Cassazione Penale, Ordinanza n. 39588/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'atto era stato sottoscritto da un avvocato del foro di Terni non iscritto all'albo speciale della Cassazione, requisito imposto a pena di inammissibilità dall'art. 613, comma 1, primo periodo, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
La persona interessata ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza emessa dal tribunale di sorveglianza di Perugia il 22 maggio 2025. Dal testo emerge che il gravame era stato inizialmente presentato come reclamo e poi convertito in ricorso per cassazione. Il motivo decisivo esaminato dalla Corte non attiene al merito del provvedimento impugnato, ma alla validità della sottoscrizione dell'atto: il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché sottoscritto da un difensore non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alla Corte di cassazione, come richiesto dall'art. 613, comma 1, primo periodo, c.p.p.
Norme richiamate
art. 613, comma 1, primo periodo, c.p.p.
"l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione"
La sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione determina inammissibilità dell'atto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la sottoscrizione dell'atto costituisce requisito di ammissibilità e deve provenire da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione da parte di un difensore abilitato davanti alla Corte di cassazione integra una causa di inammissibilità rilevabile direttamente dalla Corte.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e, nei casi previsti, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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