Cassazione Penale, Sentenza n. 16168/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Castrovillari per il reato di abbandono di animali (art. 727 c.p.) in relazione al ritrovamento di un cane dotato di microchip intestato al ricorrente e al mancato deposito di una denuncia di smarrimento. Il ricorrente ha contestato la sentenza sostenendo che l'animale era abituato ad allontanarsi, che era stato catturato a grande distanza dal luogo di detenzione, che aveva manifestato intenzione di recuperarlo ma era stato impedito dagli spostamenti dovuti alla pandemia e da difficoltà economiche, e che l'affidamento a struttura idonea (canile) e il mancato pagamento della retta non integrano necessariamente dolo di abbandono; ha inoltre rilevato che la mancata denuncia di smarrimento è regolata da norme regionali sanzionatorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ritenendo che il fatto per cui era stato condannato il ricorrente non sia previsto dalla legge come reato. La Corte ha ritenuto che la condotta contestata (omessa denuncia di smarrimento/variazione di residenza) rientri nell'art. 30, comma 1, lett. b) della legge regionale Puglia n.7/2020, che prevede sanzioni amministrative e non penali; ha altresì ribadito che la consegna del cane a struttura idonea esclude in linea di principio il reato di abbandono e che il reato di abbandono può configurarsi solo in ipotesi specifiche (affidamento a struttura privata con concreta prevedibilità che l'inadempimento determini l'abbandono). In base a tali considerazioni la Corte ha pronunciato annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
Norme richiamate
Legge regionale Puglia n. 7 del 07/02/2020, art. 30, comma 1, lett. b)
"Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo)" punisce, con sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 450,00, la condotta del detentore del cane che non denuncia la variazione di residenza, la cessione, lo smarrimento, la morte dell'animale.
La Corte ha ritenuto che l'omessa denuncia di smarrimento/variazione di residenza sia oggetto di tutela amministrativa secondo la norma regionale e quindi non rilevi penalmente; la norma regionale costituisce lex specialis rispetto alla fattispecie penale contestata.
La norma penale punisce l'abbandono di animali (condotte di dolosa volontà di non tenere l'animale o di violazione dei doveri di cura/custodia). La Corte ha osservato che tale norma non disciplina l'obbligo di denunciare lo smarrimento e non si applica quindi alla fattispecie accertata.
Art. 15 c.p. (principio di specialità)
Per il principio di specialità la norma regionale che disciplina specificamente l'omessa denuncia esclude l'applicazione della norma penale più generale rispetto allo stesso fatto.
Consente alla Corte di annullare senza rinvio quando il fatto non è previsto dalla legge come reato; la Corte ha applicato questa disposizione per concludere il giudizio in modo definitivo.
Massime di principio
- La mancata denuncia di smarrimento o variazione di residenza, quando prevista e sanzionata da normativa regionale con sanzione amministrativa, non costituisce automaticamente reato di abbandono: va verificata la lex specialis prima di procedere penalmente.
- La semplice mancata prestazione di ritiro o il mancato pagamento della retta presso un canile municipale non integra il reato di abbandono; invece l'affidamento a strutture private in presenza di prevedibile rischio di abbandono può integrare reato se l'inadempimento del proprietario espone concretamente l'animale a rischio.
- Se si contesta un addebito penale basato su omissioni burocratiche (es. mancata denuncia di smarrimento), conviene verificare e documentare la normativa amministrativa applicabile e dimostrare adempimenti o ragioni oggettive dell'omissione (es. lockdown, impossibilità materiali, comunicazioni con il canile).
- In casi di pandemia o gravi difficoltà economiche, tali circostanze possono essere utili per la valutazione del dolo o per richiedere misure attenuanti, ma non trasformano automaticamente una condotta amministrativa in reato penale.
- Per i proprietari: documentare ogni tentativo di recupero dell'animale (telefonate, mail, comunicazioni con canile, certificazioni di impossibilità di spostamento) e, se previsto, presentare tempestivamente la denuncia di smarrimento all'anagrafe canina per evitare sanzioni amministrative e contestazioni penali.
- Per le procure/giudici: prima di qualificare penalmente condotte relative a animali, accertare se la normativa speciale/amministrativa disciplina la fattispecie e valutare la natura pubblicistica o penalistica dell'illecito; applicare il principio di specialità quando rilevante.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16154/2024 del 18/04/2024
- Sentenza penale · 18 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16155/2024 del 18/04/2024
- Sentenza penale · 18 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16156/2024 del 18/04/2024
- Sentenza penale · 18 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16157/2024 del 18/04/2024
- Sentenza penale · 18 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16158/2024 del 18/04/2024
- Sentenza penale · 18 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16159/2024 del 18/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →