Cassazione Civile, Ordinanza n. 08690/2024 del 02/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da medici laureati in medicina e iscritti a scuole di specializzazione, i quali deducevano di non aver percepito alcuna remunerazione durante la specializzazione, nonostante le direttive comunitarie 75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CEE, imponessero agli Stati membri di prevedere un'adeguata retribuzione per i medici specializzandi. Gli attori sostenevano che l'Italia avesse dato attuazione solo tardiva e parziale a tali obblighi con il d.lgs. 257/1991, chiedendo il risarcimento del danno da tardiva trasposizione della normativa europea. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per prescrizione; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione, il primo ricorrente censurava l'individuazione del dies a quo della prescrizione al 27 ottobre 1999, lamentando difetto di motivazione e sostenendo che il termine non potesse decorrere prima della piena e integrale attuazione della direttiva; chiedeva inoltre rinvio pregiudiziale alla CGUE. Gli altri ricorrenti articolavano sette motivi: nullità della sentenza per difetto di motivazione, violazione dell'art. 2935 c.c. sulla decorrenza della prescrizione, violazione dell'art. 101 Cost., censura sul giudicato interno relativo alla legittimazione passiva dei ministeri, violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c. per il mancato rinvio pregiudiziale, doglianza priva di effettiva censura sul quantum, e contestazione della condanna alle spese. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati o inammissibili tutti i motivi, affermando che il diritto al risarcimento per tardiva/incompleta trasposizione delle direttive si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della l. 370/1999, e che non sussisteva alcuna incertezza tale da imporre il rinvio pregiudiziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile sia il ricorso principale sia il ricorso successivo. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura di difetto di motivazione, perché la Corte d'appello aveva legittimamente richiamato la giurisprudenza consolidata; ha reputato inammissibili le doglianze sulla decorrenza della prescrizione, in quanto contrastanti con un orientamento costante secondo cui il termine decennale decorre dal 27 ottobre 1999; ha escluso la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per mancanza di incertezza sulla questione; ha dichiarato assorbito il motivo sul giudicato interno e inammissibile quello sulle spese. I ricorrenti sono stati condannati alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È legittimo per il giudice di merito o di legittimità richiamare la giurisprudenza consolidata per motivare la decisione.
Il motivo è inammissibile quando la censura si pone in contrasto con un orientamento consolidato della Corte.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale non è necessario quando la questione interpretativa non presenta incertezza.
La decorrenza della prescrizione viene individuata secondo il consolidato criterio applicato dalla Corte nel caso di tardiva trasposizione delle direttive sui medici specializzandi.
La doglianza sul giudicato interno resta irrilevante se i motivi principali sono rigettati o dichiarati inammissibili.
La motivazione per relationem mediante richiamo a precedenti di legittimità è sufficiente quando la questione è coperta da giurisprudenza consolidata.
La censura sul mancato rinvio pregiudiziale è infondata se non vi è un effettivo vizio di omessa pronuncia sul tema devoluto.
art. 101, comma 2, Cost.
La deduzione è stata ricondotta dalla Corte, nella sostanza, a una censura sulla decorrenza della prescrizione, senza autonomo rilievo decisivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Utilizzato per la liquidazione e l'aumento delle spese in favore della parte vittoriosa.
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione di direttive UE può essere soggetto a prescrizione decennale decorrente da una data certa individuata dalla giurisprudenza consolidata, senza che sia necessario attendere la piena attuazione normativa invocata dal creditore.
- Quando la questione di diritto è già stata risolta in modo costante dalla Corte di cassazione, il motivo che ne propone la riesamina è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
- La motivazione della sentenza di merito è sufficiente se richiama un precedente di legittimità pertinente, specie in presenza di orientamento consolidato.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non va disposto se non sussiste un dubbio interpretativo serio e attuale sul diritto dell'Unione applicabile.
- Le censure che non attaccano in modo effettivo la ratio decidendi della sentenza impugnata, o che si risolvono in argomentazioni ipotetiche, sono inammissibili.
- La regolazione delle spese di lite è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti di legge.
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