Cassazione Penale, Sentenza n. 4039/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha riconosciuto preliminarmente l'estinzione del reato per prescrizione, maturata il 22 luglio 2023 ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen. Pur rilevando che le doglianze non risultavano inammissibili, la decisione finale è stata l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva confermato la condanna per fuga a seguito di sinistro stradale. Deduce violazione di legge e vizio motivazionale in ordine all'affermazione di responsabilità e lamenta il difetto di motivazione rispetto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131‑bis cod. pen.
Norme richiamate
art. 131‑bis cod. pen.
Invocata dalla ricorrente come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte non è entrata nel merito della sua applicazione perché ha dichiarato estinto il reato per prescrizione.
art. 157 cod. pen.
Norma richiamata per il calcolo e la determinazione della prescrizione, utilizzata dalla Corte per stabilire la maturazione del termine prescrizionale.
art. 161 cod. pen.
Richiamato unitamente all'art. 157 per confermare che la prescrizione del reato era maturata alla data indicata (22/07/2023), determinando l'estinzione del reato.
Massime di principio
- Se il reato si è estinto per prescrizione, la Corte di legittimità può annullare la sentenza impugnata senza rinviare e senza pronunciarsi sul merito delle censure sostanziali.
- La richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131‑bis cod. pen. deve essere adeguatamente motivata; tuttavia, la prescrizione sopravvenuta può assorbire la necessità di decidere su tale causa.
- In difesa è fondamentale verificare tempestivamente il decorso e il calcolo dei termini di prescrizione (comprese possibili interruzioni e sospensioni), perché possono determinare l'estinzione del reato prima della decisione sul merito.
- Le doglianze per vizio motivazionale restano rilevanti e ammissibili, ma se la prescrizione è intervenuta, la pronuncia finale può limitarsi all'estinzione del reato senza risolvere le questioni sostanziali.
- L'annullamento per prescrizione comporta la perdita della condanna, ma non equivale necessariamente a un accertamento di non punibilità sostanziale (es. tenuità del fatto); per ottenere tale riconoscimento occorre che il giudice si pronunzi sul merito.
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