Cassazione Civile, Ordinanza n. 29032/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia trae origine da due atti di precetto notificati da un avvocato, in proprio e quale rappresentante di un'associazione professionale, per il pagamento di compensi professionali e delle spese liquidate in un precedente giudizio monitorio e nel relativo giudizio di opposizione. I destinatari dei precetti proposero opposizione esecutiva sostenendo, tra l'altro, che non fosse dovuta l'IVA sulle spese legali richieste dal professionista, poiché questi avrebbe agito in giudizio anche come difensore di sé stesso, e che la questione della sua qualità di soggetto operante in forma associata fosse stata trascurata o male valutata. Dopo l'accoglimento dell'opposizione in appello e il rigetto del ricorso per cassazione, il professionista propose ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. deducendo errore di fatto revocatorio e, in sostanza, insistendo su: pretesi giudicati interni non considerati; asserita circostanza che egli non agisse in autodifesa ma quale rappresentante dell'associazione professionale; pretesa non contestazione di tale qualità da parte avversa; invocazione dell'affidamento, del divieto di abuso del processo e di una rimessione alla Corte di giustizia. La Corte ha esaminato i motivi, rilevando che quelli centrali erano in larga parte non specifici o comunque volti a rimettere in discussione valutazioni già compiute nel giudizio di legittimità, e che la questione dell'operatività in forma associata era nuova rispetto ai gradi di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha escluso la configurabilità dell'errore di fatto revocatorio per le censure che miravano a contestare una valutazione già effettuata in sede di legittimità o a introdurre questioni nuove; ha ritenuto i motivi dal secondo all'ottavo inammissibili per difetto di specificità e perché non idonei a superare la precedente ricostruzione secondo cui la qualità di rappresentante dell'associazione professionale e le relative conseguenze giuridiche erano state dedotte solo per la prima volta in cassazione; ha ritenuto parimenti inammissibili i motivi nono e decimo perché estranei al paradigma della revocazione. È stata quindi confermata la regolazione delle spese a carico del ricorrente, con ulteriori conseguenze fiscali previste dalla legge processuale.
Norme richiamate
delimita il rimedio della revocazione avverso le pronunce della Corte di cassazione ai soli errori di fatto revocatori, non potendo essere utilizzato per riproporre questioni di merito o questioni già valutate in diritto.
richiamato per escludere la formazione di un giudicato interno sulla questione dell'IVA e della qualità del professionista, in quanto la censura implicava una diversa qualificazione giuridica già scrutinata.
richiamato in collegamento con il giudicato, per negare che la vicenda integrasse un giudicato interno ostativo alla decisione adottata.
evocato per il fatto che il professionista risultava costituito anche come difensore di sé stesso; la Corte ha però escluso che ciò fosse decisivo ai fini della debenza dell'IVA.
richiamato con riferimento all'opposizione avverso il decreto ingiuntivo che aveva preceduto le spese poi poste in esecuzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio non è configurabile quando la circostanza asseritamente non percepita o mal percepita dal giudice sia stata comunque oggetto di discussione e di valutazione nel giudizio definito dalla pronuncia impugnata.
- La revocazione della sentenza della Corte di cassazione non può essere utilizzata per rimettere in discussione apprezzamenti giuridici già compiuti né per introdurre questioni nuove mai devolute nei gradi di merito.
- Il motivo di revocazione deve essere specifico e autosufficiente: non è ammissibile una censura formulata in modo disorganico, priva dell'indicazione delle norme violate e delle parti precise della decisione impugnata.
- L'allegazione dell'intestazione formale di un provvedimento o di documenti processuali non basta, da sola, a dimostrare che una determinata qualità soggettiva o le relative conseguenze giuridiche siano state oggetto di effettiva trattazione nei gradi precedenti.
- Le doglianze estranee al paradigma dell'errore di fatto revocatorio, anche se formulate in termini di abuso del processo, affidamento o profili fiscali, sono inammissibili nel giudizio di revocazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28895/2024 del 11/11/2024
- ordinanza_civile · 11 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28896/2024 del 11/11/2024
- ordinanza_civile · 11 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28897/2024 del 11/11/2024
- ordinanza_civile · 11 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28899/2024 del 11/11/2024
- ordinanza_civile · 11 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28900/2024 del 11/11/2024
- ordinanza_civile · 11 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28901/2024 del 11/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →