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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4252/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Riepilogo dettagliato dei motivi di impugnazione: - Lirim Nela: censura per eccessiva determinazione della pena e mancata considerazione di elementi positivi della personalità (incensuratezza, giovane età, lavoro), con richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 42/2019 e confronto con pena più lieve inflitta a coimputato che aveva patteggiato (Kalia Vasil). - Ylli Nela: (1) eccezione di prescrizione relativamente ai reati ascritti, sostenendo che il "tempus commissi delicti" si sarebbe esaurito entro il 22/12/2015 e che al momento dell'impugnazione sarebbe già decorso il termine estintivo; (2) carenza e illogicità della motivazione sulla commisurazione della pena e sulla valutazione delle prove (quantitativi incerti, arco temporale limitato, intercettazioni equivoche, mancanza di sequestri significativi). - Gaetano e Franco Nicotera: violazione dell'art. 192, comma 2 e 533 cod. proc. pen. per carenza motivazionale e insufficienza probatoria; contestano il concorso di persone nel reato sostenendo che le intercettazioni sono equivoche, i sequestri modestissimi non supportano l'impianto accusatorio e che dichiarazioni discolpanti di alcuni acquirenti non sono state adeguatamente valutate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da tutti i ricorrenti. Motivazioni principali della decisione: - Sul punto della commisurazione della pena (Lirim, Ylli): la Corte di legittimità ha ritenuto che la valutazione della Corte d'appello rientri nel sindacato di merito, correttamente fondato sull'entità dei sequestri e sull'arco temporale della condotta; il rifiuto delle attenuanti generiche è motivato dalla mancanza di elementi positivi di personalità. Il confronto con pene di coimputati patteggianti non costituisce di per sé vizio di motivazione. - Sulla prescrizione (Ylli): la questione non è stata ritenuta decisiva in cassazione perché il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato; la Corte richiama il principio per cui l'inammissibilità per manifesta infondatezza impedisce di formare valido rapporto di impugnazione e quindi di rilevare cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.). - Sulla valutazione delle prove e sull'uso delle intercettazioni (Nicoterа): la Corte ha confermato che la verifica del compendio probatorio è questione di fatto non sindacabile in questa sede; ha ritenuto che le intercettazioni, lette nel contesto e integrate da appostamenti, sequestri anche se modesti e dichiarazioni di acquirenti, risultino eloquenti e sufficienti a provare la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Conseguenza: inammissibilità dei ricorsi e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e competenze del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Applicata per qualificare le cessioni di stupefacenti e per distinguere l'ipotesi del "fatto lieve" (comma 5) rispetto al più grave del comma 1; la Corte d'appello ha riqualificato alcune imputazioni sulla base di tali disposizioni e la Cassazione ne prende atto nella valutazione del quadro sanzionatorio

  • codice penale

    Richiamati per il principio che la determinazione della pena richiede motivazione e considerazione delle caratteristiche della persona, ma la decisione della Corte d'appello sulla commisurazione è sindacabile solo in presenza di vizio di diritto o irragionevolezza manifesta

  • codice di procedura penale

    art. 192, comma 2; art. 533, comma 1; art. 585, comma 1-bis; art. 598-ter; art. 129

    Art. 192 e 533 invocati dai ricorrenti per mancata/insufficiente motivazione circa la valutazione delle intercettazioni e degli elementi indiziari; la Corte osserva che la contestazione riguarda in massima parte valutazioni di fatto non sindacabili. Art. 585 e 598-ter citati in relazione ai termini per l'impugnazione; art. 129 richiamato per spiegare che l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza preclude la rilevazione di cause di non punibilità (es. prescrizione) in cassazione

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020), art. 23, comma 8

    Prevede la trattazione scritta del procedimento in Cassazione in mancanza di richiesta di discussione orale; la Corte ha disposto la trattazione scritta ai sensi di tale norma

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione è limitata al sindacato di legittimità: non rientra nel suo potere riformare la valutazione del merito sulle prove (sequestro, intercettazioni, concordanza delle dichiarazioni) salvo vizio di diritto o manifesta illogicità.
  • Le intercettazioni, pur non nominando esplicitamente la "droga", possono costituire prova idonea se il linguaggio criptico risulta chiaro nel contesto e se tali conversazioni trovano riscontri (appostamenti, sequestri, contatti con clienti abituali).
  • La diversa misura della pena tra coimputati non è automaticamente vizio di motivazione: decisioni assunte con riti diversi (es. patteggiamento) possono legittimamente tradursi in trattamenti sanzionatori disomogenei.
  • Le eccezioni di prescrizione devono essere sollevate e strutturate nel quadro processuale appropriato: se il ricorso è dichiarato manifestamente infondato in cassazione, è preclusa la rilevazione di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
  • Per ottenere la riforma in Cassazione di valutazioni sulla commisurazione della pena occorre dimostrare un errore di diritto o una motivazione irragionevole/contraddittoria, non una mera diversa rivalutazione delle circostanze di fatto o della personalità dell'imputato.

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