Cassazione Penale, Sentenza n. 4195/2024 del 31/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza confermata dalla Corte d'Appello di Firenze che l'aveva condannata a 1 anno e 6 mesi per il reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 (capo 2), con sospensione condizionale subordinata al versamento di euro 1.000 a Emergency Onlus entro 6 mesi. Ha dedotto due motivi: 1) violazione di legge per mancata assunzione di prova decisiva richiesta in appello, cioè l'esame della legale rappresentante della societa LO.BO.MA. (Manuela Mangili), unica in grado di disconoscere le fatture contestate; 2) violazione di legge e carenza di motivazione rispetto alla subordinazione della sospensione condizionale al versamento di una somma a una onlus, lamentando l'impossibilita per l'imputata di scegliere l'associazione e la mancanza di motivazione sulla scelta di Emergency Onlus.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perche non era stato proposto in sede di appello. Il primo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: la ricorrente non ha dimostrato la "decisivita" della prova richiesta e la richiesta di rinnovazione istruttoria in appello era di natura esplorativa e dunque inammissibile ai sensi delle norme processuali; inoltre la sentenza di merito aveva accertato, in fatto, che Lo Bosco (marito della Mangili) gestiva di fatto i rapporti societari ed era l'unico con conoscenza diretta, elemento non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso e' stato dichiarato inammissibile e la ricorrente e' stata condannata al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. 74/2000
Natura del reato per il quale la ricorrente è stata condannata; la condanna in primo e secondo grado è fondata su questo capo d'imputazione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
comma 1 (limiti della motivazione del ricorso)
Limita l'estensione delle censure in cassazione ai soli profili necessari per la motivazione, richiedendo sinteticità e pertinenza dei motivi
art. 603 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione all'inammissibilità delle richieste istruttorie esplorative in sede di appello, in quanto la presunzione di completezza del materiale probatorio di primo grado rende inammissibile la rinnovazione istruttoria finalizzata alla ricerca di prove eventualmente favorevoli
art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Criterio per dedurre in cassazione la mancata assunzione di prova decisiva: la prova deve avere ad oggetto un fatto certo e decisivo, non un mezzo dichiarativo esplorativo destinato a produrre un possibile quadro favorevole
art. 165 cod. pen. (se richiamato dalla ricorrente)
Norma richiamata dalla ricorrente nella censura sulla motivazione della subordinazione della sospensione a un versamento, seppure il vizio sia stato escluso per inammissibilità procedurale
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente l'imposizione alla parte soccombente, anche in caso di inammissibilità del ricorso, del pagamento di somme alla Cassa delle ammende e delle spese processuali
Massime di principio
- Non possono essere sollevate in cassazione questioni che non siano state oggetto di motivi di gravame in appello: questioni nuove introdotte solo in cassazione sono inammissibili.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello è inammissibile se ha natura esplorativa; va indicato il carattere decisivo e concreto della prova richiesta per renderla ammissibile.
- Per dedurre in cassazione la mancata acquisizione di una prova decisiva occorre dimostrare che la prova riguarda un fatto certo e decisivo e non costituisce mera prova dichiarativa esplorativa.
- Gli accertamenti di fatto operati dai giudici di merito, quando siano fondati e non contraddetti da elementi certi, sono in larga parte non sindacabili in sede di legittimità.
- La subordinazione della sospensione condizionale della pena al versamento a terzi (es. onlus) deve essere adeguatamente motivata in motivazione di merito; contestazioni su tale motivazione devono essere sollevate in appello per essere valutate in cassazione.
- La proposizione di un ricorso infondato o inammissibile può comportare sanzioni economiche (Cassa delle ammende e spese), pertanto è importante valutare preventivamente l'ammissibilità e la fondatezza delle censure.
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