Cassazione Civile, Ordinanza n. 28583/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
Nel 2015 due soggetti convenivano in giudizio il destinatario di un assegno dell'importo di euro 7.250,00 chiedendone la restituzione, assumendo che egli avesse incassato una somma non dovuta. Il tribunale rigettava la domanda ritenendo non provato il nesso tra l'assegno e il dedotto acquisto di un immobile presso un terzo. In appello, i soccombenti censuravano la decisione e il convenuto resisteva, eccependo anche profili di inammissibilità e novità di domande. La corte d'appello rigettava il gravame e condannava gli appellanti anche ex art. 96, terzo comma, c.p.c. In cassazione i ricorrenti articolavano tre motivi: 1) nullità della sentenza per asserita mutazione del collegio giudicante dopo la precisazione delle conclusioni; 2) violazione dell'art. 2033 c.c. e delle norme sui titoli di credito, sostenendo che il resistente non avesse provato la causa giustificatrice del pagamento e che l'assegno, girato in bianco, non bastasse a fondare la pretesa del prenditore; 3) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la corte territoriale considerato il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del convenuto e per avere, di fatto, rivalutato le prove. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, affermando che la sostituzione di componenti del collegio prima dell'effettivo trattenimento della causa in decisione non viola il principio di immutabilità del giudice se non è dedotta una specifica lesione del diritto di difesa. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo: il secondo perché introduceva per la prima volta in cassazione la questione della natura di promessa di pagamento dell'assegno e, comunque, perché la corte di merito aveva correttamente applicato il principio secondo cui, nell'azione di ripetizione di indebito oggettivo, l'attore deve provare sia il pagamento sia l'inesistenza di una giusta causa; il terzo perché, sotto l'apparente denuncia di omesso esame, mirava in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e ulteriore condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito favorevole al resistente. Ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario della controparte, e li ha altresì condannati al pagamento, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., della somma di euro 1.500,00 per abuso del processo, ritenendo l'impugnazione in parte inammissibile e in parte manifestamente infondata.
Norme richiamate
Nell'azione di ripetizione di indebito oggettivo l'attore deve provare il pagamento e l'inesistenza di una giusta causa; non è sufficiente allegare l'assenza di un debito se non se ne dimostra il carattere indebito secondo gli oneri probatori propri dell'azione.
Richiamato dai ricorrenti in relazione ai titoli di credito, ma la Corte non ne ha tratto un principio decisivo, rilevando piuttosto la novità della questione introdotta in cassazione.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina cartolare; la Corte non lo ha applicato in senso favorevole ai ricorrenti, perché la censura risultava nuova e comunque inconferente rispetto alla motivazione di merito.
La composizione del collegio può mutare prima del trattenimento della causa in decisione, senza nullità, se non vi è lesione concreta del diritto di difesa.
La nullità per vizio di costituzione del giudice non è configurabile quando la sostituzione dei componenti del collegio avvenga prima dell'introito della causa in decisione e nel rispetto del contraddittorio cartolare.
La denunciata nullità della sentenza è stata esclusa perché non ricorreva un vizio processuale rilevante della costituzione del giudice.
Eccepito dalla parte resistente nel giudizio di merito come causa di inammissibilità dell'appello; la questione non assume rilievo decisivo nella motivazione di legittimità.
Eccepito dalla parte resistente nel giudizio di merito come possibile ragione di inammissibilità del gravame; non è stato il fondamento della decisione di cassazione.
La Corte ha ritenuto nuova, e quindi non proponibile per la prima volta in cassazione, la questione relativa alla natura di promessa di pagamento dell'assegno.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice; il motivo è stato respinto come manifestamente infondato.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Invocato per dedurre violazione di legge in tema di indebito e titoli di credito; la censura è stata dichiarata inammissibile per novità e comunque infondata.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché, sotto la veste di omesso esame di un fatto decisivo, mirava in realtà a una rivalutazione delle prove.
La proposizione di un ricorso inammissibile o manifestamente infondato, anche fondato su motivi incoerenti con la sentenza impugnata o privo di autosufficienza, può integrare abuso del processo e giustificare una condanna equitativa aggiuntiva, senza necessità di accertare dolo o colpa.
Richiamato per descrivere il momento in cui la causa era stata effettivamente riservata per la decisione, dopo la sostituzione del relatore.
Richiamato solo con riferimento all'istanza di sospensione proposta in appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nell'azione di ripetizione di indebito oggettivo, grava sull'attore l'onere di provare sia l'avvenuto pagamento sia l'assenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale; la mera allegazione dell'inesistenza del debito non basta se non è supportata da prova adeguata.
- In cassazione non è ammissibile introdurre per la prima volta questioni nuove non trattate nei gradi di merito; la deduzione di una diversa qualificazione giuridica del titolo o del pagamento richiede che il relativo tema risulti già ritualmente devoluto ai giudici di merito.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio: è necessario allegare l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non una diversa lettura delle prove.
- La sostituzione di componenti del collegio giudicante dopo la precisazione delle conclusioni non determina nullità della sentenza se avviene prima del trattenimento in decisione e non sia dedotta una specifica lesione del diritto di difesa.
- La proposizione di un ricorso per cassazione inammissibile o manifestamente infondato, specie se costruito su motivi incoerenti con la decisione impugnata o meramente diretti a riesaminare il merito, può integrare abuso del processo e fondare una condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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