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Regolamento

R.R. Puglia 7/2020

R.R. 8 luglio 2016 n. 9 Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali. Modifiche ed integrazioni.”

Normativa regionaleR.R. Puglia 7/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento regionale Puglia n. 7 del 10 aprile 2020 aggiorna il R.R. n. 9/2016 sulla rete per i Disturbi dello Spettro Autistico: ridefinisce i livelli assistenziali territoriali, introduce il PDTA regionale, rivede requisiti e soggetti abilitati ad attivare i moduli terapeutico-riabilitativi, aggiorna standard e professionalità richieste. Vigente dal 21 luglio 2020.

Modifiche al regolamento pugliese sulla rete assistenziale per i disturbi dello spettro autistico

Modifiche alla rete assistenziale per i Disturbi dello Spettro Autistico

Il regolamento regionale della Puglia n. 7 del 10 aprile 2020 interviene sul R.R. n. 9 del 2016, aggiornando la disciplina della rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria dedicata ai Disturbi dello Spettro Autistico (ASD). Le modifiche riguardano l’organizzazione dei servizi, il percorso diagnostico-terapeutico assistenziale, i soggetti legittimati ad attivare i moduli terapeutico-riabilitativi e i relativi requisiti professionali.

Articolazione della rete assistenziale ASD

La rete di assistenza per i Disturbi dello Spettro Autistico viene descritta come articolata in più livelli e strutture, richiamando il quadro nazionale e regionale di riferimento, tra cui la legge n. 134/2015, le linee guida regionali per l’autismo, l’intesa del 10 maggio 2018 e il DPCM 12 gennaio 2017 sui LEA. In particolare, la rete comprende:

  • Centri Territoriali per l’Autismo delle ASL (CAT), inseriti nell’organizzazione delle unità operative di NPIA per i minori e dei CSM per gli adulti;
  • moduli o centri territoriali ambulatoriali/domiciliari terapeutico-riabilitativi intensivi ed estensivi, pubblici o privati accreditati;
  • strutture educative e socio-riabilitative, diurne e residenziali, orientate al mantenimento e alla promozione dell’inclusione sociale e lavorativa;
  • centri di ricovero e cura per acuti;
  • centri di riferimento ad alta specializzazione.

Percorso diagnostico-terapeutico assistenziale e presa in carico

La Regione, d’intesa con ARESS, deve predisporre il PDTA per i pazienti con ASD, finalizzato a definire la sequenza degli interventi più appropriati in relazione all’età e ai bisogni specifici della persona. Il percorso deve essere multi-professionale e interdisciplinare, con declinazione sia clinica sia organizzativa e gestionale. Sulla base del PDTA, il CAT competente definisce per il singolo caso i profili diagnostico-terapeutici coerenti con i bisogni rilevati.

Attivazione dei moduli terapeutico-riabilitativi intensivi ed estensivi

Ogni modulo territoriale dedicato ai trattamenti intensivi ed estensivi può essere attivato secondo le procedure dell’art. 10 del regolamento e da una pluralità di soggetti. Tra questi:

  • le ASL, presso il CAT, che costituirà il nucleo aggregato; in caso di più richieste comunali di verifica di compatibilità al fabbisogno regionale nello stesso arco temporale, ha priorità quella presentata dal Comune su istanza della ASL;
  • enti gestori riconosciuti da Società scientifiche nazionali o Ministeri per attività relative ai trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva con ASD;
  • enti gestori di strutture sanitarie con esperienza riabilitativa sanitaria, che abbiano gestito strutture extraospedaliere di riabilitazione accreditate ex art. 26 L. 833/1978 o di riabilitazione psichiatrica ex R.R. n. 7/2002, con contratti con le ASL del territorio regionale da almeno 5 anni prima dell’entrata in vigore del regolamento;
  • enti gestori di strutture socio-sanitarie iscritti nei registri di cui all’art. 53 della L.R. n. 19/2006, ai quali le UVM abbiano inviato, nel triennio precedente al 1° gennaio 2020, soggetti in età evolutiva con quota sanitaria a carico delle ASL in misura pari ad almeno il 40% dei posti autorizzati al funzionamento.

Fabbisogno e limiti quantitativi

Il regolamento sostituisce il riferimento numerico contenuto nel comma 4 dell’articolo 4, sostituendo il valore 100 con il valore 300. Per i moduli attivabili da ciascun ente richiedente presso ogni ASL, la disciplina originaria prevedeva inoltre un limite massimo di 3 moduli, limite poi oggetto di soppressione nella versione consolidata indicata in calce al testo fornito.

Requisiti professionali nei moduli terapeutico-riabilitativi

Vengono precisati i profili professionali richiesti nello standard minimo di ciascun modulo e i titoli idonei per i professionisti sanitari della riabilitazione. In particolare, per i moduli terapeutico-riabilitativi intensivi ed estensivi devono essere impiegate figure in possesso di idoneo titolo tra quelle previste dalla normativa richiamata, tra cui:

  • terapista occupazionale;
  • terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva;
  • logopedista;
  • educatore professionale.

È inoltre previsto che tali professionisti sanitari della riabilitazione possano essere tra loro intercambiabili in relazione ai bisogni assistenziali e alle esigenze di turnazione, fermo restando il numero complessivo di unità previsto nelle tabelle richiamate dal regolamento.

Per gli educatori professionali già in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento, si rinvia alla disciplina dell’art. 46 del R.R. n. 4/2007, nei limiti di compatibilità con la normativa nazionale e regionale sulle professioni sociosanitarie. Nei servizi e presidi socio-sanitari e della salute, sul totale della figura professionale degli educatori, possono operare, limitatamente agli aspetti socio-educativi, fino a un massimo di un terzo di educatori professionali socio-pedagogici.

Requisiti previsti per le strutture dell’area socio-sanitaria

Il regolamento aggiorna anche la disciplina dei servizi e presidi socio-sanitari richiamati dall’art. 60 quater del R.R. n. 4/2007. Per tali strutture si stabilisce che i professionisti sanitari della riabilitazione debbano essere in possesso di idoneo titolo, con specifico riferimento al tecnico della riabilitazione psichiatrica e all’educatore professionale. Anche in questo ambito, per gli educatori professionali già presenti in struttura alla data di entrata in vigore del regolamento vale il rinvio alla disciplina transitoria dell’art. 46 del R.R. n. 4/2007.

Regime temporale ed efficacia

Il provvedimento risulta vigente dal 21 luglio 2020. Il testo fornito non contiene un termine finale di applicazione, ma alcune disposizioni richiamano espressamente il triennio precedente al 1° gennaio 2020 per la verifica dei requisiti di accesso di taluni enti gestori e la data di entrata in vigore del regolamento per la disciplina transitoria degli educatori professionali già in servizio.

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