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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32229/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di pagamento di euro 25.000 proposta da una società nei confronti di un'altra per la realizzazione di un documentario sull'infestazione delle palme da parte del punteruolo rosso, presentato in occasione di un convegno internazionale. Il Tribunale aveva condannato la società debitrice al pagamento del corrispettivo; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo provata l'esistenza di un contratto d'opera o di appalto, e precisando che la mancata pattuizione espressa del compenso non impediva il perfezionamento del contratto, potendo il corrispettivo essere determinato dal giudice. La ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme sulla conclusione del contratto, sulla causa, sulla determinatezza dell'oggetto e sulla disciplina del contratto d'opera, sostenendo che mancasse un accordo su elementi essenziali e accessori e che la Corte d'appello avesse errato nella valutazione delle prove; con il secondo ha dedotto la violazione delle norme sulla capacità a testimoniare, contestando l'ammissibilità della deposizione di un socio accomandante della controparte, ritenuto portatore di interesse nella lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente qualificato come violazione di legge, mirasse in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito in ordine alla conclusione del contratto per fatti concludenti, accertamento non sindacabile in sede di legittimità nei limiti prospettati. Ha inoltre ribadito che, nei contratti a forma libera, l'esistenza del negozio può essere provata anche per presunzioni, e che nel contratto d'opera la mancata determinazione del compenso non comporta nullità, potendo il corrispettivo essere stabilito ai sensi dell'art. 2225 c.c. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato comunque non decisivo perché non investiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata su elementi probatori ulteriori e con richiamo alla testimonianza del socio solo in funzione rafforzativa; ha inoltre osservato che il socio accomandante non è di per sé incapace a testimoniare, salvo che eserciti di fatto l'amministrazione, circostanza non risultante. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla conclusione del contratto per sostenere che occorre un valido accordo tra le parti.

  • art. 1325 c.c.

    Usato per affermare che il vincolo contrattuale richiede l'accordo su tutti gli elementi essenziali del contratto.

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di perfezionamento del contratto mediante proposta e accettazione.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato in relazione alla determinabilità dell'oggetto del contratto.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità in difetto di elementi essenziali.

  • art. 2222 c.c.

    Richiamato per la disciplina del contratto d'opera.

  • art. 2225 c.c.

    La mancata determinazione del compenso nel contratto d'opera non comporta nullità, perché il corrispettivo può essere fissato dal giudice secondo tariffe vigenti o usi.

  • art. 2233 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di determinazione del compenso professionale o d'opera.

  • art. 1657 c.c.

    Richiamato dalla Corte d'appello e dalla Cassazione per affermare che, in mancanza di accordo sul prezzo nell'appalto, il corrispettivo può essere determinato dal giudice.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione non è configurabile per la sola diversa valutazione delle prove; occorre dedurre l'uso di prove non dedotte o l'omesso fondamento della decisione su prove introdotte dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione del materiale probatorio e l'attribuzione di maggiore forza a una prova rispetto ad altre sono attività rimesse al giudice di merito e non censurabili in cassazione nei limiti prospettati.

  • art. 202 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di prova testimoniale.

  • art. 245 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'eccezione di incapacità a testimoniare del socio accomandante.

  • art. 246 c.p.c.

    La Corte esclude che il socio accomandante sia di per sé incapace di testimoniare, salvo che abbia di fatto l'amministrazione della società.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro del primo motivo, formalmente per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro del secondo motivo per errori processuali sulla prova testimoniale.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La censura non può essere proposta per contestare l'accertamento di fatto quando la decisione di appello si fonda sulle stesse ragioni di primo grado, in presenza dei limiti derivanti dall'art. 348-ter c.p.c.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per escludere il sindacato sul vizio motivazionale quando la sentenza di appello conferma la decisione di primo grado sulle stesse ragioni di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto del presupposto del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Nei contratti a forma libera, chi ne invoca l'esistenza, la validità e l'efficacia deve provarne il perfezionamento, anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
  • Un contratto può ritenersi concluso anche se alcuni profili non sono stati espressamente definiti, quando dalla comune intenzione delle parti emerga un assetto già vincolante e gli ulteriori apporti siano meri momenti esecutivi; tuttavia l'accordo deve riguardare tutti gli elementi essenziali del negozio.
  • Nel contratto d'opera la mancata determinazione del corrispettivo non determina nullità, poiché il compenso può essere stabilito in base alle tariffe vigenti o agli usi ex art. 2225 c.c., anche se le parti non ne abbiano fornito prova.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una contestazione del mero accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla conclusione del contratto o sulla valutazione del materiale probatorio.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia completamente omesso di considerare quelle ritualmente dedotte; non è sufficiente lamentare che il giudice abbia attribuito maggior attendibilità a un mezzo di prova rispetto ad altri.
  • La capacità a testimoniare del socio accomandante non è esclusa in via automatica; l'incapacità può ravvisarsi solo se risulti che il socio abbia in concreto l'amministrazione della società e sia quindi portatore di un interesse personale alla lite.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoMandatoProveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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