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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26852/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale riesame)

La controversia

La vicenda riguarda una società colpita da un decreto di sequestro preventivo emesso dal pubblico ministero, riferito a un compendio di cui sarebbe titolare la società stessa; il legale rappresentante della società risulta indagato per plurimi reati di associazione per delinquere, falsità e truffa. La società ha proposto riesame contro il sequestro, ma il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato l’istanza inammissibile per difetto di procura speciale al difensore. Con il ricorso per cassazione la società ha sostenuto, con un primo motivo, che non essendo essa indagata né destinataria di addebito ex d.lgs. 231/2001, avrebbe potuto agire come terzo interessato tramite semplice nomina del difensore, senza procura speciale; ha quindi contestato l’applicazione dell’art. 100 c.p.p. e la necessità del mandato speciale. Con un secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione, poiché il tribunale, ritenendo assorbente l’inammissibilità, non avrebbe esaminato il merito delle ragioni del riesame. La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso, affermando che il terzo interessato, anche quando non è indagato, è soggetto portatore di interessi civilistici e deve stare in giudizio con difensore munito di procura speciale; la mera nomina difensiva non basta, salvo che emerga chiaramente dal testo anche il conferimento della procura speciale, circostanza non ravvisata nel caso concreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società. Ha ribadito che, per il terzo interessato che voglia proporre riesame avverso il sequestro preventivo, è necessaria la procura speciale al difensore ai sensi dell’art. 100 c.p.p.; la semplice nomina difensiva non è sufficiente. Poiché tale requisito mancava anche nel ricorso per cassazione, la Corte ha confermato l’esito di inammissibilità già pronunciato dal tribunale del riesame. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 4.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.p.

    Il terzo interessato, portatore di interessi civilistici, può stare in giudizio solo tramite difensore munito di procura speciale; la mera nomina del difensore non è sufficiente, salvo che dal testo emerga chiaramente anche il conferimento del mandato speciale.

  • art. 96 c.p.p.

    La nomina difensiva dell’imputato è distinta dalla procura speciale e non richiede formule sacramentali quanto al contenuto; rileva la sola investitura del difensore.

  • art. 101 c.p.p.

    La persona offesa si avvale del difensore secondo un regime diverso da quello del terzo interessato, senza che ciò valga a escludere la necessità della procura speciale per quest’ultimo.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Richiamato dalla difesa come parametro di legittimità/motivazione del provvedimento impugnato.

  • art. 257 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione al riesame del sequestro.

  • art. 324 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione al riesame del sequestro preventivo.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Richiamato come vizio di motivazione del provvedimento impugnato.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la trattazione del procedimento senza formalità quando il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, in assenza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • art. 571, comma 3, c.p.p.

    È richiamato per evidenziare che il difensore dell’imputato ha potere di impugnazione autonomo, distinto da quello del procuratore speciale.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato per analogia in tema di onere di patrocinio dei soggetti portatori di interessi civilistici.

  • artt. 416, 61 n. 2, 476, commi 1 e 2, 479 e 640 c.p.

    Indicati come reati per i quali è indagato il legale rappresentante della società, sfondo fattuale del sequestro.

Massime di principio

  • Il terzo interessato avverso un sequestro preventivo non coincide processualmente con l’imputato o l’indagato: non può stare in giudizio personalmente e deve agire per il tramite di un difensore munito di procura speciale ex art. 100 c.p.p.
  • La mera nomina del difensore non equivale automaticamente a procura speciale; tuttavia può valere anche come procura speciale se, dal contenuto dell’atto, risulti in modo chiaro la volontà di conferire al professionista il potere di compiere l’atto difensivo specifico nel procedimento.
  • L’istanza di riesame del terzo interessato priva di procura speciale è inammissibile; di riflesso, è inammissibile anche il ricorso per cassazione proposto contro la declaratoria di inammissibilità se il difensore non era munito del necessario mandato.
  • Nel giudizio di legittimità avverso l’inammissibilità del riesame, la verifica centrale è la presenza del requisito formale della procura speciale, non il merito delle doglianze sul sequestro, quando la questione preliminare è assorbente.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestro
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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