Cassazione Penale, Sentenza n. 5735/2023 del 10/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di rinvio della Corte d'Appello di Bologna deducendo violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale non si sarebbe uniformata al principio di diritto fissato dalla Cassazione con la sentenza del 18/08/2015. In particolare ha contestato che, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4‑bis (Corte costituzionale n.32/2014) e della conseguente "reviviscenza" del testo originario dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, la Corte di appello avrebbe dovuto rideterminare sia la pena detentiva sia la pena pecuniaria al minimo edittale (contestando la multa di €9.000,00 che riteneva dovesse essere pari al minimo e quindi a €5.164,00, poi ridotta per il rito abbreviato).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il principio enunciato con la sentenza del 18/08/2015 vincola il giudice di rinvio solo quando il giudice precedente abbia ancorato la pena al minimo edittale; nel caso di specie il GUP aveva fissato la pena detentiva al minimo ma la multa era sensibilmente superiore al minimo edittale originario, dunque la Corte di appello non era obbligata a ridurre automaticamente la pena pecuniaria al minimo. La Corte d'appello ha rideterminato la pena detentiva al minimo e la multa in €9.000,00 fornendo motivazione specifica (gravità della condotta, capacità a delinquere, recidiva intervenuta). Pertanto il vizio dedotto è infondato; il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (Testo Unico stupefacenti)
La Corte ha considerato che la declaratoria di incostituzionalità di norme che avevano modificato i minimi edittali ha riallineato i limiti sanzionatori al testo precedente; tuttavia il vincolo di rideterminare la pena nel minimo opera solo quando il precedente giudice avesse ancorato la pena al minimo edittale.
art. 4‑bis, comma 1, lett. f), d.l. 30/12/2005 n. 272 (conv. L. 49/2006)
Norma che aveva aumentato i parametri edittali, oggetto della declaratoria di incostituzionalità (Corte cost. n.32/2014); la sentenza costituzionale ha inciso sul regime sanzionatorio per le "droghe leggere" e ha imposto la revisione delle pene.
Sentenza Corte Costituzionale n. 32/2014
Declaratoria di incostituzionalità che ha determinato la "reviviscenza" del testo originario dell'art. 73 T.U. stupefacenti, rendendo applicabili limiti edittali più favorevoli per talune fattispecie.
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente per sostenere l'obbligo di conformità del giudice di rinvio al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata perché il vincolo opera solo nelle ipotesi indicate dalla pronuncia antecedente.
Richiamato come criterio generale: il giudice del rinvio deve tener conto dei parametri previsti per la determinazione della pena e rivalutarli alla luce dei nuovi limiti edittali, motivando la scelta senza dover applicare automatismi aritmetici.
Norma relativa all'aumento della pena applicata dal giudice di primo grado, richiamata nella ricostruzione del percorso sanzionatorio originario.
Norma che ha consentito alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cass. Sez. 4, sent. 18/08/2015 (precedente di legittimità)
Precedente che ha precisato che l'applicazione della disciplina più favorevole dopo la sentenza costituzionale non impone una automatica mitigazione della pena nel rinvio, salvo il caso in cui il giudice precedente avesse espressamente ancorato la pena al minimo edittale.
Massime di principio
- Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio il trattamento sanzionatorio dopo una sentenza costituzionale che modifica i limiti edittali, il giudice di rinvio non è obbligato ad applicare automaticamente il minimo: lo è soltanto se il giudice precedente aveva ancorato la pena al minimo edittale.
- La rideterminazione della pena nel giudizio di rinvio richiede una valutazione motivata secondo i criteri dell'art. 133 c.p.: il giudice deve rivalutare gravità, personalità del reo e le circostanze, senza vincoli aritmetici rigidi rispetto alla pena precedente.
- La pena pecuniaria può essere mantenuta al di sopra del minimo se il precedente giudice non l'ha fissata al minimo e se la Corte di appello fornisce adeguata motivazione (es. gravità della condotta, capacità distributiva, recidiva).
- Il principio di applicazione della disciplina più favorevole non equivale a un automatismo di mitigazione: è necessario verificare la concreta motivazione e la portata del giudizio di valore espresso dal precedente giudice.
- In presenza di modifiche normative o di pronunce di incostituzionalità, è fondamentale distinguere quali voci sanzionatorie risultano effettivamente vincolate dal criterio della "reviviscenza" o di applicazione del minimo edittale e quali richiedono una nuova motivazione da parte del giudice di merito.
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