Cassazione Civile, Ordinanza n. 29010/2022 del 06/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un comune notificava a una società un avviso di accertamento ICI per l'anno 2009, relativo a un'area ritenuta edificabile. La società chiedeva l'accertamento con adesione ai sensi della disciplina statale e del regolamento comunale; la procedura si chiudeva senza accordo perché il comune riteneva la materia non concordabile, trattandosi di questioni di diritto. La società impugnava l'avviso e otteneva inizialmente ragione in primo grado, ma in appello la CTR dichiarava inammissibile il ricorso originario ritenendo che la controversia fosse esclusa dall'ambito dell'accertamento con adesione, perché riguardava solo l'interpretazione della disciplina sulla qualificazione di fabbricati e aree edificabili ai fini ICI. In cassazione la società deduceva tre motivi: 1) violazione di legge per avere la CTR escluso che l'ICI fosse definibile con accertamento con adesione; 2) violazione di legge per avere negato l'operatività della sospensione dei termini di impugnazione connessa alla presentazione dell'istanza di adesione; 3) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il contraddittorio e la proposta di adesione si erano regolarmente svolti e che la società aveva quindi maturato il diritto alla definizione concordata.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la censura preliminare del comune sulla pretesa inesistenza della società, rilevando che non vi era cancellazione dal registro ma trasferimento della sede. Ha poi dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi di ricorso: il primo perché attribuiva alla CTR una affermazione diversa da quella effettivamente resa, avendo il giudice d'appello escluso la definibilità della lite non per il tipo di imposta, ma perché controversia di solo diritto; il secondo perché la sospensione dei termini presuppone l'ammissibilità della lite nell'ambito dell'accertamento con adesione e la CTR aveva negato solo tale presupposto; il terzo perché non denunciava un fatto storico omesso, ma sole argomentazioni difensive, peraltro incapaci di scalfire la ratio decidendi. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e la società è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge è invocabile solo se la sentenza abbia realmente applicato in modo erroneo la norma richiamata; non è ammissibile attribuire al giudice di merito un contenuto decisionale che non emerge dalla motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta denunciare l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori o sviluppare mere argomentazioni.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Nel ricorso per cassazione devono essere indicati in modo specifico gli atti e i fatti rilevanti su cui si fonda il motivo.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
È necessario depositare la documentazione rilevante in modo da consentire il controllo sulla decisività del fatto denunciato.
La CTR ha ritenuto il ricorso originario inammissibile per tardività o comunque per effetto della mancata operatività della sospensione dei termini, in conseguenza dell'esclusione della lite dall'ambito dell'accertamento con adesione.
art. 59, comma 1, lett. m, d.lgs. 446/1997
I comuni possono introdurre, con regolamento, l'istituto dell'accertamento con adesione nei tributi locali sulla base dei criteri del d.lgs. 218/1997.
art. 1, comma 2, d.lgs. 218/1997
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi per cui anche l'ICI sarebbe definibile con accertamento con adesione.
art. 6, commi 1 e 3, d.lgs. 218/1997
La sospensione dei termini per proporre ricorso consegue alla presentazione dell'istanza di adesione, ma solo se la controversia rientra nell'ambito applicativo dell'istituto.
art. 30 regolamento unico delle entrate tributarie del Comune di Castenaso
Ha introdotto in sede comunale l'accertamento con adesione per i tributi locali.
art. 31 regolamento unico delle entrate tributarie del Comune di Castenaso
Limita l'accertamento con adesione alle controversie concordabili ed esclude quelle di solo diritto e quelle in cui l'obbligazione sia determinata da elementi certi e incontrovertibili.
art. 35 regolamento unico delle entrate tributarie del Comune di Castenaso
L'istanza di adesione sospende i termini di impugnazione e di pagamento per 90 giorni, ma solo se l'istanza è proposta in una controversia rientrante nell'ambito dell'istituto.
È richiamato per la definizione di fabbricati e aree fabbricabili ai fini ICI, qualificazione che la CTR ha ritenuto oggetto di questione di mero diritto.
artt. 97 e 24 Cost.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere che una discrezionalità assoluta dell'ente nella qualificazione della materia concordabile sarebbe contraria ai principi di buon andamento e di tutela giurisdizionale.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito esclude l'ammissibilità di una definizione con adesione perché la lite è di solo diritto, il ricorso per cassazione non può limitarsi a prospettare una diversa lettura della motivazione o a sostenere che l'imposta sia in astratto definibile: occorre confrontarsi con la ratio concreta della decisione.
- La sospensione dei termini collegata alla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione opera solo se la controversia rientra effettivamente nell'ambito applicativo dell'istituto; se manca tale presupposto, la sospensione non si produce.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la semplice mancata considerazione di argomentazioni difensive o di singoli elementi probatori.
- Se il giudice di merito fonda la decisione su una determinata ratio decisiva, il ricorso è inammissibile quando le censure non la aggrediscono direttamente, ma contestano affermazioni solo apparenti o secondarie.
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