Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 33071/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. pronunciata dal Tribunale di Bologna in relazione a una condotta in materia di stupefacenti. La censura dedotta riguarda l'asserita erronea qualificazione giuridica del fatto: secondo la difesa, il giudice avrebbe illegittimamente considerato come continuazione tra più fattispecie autonome ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 una condotta che, invece, sarebbe stata unitaria e avrebbe ricompreso sia la detenzione illecita sia la cessione della sostanza stupefacente. La Corte rileva però che il motivo non rientra nei limiti dei motivi deducibili avverso il patteggiamento dopo la riforma del 2017 e, comunque, non evidenzia un errore di qualificazione immediatamente percepibile o manifestamente eccentrico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano. Ha ritenuto che la doglianza prospettata non sia tra quelle consentite contro la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non investe la volontà dell'imputato, né un difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, né l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ha inoltre osservato che la pretesa erronea qualificazione giuridica del fatto non era palese né manifestamente errata sulla base dell'imputazione e della motivazione, che dava conto della prosecuzione della condotta detentiva anche dopo la cessione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto dell'impugnazione

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    delimita i motivi deducibili in cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli vizi relativi alla volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

  • art. 81 c.p.

    richiamato come base del vincolo continuativo contestato e applicato in sentenza

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    fattispecie di detenzione/cessione di stupefacenti nella ipotesi lieve, oggetto della sentenza di patteggiamento

  • legge n. 103 del 2017

    ha modificato il codice di rito restringendo i motivi di ricorso avverso il patteggiamento

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non sono deducibili censure estranee a tali ipotesi.
  • L'erronea qualificazione giuridica del fatto può essere fatta valere in cassazione solo quando l'errore sia immediatamente percepibile, palesemente eccentrico o frutto di un errore manifesto; non basta una contestazione generica che, in sostanza, solleciti una rivalutazione del fatto o della motivazione.
  • Nel giudizio di legittimità avverso il patteggiamento non è consentito trasformare formalmente una doglianza sulla qualificazione giuridica in una critica alla ricostruzione della responsabilità o alla motivazione della sentenza.
  • Se la motivazione e l'imputazione consentono di escludere che la qualificazione giuridica sia manifestamente errata, il ricorso è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.