Cassazione Penale, Sentenza n. 4194/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Procura Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Larino (16/06/2022) che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati a Di Stefano. Il motivo centrale era la violazione di legge (richiamando art.157 c.p. e l'art.17, comma 1-bis, d.lgs. 74/2000): secondo la Procura il Tribunale non avrebbe considerato l'aumento dei termini di prescrizione disposto dal d.l. n.138/2011 (introduzione del comma 1-bis all'art.17 d.lgs.74/2000), che eleva di un terzo i termini per i delitti previsti dagli artt.2-10 del d.lgs.74/2000, sicché i termini massimi di prescrizione non sarebbero ancora decorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di interesse. Ha ritenuto che, anche considerando l'applicazione dell'art.17, comma 1-bis (entrato in vigore il 17/09/2011), tutti i reati contestati risultano prescritti. La Corte ha richiamato il principio che, per il calcolo della prescrizione, devono valutarsi le pene vigenti al momento della commissione del reato (art.2 c.p.); nel caso concreto le pene applicabili al tempo dei fatti non superavano sei anni (es. art.8 d.lgs.74/2000 originariamente da sei mesi a sei anni), e dunque, pur con l'aumento di un terzo e tenendo conto delle sospensioni, la prescrizione è maturata. Di conseguenza il ricorso della Procura è stato respinto per inammissibilità e la pronuncia di non doversi procedere per prescrizione del Tribunale resta efficace.
Norme richiamate
art. 157 cod. pen.
Norma richiamata nella doglianza del ricorrente; il giudice non ha ritenuto che il rilievo condizionasse l'esito, dichiarando comunque l'inammissibilità del ricorso.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 74/2000
Introduzione del comma 1-bis: i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli artt. 2-10 sono elevati di un terzo; entrato in vigore il 17/09/2011 (G.U. 16/09/2011).
Deve essere considerato nel calcolo della prescrizione quando applicabile (tenendo conto della data di entrata in vigore), ma non sempre impedisce la prescrizione se, valutando le pene al tempo del fatto e le sospensioni, il termine risulta comunque decorso.
d.l. n. 138 del 13/08/2011
Provvedimento che ha introdotto il comma 1-bis all'art.17 d.lgs.74/2000
Fonte normativa che ha determinato l'aumento dei termini di prescrizione; la sua efficacia va valutata rispetto alle date di commissione dei reati e alla data di entrata in vigore.
art. 2 cod. pen.
Principio secondo cui per determinare la prescrizione si devono considerare le pene al momento della commissione del reato; se le pene al tempo del fatto non superavano sei anni, ciò influenza il calcolo del termine prescrizionale anche dopo eventuali successivi aumenti delle pene.
artt. 2, 5, 8, 10 d.lgs. 74/2000
Articoli relativi ai delitti tributari contestati (capo A, B, C, D, E) richiamati nella sentenza di primo grado.
Sono i reati specificamente contestati; per alcuni (es. art.8) la pena originaria era fino a sei anni, dato rilevante per il calcolo della prescrizione.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti della motivazione del ricorso in cassazione (indicazione dei motivi nei limiti necessari).
Massime di principio
- Per calcolare la prescrizione occorre prendere in considerazione le pene in vigore al momento della commissione del reato (art.2 c.p.); aumenti successivi delle pene vanno valutati secondo questo principio.
- L'aumento dei termini di prescrizione introdotto dall'art.17, comma 1-bis, d.lgs.74/2000 (d.l. 138/2011) opera a partire dalla data di entrata in vigore (17/09/2011) e va applicato solo se rilevante rispetto alle date dei fatti e alle sospensioni/interruzioni del termine prescrizionale.
- Anche un aumento del termine prescrizionale (es. +1/3) può non essere sufficiente a prevenire la prescrizione se le pene originarie erano contenute (es. non oltre sei anni) e se sono trascorsi i termini inclusi gli eventuali periodi di sospensione.
- Il pubblico ministero deve attestare concretamente che la prescrizione non è maturata anche dopo l'applicazione di norme che aumentano i termini; altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile per mancanza di interesse.
- Nelle controversie sulla prescrizione è essenziale calcolare con precisione le date: data di commissione, entrata in vigore di eventuali modifiche normative, eventuali sospensioni o interruzioni del termine; piccole differenze temporali possono cambiare l'esito.
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