Cassazione Penale, Sentenza n. 4197/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Alinovi Paolo era stato condannato dal Tribunale di Genova (confermata dalla Corte di Appello di Genova) a 8 mesi di reclusione e a una multa di euro 47.067,86 per il reato previsto dagli artt. 43 e 47 del d.lgs. n. 504/1995: avrebbe alterato le risultanze contabili facendo risultare cali di prodotto superiori al 10% del limite consentito (fatto commesso il 30/03/2017). In Cassazione ha dedotto: 1) vizio processuale per indeterminatezza dell'imputazione e violazione degli artt. 516 e 521 c.p.p. poiché la sentenza avrebbe applicato l'art. 47 mentre l'imputazione richiamava il solo art. 43, pregiudicando la difesa; 2) mancanza dell'elemento soggettivo perché aveva denunciato un furto (7/2/2017) e vi sarebbero stati furti analoghi in altre aziende; 3) vizi nella determinazione della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (pena ritenuta oltre il minimo, doppio utilizzo delle accise nella pena pecuniaria e detentiva, non considerata la mancata commercializzazione del prodotto sottratto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e ripetitivi rispetto all'appello, e tali da richiedere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha reputato manifestamente infondati i profili sulla indeterminatezza dell'imputazione (la condotta era sufficientemente descritta e il richiamo normativo non ha pregiudicato la difesa), sulla mancanza dell'elemento soggettivo (la denuncia di furto è risultata generica e non prova che il prodotto sottoposto ad accise fosse andato distrutto/perduto) e sul trattamento sanzionatorio (pena adeguatamente motivata, sotto la media edittale, e precedenti dell'imputato escludenti le attenuanti generiche). Per tali ragioni ha confermato l'inammissibilità del ricorso, ha posto a carico del ricorrente le spese e il versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che la descrizione della condotta nell'imputazione corrispondesse al nucleo fattuale disciplinato dall'art. 47 (con rinvio per il trattamento sanzionatorio all'art. 43) e che la mancata specifica formale della norma non abbia inciso sul diritto di difesa, atteso che il fatto materiale era sufficientemente descritto
art. 516, art. 521, art. 522, art. 173 disp. att., art. 616
Art. 516/521/522 invocati dal ricorrente per carenza di specificazione: la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata alla luce del principio secondo cui il mutamento formale dell'imputazione non viola il principio di correlazione se permane il nucleo essenziale del fatto e la difesa non è pregiudicata. Art. 173 disp. att. richiamato per i limiti della motivazione del ricorso; art. 616 applicato per l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende
art. 62-bis, art. 132, art. 133
Richiamati in relazione alla determinazione della pena e alle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che la valutazione negativa delle attenuanti, motivata con la gravità del fatto e i precedenti dell'imputato, sia una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita la rivalutazione del merito dei fatti: le doglianze devono riguardare esclusivamente vizi di diritto, motivi di legittimità o manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione
- La modifica formale dell'indicazione dell'articolo di legge nell'imputazione non viola automaticamente il principio di correlazione imputazione/sentenza se il 'nucleo essenziale' del fatto rimane identico e la difesa non è stata pregiudicata
- Il soggetto che invoca la sottrazione o distruzione del bene (es. denuncia di furto) deve fornire elementi specifici che colleghino il bene mancante all'evento denunciato; una denuncia generica difficilmente esclude la responsabilità, essendo poi questione di valutazione di merito incombente al giudice
- Nella determinazione della pena, se la sanzione è fissata al di sotto della media edittale, non è necessaria una motivazione particolarmente dettagliata purché il parametro valutativo sia desumibile dall'insieme argomentativo della sentenza
- La presenza di precedenti e la gravità dell'illecito sono elementi rilevanti per escludere o ridurre il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; tale valutazione, se adeguatamente motivata, è insindacabile in Cassazione
- L'inammissibilità del ricorso per generica ripetizione di argomentazioni di merito comporta, salvo colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, l'imposizione delle spese e talvolta un versamento alla Cassa delle ammende
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4039/2024 del 31/01/2024
- Sentenza penale · 31 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4193/2024 del 31/01/2024
- Sentenza penale · 31 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4194/2024 del 31/01/2024
- Sentenza penale · 31 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4195/2024 del 31/01/2024
- Sentenza penale · 31 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4204/2024 del 31/01/2024
- Sentenza penale · 31 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4206/2024 del 31/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →