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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12324/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia nasce da una compravendita notarile avente ad oggetto un immobile in Cervarese Santa Croce, che una parte assumeva essere solo apparente e priva di reale effetti traslativi. La parte attrice chiedeva in primo luogo la declaratoria di simulazione assoluta del contratto; in via subordinata chiedeva l’accertamento della propria piena proprietà sul bene, sostenendo che l’operazione fosse stata posta in essere per proteggere l’immobile da iniziative di un terzo creditore che aveva agito in via monitoria e poi in una separata causa di simulazione/revocatoria. Il tribunale aveva rigettato le domande ritenendo non provata la simulazione, inammissibili alcune prove dedotte tardivamente e non utilizzabile il precedente giudicato nei rapporti con il terzo come giudicato esterno nei rapporti inter partes. La corte d’appello aveva confermato il rigetto, rilevando che l’attrice aveva mutato in modo inammissibile la causa petendi introducendo, in una memoria istruttoria, una nuova ricostruzione dei fatti come complessa operazione transnazionale rivelatasi una truffa; aveva inoltre escluso l’ammissibilità della prova testimoniale in assenza delle condizioni di cui all’art. 2724 c.c. e ritenuto manifestamente infondata la domanda anche ai fini del patrocinio a spese dello Stato. In cassazione venivano proposti quattro motivi: 1) vizio di motivazione e contraddittorietà della sentenza per avere la corte territoriale ritenuto possibile una soluzione opposta rispetto al precedente giudizio sulla simulazione, nonché per la valutazione di tardività e mutatio libelli; 2) violazione dell’art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. per avere qualificato come nuova causa petendi, anziché come allegazione istruttoria, la narrazione della truffa internazionale; 3) violazione dell’art. 2724, n. 2 c.c. per il mancato riconoscimento dell’impossibilità morale di procurarsi una controdichiarazione, dedotta in ragione del rapporto personale tra le parti; 4) violazione dell’art. 126 d.P.R. 116/2002 per la revoca del patrocinio a spese dello Stato e il rigetto della liquidazione, nonostante l’assunto fondamento della domanda sul preteso giudicato relativo alla proprietà dell’immobile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché formulato come censura di insufficienza e contraddittorietà della motivazione, non più consentita se non nei limiti del minimo costituzionale, e comunque proposto in una situazione di doppia conforme senza indicazione delle divergenze tra le ragioni di fatto delle due decisioni di merito. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la qualificazione della domanda e l’accertamento della sua effettiva portata sostanziale spettano al giudice di merito; nel caso concreto, la corte territoriale aveva logicamente ravvisato una mutazione del contenuto sostanziale della pretesa, non sindacabile in cassazione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, poiché la valutazione dell’attendibilità delle prove e la ricostruzione dell’assenza di impossibilità morale o materiale di procurarsi prova scritta appartengono al giudice del merito. Ha infine rigettato il quarto motivo, richiamando il principio per cui l’ammissione al patrocinio può essere revocata anche per manifesta infondatezza della pretesa, valutazione rimessa al giudice di merito; nel caso concreto la domanda era stata reputata infondata anche alla luce della tardività e dell’inverosimiglianza dei fatti allegati. Sono state poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità, un’ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato, oltre alla somma in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    la decisione è stata assunta nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, con richiesta di decisione da parte della ricorrente.

  • art. 51 c.p.c.

    richiamato solo per escludere l’incompatibilità del consigliere delegato che ha partecipato al collegio dopo la pronuncia delle Sezioni Unite.

  • art. 52 c.p.c.

    richiamato in relazione alla questione di incompatibilità del consigliere delegato.

  • art. 360 c.p.c.

    il sindacato di legittimità non consente più censure di semplice insufficienza o contraddittorietà motivazionale; il vizio di legge non può essere usato per contestare valutazioni di fatto del giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    in presenza di doppia conforme il ricorso per cassazione deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrando che sono diverse.

  • art. 111 Cost.

    la motivazione è censurabile in cassazione solo se manca del tutto, è apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.

  • art. 183 c.p.c.

    la doglianza è stata ritenuta infondata perché il giudice di merito aveva correttamente ravvisato una mutatio libelli e non una mera allegazione probatoria.

  • art. 2724 c.c.

    la prova testimoniale tra i simulati contraenti è ammessa solo nei casi eccezionali previsti dalla norma, tra cui l’impossibilità morale di procurarsi la prova scritta.

  • art. 1417 c.c.

    richiamato insieme agli artt. 2721 e 2724 c.c. nel quadro del divieto/limiti alla prova della simulazione.

  • art. 2721 c.c.

    richiamato nel contesto del divieto di prova orale sulla simulazione senza controdichiarazione o altra eccezione ammessa.

  • art. 126 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 116

    richiamato come norma relativa al patrocinio a spese dello Stato e alla sua revoca in caso di manifesta infondatezza della domanda.

  • art. 96 c.p.c.

    la corte ha condannato la ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, quale conseguenza della definizione del ricorso come manifestamente infondato.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    comma 1-quater e comma 1-bis

    è stato dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono più ammissibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione: il controllo è limitato al rispetto del minimo costituzionale, che manca solo in caso di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorrente che denunci il vizio di motivazione deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • La qualificazione della domanda e la verifica del suo contenuto sostanziale spettano al giudice di merito, che può ravvisare una mutatio libelli quando la parte introduca una ricostruzione fattuale nuova e incompatibile con quella originaria.
  • La deduzione di fatti secondari o antecedenti può essere utilizzata solo in funzione probatoria dei fatti principali allegati; se però altera il nucleo sostanziale della pretesa, non è una mera precisazione istruttoria ma una modificazione della domanda.
  • Nelle controversie sulla simulazione tra i simulati contraenti, la prova testimoniale è ammessa solo nei casi eccezionali previsti dall’art. 2724 c.c.; la mera allegazione di un rapporto personale o di amicizia non basta, se il giudice di merito esclude l’impossibilità morale o materiale di procurarsi la prova scritta.
  • La valutazione dell’attendibilità delle prove e la scelta del materiale probatorio ritenuto decisivo sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione логicamente coerente.
  • L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere revocata quando la pretesa sia ritenuta manifestamente infondata; tale valutazione è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti dei vizi di legittimità.
  • La proposizione di un ricorso manifestamente infondato può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese, all’ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e al raddoppio del contributo unificato, secondo la disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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