Cassazione Penale, Sentenza n. 12059/2023 del 22/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
BONACCORSI ha impugnato il rigetto della richiesta di permesso premio ex art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, sostenendo che l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza e l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza hanno erroneamente valutato gli esiti dell'osservazione carceraria e non hanno riconosciuto il positivo avvio del percorso di ravvedimento emerso dagli atti. Denuncia violazione di legge (art. 30-ter ord. pen., art. 16-nonies d.l. 15/01/1991 n.8 conv. in legge 15/03/1991 n.82) e vizio di motivazione, poiché la collaborazione con la giustizia era iniziata da tempo e risultava positiva agli atti della DDA e della direzione dell'istituto.
La decisione
La decisione impugnata è stata annullata. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso perché il Tribunale di sorveglianza ha dato valore eccessivo alla carriera criminale anteriore e al presunto breve lasso di tempo dalla collaborazione, senza considerare che la collaborazione era avviata da circa cinque anni e che la Direzione Distrettuale Antimafia e la direzione dell'istituto avevano espresso valutazioni favorevoli sul percorso di ravvedimento. La Corte ha inoltre osservato che l'assenza di dichiarazioni sulle ragioni intime della scelta collaborativa non contrasta con l'esistenza di un percorso di ravvedimento desumibile dagli atti. L'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio con integrale e più completa motivazione.
Norme richiamate
art. 30-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Norma che disciplina la concessione dei permessi premio ai detenuti; nel caso è la disposizione che legittima la richiesta di permesso premio e fornisce il fondamento giuridico per la valutazione del ravvedimento.
art. 16-nonies, d.l. 15 gennaio 1991 n. 8, conv. con modificazioni in legge 15 marzo 1991 n. 82
«nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono disposte su proposta ovvero sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo».
Stabilisce che per persone condannate per reati di terrorismo/eversione che hanno collaborato la concessione di misure premiali richiede la proposta o il parere del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo: valorizza il ruolo della DDA/autorità specialistica nella valutazione delle misure premiali per collaboratori.
art. 47-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354
Norma richiamata nella disposizione che disciplina la detenzione domiciliare per particolari ipotesi; è inserita nel contesto delle misure premiali richiamate dall'art. 16-nonies.
art. 51, comma 3-bis, codice di procedura penale
Richiamato nella norma citata: si riferisce a categorie di delitti per i quali valgono specifiche previsioni procedurali e sostanziali connesse alla collaborazione e ai suoi effetti.
Massime di principio
- La valutazione favorevole della Direzione Distrettuale Antimafia e della direzione dell'istituto penitenziario è altamente rilevante e può prevalere su considerazioni esclusivamente negativizzanti sul passato criminale del detenuto quando la collaborazione sia effettivamente avviata e produttiva.
- Il semplice richiamo alla 'carriera criminale anteriore' non è di per sé sufficiente a escludere misure premiali: il giudice deve motivare in modo specifico perché gli elementi positivi non siano attendibili o sufficienti.
- Il tempo trascorso dall'inizio della collaborazione va valutato con criterio: non è automatico che un 'breve lasso temporale' impedisca la concessione di permessi quando dagli atti emergano risultati concreti e prolungati della collaborazione (nel caso, circa cinque anni).
- Le ragioni intime o personali che hanno spinto alla scelta collaborativa non sono elementi necessari per escludere il ravvedimento quando gli atti amministrativi e processuali documentano un percorso di ravvedimento e utilità per la reintegrazione.
- Per i reati soggetti all'art. 16-nonies è centrale il coinvolgimento dell'autorità specialistica (procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo) o della DDA: un parere positivo di tali organi pesa significativamente nella valutazione delle misure premiali.
- Il giudice di merito deve esprimere una motivazione completa e confrontarsi con tutti gli atti e le valutazioni prodotte dall'amministrazione penitenziaria e dagli organi inquirenti; altrimenti la decisione può essere annullata e rinviata per colmare le lacune motivazionali.
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