Cassazione Civile, Ordinanza n. 27536/2023 del 28/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da un precetto notificato da un condominio per il pagamento di spese giudiziali derivanti da precedente contenzioso. La parte opponente contestò, con un atto predisposto ma non notificato e poi con successiva opposizione, sia la debenza di parte della somma intimata sia la mancata notifica del titolo esecutivo, chiedendo anche il risarcimento del danno per l’attività processuale asseritamente inutile e, in prosieguo, la restituzione di somme pagate in esecuzione di una precedente sentenza d’appello poi riformata con rinvio per ragioni di rito. La Corte d’appello rigettò l’appello ritenendo tardiva e improponibile la censura sul vizio formale del precetto, insussistente il danno e non dimostrata l’impugnazione del capo restitutorio della precedente decisione. In cassazione si deducevano: violazione delle norme su motivazione, corrispondenza tra chiesto e pronunciato e responsabilità aggravata; errata qualificazione dell’atto come opposizione agli atti esecutivi anziché anche all’esecuzione; erroneo rigetto della domanda di restituzione; omessa o insufficiente motivazione sul rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, inammissibile e in parte infondato il quarto, ha corretto la motivazione sulla natura "ancipite" dell’opposizione ma ha comunque escluso ogni danno risarcibile perché il vizio formale era ormai sanato/decaduto e non vi era un pregiudizio causalmente apprezzabile, e ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il terzo motivo sulla restituzione, rilevando che il capo decisorio doveva essere impugnato per evitare il giudicato. Il ricorso è stato integralmente rigettato con condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, correggendo però la motivazione della sentenza impugnata nel senso che l’opposizione predisposta dalla parte aveva natura mista, sia ex art. 617 c.p.c. sia ex art. 615 c.p.c. Tuttavia, anche tenendo conto di questa correzione, ha escluso la risarcibilità del preteso danno perché il vizio del precetto era ormai decaduto e comunque non era stato allegato/provato un concreto danno derivante da un’attività processuale effettivamente produttiva di pregiudizio. Ha inoltre confermato il rigetto della domanda restitutoria, osservando che il relativo capo della precedente sentenza d’appello avrebbe dovuto essere impugnato per cassazione; non potendo essere riproposto nel nuovo giudizio, esso era coperto da giudicato. La parte ricorrente è stata condannata a rifondere le spese di legittimità e sono stati richiamati i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
L’opposizione per vizi formali del precetto, come la mancata notifica del titolo esecutivo, deve essere proposta nel termine perentorio previsto; decorso il termine, il vizio è ormai non più denunciabile.
La contestazione della debenza di parte della somma intimata integra opposizione all’esecuzione, non soggetta al termine breve richiamato per l’opposizione agli atti esecutivi nella fase pre-esecutiva.
Il titolo esecutivo deve essere notificato prima o contestualmente al precetto; una notifica successiva è priva di utilità sanante rispetto al vizio già maturato e non più deducibile.
La mancata notifica del titolo esecutivo è una nullità relativa del precetto da far valere con opposizione agli atti esecutivi entro il termine di decadenza.
La responsabilità aggravata presuppone la sussistenza di elementi oggettivi e soggettivi specifici e non può essere riconosciuta in assenza di un processo o di un pregiudizio effettivamente causalmente collegato alla condotta denunciata; può applicarsi anche al creditore precettante se ricorrono mala fede o colpa grave.
Invocato come dovere di probità e lealtà processuale, ma la censura è stata reputata generica e priva di specifica correlazione con la decisione impugnata.
Richiamato insieme alle norme sul comportamento processuale, senza che fosse però spiegata in modo specifico la violazione imputata alla sentenza.
La doglianza che la richiama è stata ritenuta meramente assertiva, priva di concreta indicazione del modo in cui il giudice di merito se ne sarebbe discostato.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura di motivazione apparente o mancante è stata esclusa, perché la sentenza d’appello conteneva una motivazione comprensibile e sufficiente al minimo costituzionale.
Richiamato dal ricorrente senza una specifica illustrazione della violazione; la Corte ha ritenuto la censura generica.
Richiamato ai fini della motivazione, ma senza un concreto collegamento con un vizio effettivo della sentenza impugnata.
Il preteso danno da attività processuale non utile non è configurabile se manca un fatto illecito causalmente produttivo di un pregiudizio risarcibile e, soprattutto, se il vizio denunciato era già decaduto o sanato.
Richiamato insieme alle norme su interesse ad agire e giudicato, ma la censura non ha colto una reale violazione utile all’accoglimento.
L’interesse ad agire o a impugnare è necessario per evitare il giudicato sul capo restitutorio; il capo non impugnato non può essere riproposto in un nuovo giudizio.
Il capo della precedente sentenza non impugnato è coperto da giudicato e non può essere rimesso in discussione.
La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata senza accogliere il motivo, mantenendone fermo il dispositivo.
Le censure sono state scrutinare alla luce dei diversi vizi denunciabili in cassazione, ma sono risultate per lo più generiche, inammissibili o infondate.
È stato ribadito il requisito di specificità del ricorso per cassazione: occorre indicare puntualmente ragioni, argomenti e nesso tra violazione dedotta e decisione impugnata.
art. 111 Cost.
La motivazione della sentenza d’appello è stata ritenuta sufficiente al minimo costituzionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in ragione del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il requisito di specificità impone che ogni motivo indichi con precisione quale passaggio della sentenza sia censurato, quali norme si assumano violate e per quale ragione la decisione sarebbe errata; la mera elencazione di norme astrattamente invocate è inammissibile.
- La mancata notifica del titolo esecutivo prima o contestualmente al precetto integra un vizio formale del precetto denunciabile con opposizione agli atti esecutivi nel termine perentorio previsto; decorso il termine, il vizio è definitivamente precluso.
- La contestazione della debenza, totale o parziale, delle somme intimante con precetto appartiene all’opposizione all’esecuzione e non può essere confusa con il solo vizio formale del precetto.
- La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede la verifica di presupposti oggettivi e soggettivi effettivi; non può essere riconosciuta in astratto per il solo fatto che una parte abbia resistito in giudizio o abbia compiuto atti processuali poi risultati inutili.
- Per ottenere il risarcimento di un danno da attività processuale occorre un pregiudizio causalmente collegato a un processo effettivamente instaurato o comunque a un’attività processuale produttiva di un concreto vulnus; non basta la mera predisposizione di un atto non notificato, soprattutto se il preteso vizio era ormai decaduto o privo di effetti.
- La domanda di restituzione di somme pagate in esecuzione di una sentenza deve essere coordinata con il giudicato formatosi sul capo decisorio che ha disposto quel pagamento: se quel capo non è impugnato, esso non può essere rimesso in discussione in un successivo giudizio.
- La Corte di cassazione può correggere la motivazione della sentenza impugnata mantenendo fermo il dispositivo quando il risultato decisorio sia comunque conforme a diritto.
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