione usurpativa, il proprietario conserva la tutela reale e risarcitoria ordinaria fino a quando il diritto non venga meno per restituzione, transazione, rinuncia o usucapione dell’occupante.
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