Cassazione Civile, Ordinanza n. 27175/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un socio aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per euro 252.339,00 asseritamente dovuti a titolo di utili maturati negli esercizi 2005, 2006 e 2007. In opposizione, il decreto era stato revocato e la domanda di merito respinta, perché non risultava provata l’esistenza né la predisposizione né l’approvazione dei rendiconti idonei a far sorgere il diritto agli utili. La corte territoriale aveva inoltre condannato il socio a restituire euro 145.775,53, ritenendo tale pagamento indebito e insussistente la prova di un finanziamento del socio alla società. Con il ricorso per cassazione il socio deduceva: 1) violazione degli artt. 2261 e 2262 c.c. e dell’art. 263 c.p.c., sostenendo che, una volta revocato il decreto ingiuntivo per mancanza dei rendiconti, il giudice avrebbe dovuto istruire la causa per accertare direttamente il contenuto dei rendiconti mancanti; 2) omesso esame di documenti contabili che, a suo dire, avrebbero potuto valere come rendiconto o prova dell’utile; 3) violazione degli artt. 2033, 2036, 2260 e 2476 c.c., assumendo che la domanda della società andasse qualificata come azione di responsabilità e non come ripetizione di indebito; 4) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., contestando il riparto dell’onere della prova e la valutazione delle presunzioni circa l’asserito finanziamento del socio alla società.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non cogliessero la ratio decidendi, poiché la corte d’appello non si era limitata a revocare il decreto ingiuntivo, ma aveva anche respinto la domanda di merito per impossibilità di accertare gli utili in assenza di documenti contabili sostitutivi dei rendiconti approvati. Ha inoltre rilevato che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e introducevano una domanda diversa da quella effettivamente proposta, senza rispettare l’onere di autosufficienza. Anche il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché, sotto veste di violazioni di legge, sollecitavano una nuova valutazione di fatti e prove, in particolare sulla natura del pagamento e sulla prova del finanziamento del socio alla società. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell’intimata; è stato invece dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto del socio alla informazione e al controllo sulla gestione, ma la censura è stata ritenuta non pertinente alla ratio decidendi.
Richiamato per affermare che il diritto agli utili sorge solo nei limiti e con le modalità previste dalla disciplina societaria; nel caso concreto mancava la prova dei rendiconti approvati.
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha escluso che imponesse nel caso di specie la rinnovazione dell’istruttoria nei termini prospettati.
Richiamato per contestare la qualificazione del pagamento come indebito; la Corte ha reputato la censura inammissibile perché diretta a rivalutare i fatti.
Richiamato insieme all’art. 2033 c.c. in tema di ripetizione di indebito; non è stata svolta una vera interpretazione della norma, ma la censura è stata respinta come assertiva di una diversa ricostruzione fattuale.
Richiamato dal ricorrente in connessione alla pretesa diversa qualificazione della domanda; la Corte non ha accolto la doglianza.
Richiamato dal ricorrente per ricondurre la domanda della società ad azione di responsabilità dell’amministratore; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché mirava a una nuova qualificazione fattuale.
Richiamato per contestare il riparto dell’onere della prova sull’indebito; la Corte ha osservato che il motivo mirava in sostanza a una rivalutazione delle prove.
Richiamato per contestare l’uso delle presunzioni; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile in quanto volta a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per quantificare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’azione di cognizione si estende all’esame della fondatezza della pretesa creditoria, ma il giudice di legittimità non può essere sollecitato a sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del materiale probatorio.
- Il diritto del socio agli utili, nelle società personali, presuppone l’approvazione del rendiconto; in mancanza di rendiconti approvati o di documentazione contabile idonea a sostituirli, la domanda di pagamento può essere respinta per impossibilità di accertare l’utile maturato.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge o dell’omesso esame di fatti decisivi, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la censura prescinde dall’argomentazione decisiva posta a fondamento della decisione, essa è inammissibile.
- In sede di legittimità è necessario rispettare l’onere di autosufficienza, indicando specificamente come, dove e quando i documenti o i fatti invocati siano stati ritualmente introdotti e coltivati nei gradi di merito.
- La riqualificazione della domanda o della causa petendi non può essere prospettata in cassazione come mera questione di diritto se, in realtà, richiede una rivalutazione del contenuto degli atti e delle prove acquisite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27137/2024 del 21/10/2024
- ordinanza_civile · 21 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27139/2024 del 21/10/2024
- ordinanza_civile · 21 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27143/2024 del 21/10/2024
- ordinanza_civile · 21 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27145/2024 del 21/10/2024
- ordinanza_civile · 21 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27146/2024 del 21/10/2024
- ordinanza_civile · 21 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27148/2024 del 21/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →