Cassazione Penale, Ordinanza n. 33071/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. pronunciata dal Tribunale di Bologna in relazione a una condotta in materia di stupefacenti. La censura dedotta riguarda l'asserita erronea qualificazione giuridica del fatto: secondo la difesa, il giudice avrebbe illegittimamente considerato come continuazione tra più fattispecie autonome ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 una condotta che, invece, sarebbe stata unitaria e avrebbe ricompreso sia la detenzione illecita sia la cessione della sostanza stupefacente. La Corte rileva però che il motivo non rientra nei limiti dei motivi deducibili avverso il patteggiamento dopo la riforma del 2017 e, comunque, non evidenzia un errore di qualificazione immediatamente percepibile o manifestamente eccentrico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano. Ha ritenuto che la doglianza prospettata non sia tra quelle consentite contro la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non investe la volontà dell'imputato, né un difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, né l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ha inoltre osservato che la pretesa erronea qualificazione giuridica del fatto non era palese né manifestamente errata sulla base dell'imputazione e della motivazione, che dava conto della prosecuzione della condotta detentiva anche dopo la cessione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto dell'impugnazione
delimita i motivi deducibili in cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli vizi relativi alla volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
richiamato come base del vincolo continuativo contestato e applicato in sentenza
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
fattispecie di detenzione/cessione di stupefacenti nella ipotesi lieve, oggetto della sentenza di patteggiamento
ha modificato il codice di rito restringendo i motivi di ricorso avverso il patteggiamento
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non sono deducibili censure estranee a tali ipotesi.
- L'erronea qualificazione giuridica del fatto può essere fatta valere in cassazione solo quando l'errore sia immediatamente percepibile, palesemente eccentrico o frutto di un errore manifesto; non basta una contestazione generica che, in sostanza, solleciti una rivalutazione del fatto o della motivazione.
- Nel giudizio di legittimità avverso il patteggiamento non è consentito trasformare formalmente una doglianza sulla qualificazione giuridica in una critica alla ricostruzione della responsabilità o alla motivazione della sentenza.
- Se la motivazione e l'imputazione consentono di escludere che la qualificazione giuridica sia manifestamente errata, il ricorso è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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