Cassazione Penale, Sentenza n. 4252/2024 del 31/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Riepilogo dettagliato dei motivi di impugnazione: - Lirim Nela: censura per eccessiva determinazione della pena e mancata considerazione di elementi positivi della personalità (incensuratezza, giovane età, lavoro), con richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 42/2019 e confronto con pena più lieve inflitta a coimputato che aveva patteggiato (Kalia Vasil). - Ylli Nela: (1) eccezione di prescrizione relativamente ai reati ascritti, sostenendo che il "tempus commissi delicti" si sarebbe esaurito entro il 22/12/2015 e che al momento dell'impugnazione sarebbe già decorso il termine estintivo; (2) carenza e illogicità della motivazione sulla commisurazione della pena e sulla valutazione delle prove (quantitativi incerti, arco temporale limitato, intercettazioni equivoche, mancanza di sequestri significativi). - Gaetano e Franco Nicotera: violazione dell'art. 192, comma 2 e 533 cod. proc. pen. per carenza motivazionale e insufficienza probatoria; contestano il concorso di persone nel reato sostenendo che le intercettazioni sono equivoche, i sequestri modestissimi non supportano l'impianto accusatorio e che dichiarazioni discolpanti di alcuni acquirenti non sono state adeguatamente valutate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da tutti i ricorrenti. Motivazioni principali della decisione: - Sul punto della commisurazione della pena (Lirim, Ylli): la Corte di legittimità ha ritenuto che la valutazione della Corte d'appello rientri nel sindacato di merito, correttamente fondato sull'entità dei sequestri e sull'arco temporale della condotta; il rifiuto delle attenuanti generiche è motivato dalla mancanza di elementi positivi di personalità. Il confronto con pene di coimputati patteggianti non costituisce di per sé vizio di motivazione. - Sulla prescrizione (Ylli): la questione non è stata ritenuta decisiva in cassazione perché il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato; la Corte richiama il principio per cui l'inammissibilità per manifesta infondatezza impedisce di formare valido rapporto di impugnazione e quindi di rilevare cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.). - Sulla valutazione delle prove e sull'uso delle intercettazioni (Nicoterа): la Corte ha confermato che la verifica del compendio probatorio è questione di fatto non sindacabile in questa sede; ha ritenuto che le intercettazioni, lette nel contesto e integrate da appostamenti, sequestri anche se modesti e dichiarazioni di acquirenti, risultino eloquenti e sufficienti a provare la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Conseguenza: inammissibilità dei ricorsi e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e competenze del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Applicata per qualificare le cessioni di stupefacenti e per distinguere l'ipotesi del "fatto lieve" (comma 5) rispetto al più grave del comma 1; la Corte d'appello ha riqualificato alcune imputazioni sulla base di tali disposizioni e la Cassazione ne prende atto nella valutazione del quadro sanzionatorio
Richiamati per il principio che la determinazione della pena richiede motivazione e considerazione delle caratteristiche della persona, ma la decisione della Corte d'appello sulla commisurazione è sindacabile solo in presenza di vizio di diritto o irragionevolezza manifesta
art. 192, comma 2; art. 533, comma 1; art. 585, comma 1-bis; art. 598-ter; art. 129
Art. 192 e 533 invocati dai ricorrenti per mancata/insufficiente motivazione circa la valutazione delle intercettazioni e degli elementi indiziari; la Corte osserva che la contestazione riguarda in massima parte valutazioni di fatto non sindacabili. Art. 585 e 598-ter citati in relazione ai termini per l'impugnazione; art. 129 richiamato per spiegare che l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza preclude la rilevazione di cause di non punibilità (es. prescrizione) in cassazione
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020), art. 23, comma 8
Prevede la trattazione scritta del procedimento in Cassazione in mancanza di richiesta di discussione orale; la Corte ha disposto la trattazione scritta ai sensi di tale norma
Massime di principio
- La Corte di Cassazione è limitata al sindacato di legittimità: non rientra nel suo potere riformare la valutazione del merito sulle prove (sequestro, intercettazioni, concordanza delle dichiarazioni) salvo vizio di diritto o manifesta illogicità.
- Le intercettazioni, pur non nominando esplicitamente la "droga", possono costituire prova idonea se il linguaggio criptico risulta chiaro nel contesto e se tali conversazioni trovano riscontri (appostamenti, sequestri, contatti con clienti abituali).
- La diversa misura della pena tra coimputati non è automaticamente vizio di motivazione: decisioni assunte con riti diversi (es. patteggiamento) possono legittimamente tradursi in trattamenti sanzionatori disomogenei.
- Le eccezioni di prescrizione devono essere sollevate e strutturate nel quadro processuale appropriato: se il ricorso è dichiarato manifestamente infondato in cassazione, è preclusa la rilevazione di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
- Per ottenere la riforma in Cassazione di valutazioni sulla commisurazione della pena occorre dimostrare un errore di diritto o una motivazione irragionevole/contraddittoria, non una mera diversa rivalutazione delle circostanze di fatto o della personalità dell'imputato.
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