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Sentenza

Sentenza del 09/11/2016 n. 22756 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di pagamento TARSU 2004 e l’esenzione richiesta per i mesi da novembre a marzo, durante la chiusura invernale dell’albergo, la cui attività si svolgeva da aprile a ottobre. Il Comune ha contestato la decisione della CTR della Campania, che aveva confermato l’esenzione parziale, deducendo: l’errata applicazione degli artt. 62 e 70 del D.Lgs. n. 507/1993 e l’omesso esame dell’art. 10 del regolamento comunale; l’errata valutazione delle prove e la carenza di motivazione, anche perché una comunicazione generica non sarebbe stata idonea a denunciare una variazione; la violazione delle regole sull’onere della prova, non avendo la società dimostrato la cessazione stagionale dell’attività; infine, la violazione dell’art. 60 del D.Lgs. n. 507/1993, sostenendo che, anche seguendo l’impostazione della CTR, si sarebbe dovuta applicare una riduzione di un quarto anziché annullare la tassa per il periodo considerato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Comune, esaminando congiuntamente i motivi connessi. Ha ritenuto che la chiusura stagionale e il mancato uso effettivo dell’albergo non provassero, da soli, l’obiettiva impossibilità di utilizzare i locali o di produrre rifiuti: la presunzione di produttività può essere superata dal contribuente solo deducendo la circostanza nella denuncia originaria o in quella di variazione e fornendo riscontri obiettivi o documentazione idonea. La CTR aveva riconosciuto l’esenzione per novembre-marzo basandosi soltanto sulla stagionalità dell’attività, senza prova della concreta inutilizzabilità; inoltre, secondo il regolamento comunale, la permanenza delle utenze di acqua e luce comportava che la tassa fosse comunque dovuta. La Corte ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della contribuente, rendendo dovuta la TARSU contestata. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per la particolarità della questione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 507/1993, art. 62, commi 1 e 2

    Siffatte esclusioni non sono, peraltro automatiche, giacchè la norma succitata - ponendo una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area - dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità debbano essere dedotte dal contribuente o nella denuncia originaria o in quella in variazione, ed essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi rilevabili direttamente, o a mezzo di idonea documentazione.

    L’occupazione o detenzione dei locali costituisce il presupposto della TARSU e comporta una presunzione relativa di produttività. Il contribuente che invoca l’esclusione deve indicarla nella denuncia originaria o in quella di variazione e provarla con elementi obiettivi o documentazione idonea; il solo mancato utilizzo volontario o stagionale non dimostra l’obiettiva inutilizzabilità.

  • D.Lgs. n. 507/1993, art. 66, comma 3, lett. b

    In tema di raccolta di rifiuti solidi urbani - il D.Lgs. n. 507 del 1993 contempla, all'art. 66 dei temperamenti dell'imposizione per le situazioni che obiettivamente possono comportare una minore utilizzazione del servizio, come nel caso dell'uso stagionale, previsto dal comma 3, lett. b.

    L’uso stagionale può giustificare un temperamento dell’imposizione quando comporta una minore utilizzazione del servizio; non equivale però, di per sé, all’esenzione prevista per locali obiettivamente inutilizzabili.

  • Regolamento comunale del Comune di Casamicciola Terme, art. 10

    Al fine di evitare incertezze applicative l'art. 10 del regolamento comunale del Comune di Casamicciola prevede, infatti, che ove resti funzionante l'erogazione di acqua e luce, la tassa sia comunque dovuta anche perchè l'immobile ben potrebbe essere utilizzato per esigenze proprie del gestore e del personale.

    La permanenza delle utenze di acqua e luce è incompatibile, secondo la disposizione applicata nel caso, con il riconoscimento automatico dell’esenzione per chiusura stagionale, poiché l’immobile può restare utilizzabile per esigenze del gestore o del personale.

  • Codice civile, art. 2697

    Il contribuente che invoca l’esenzione deve provare i fatti che la giustificano; nel caso concreto la società non aveva dimostrato con elementi idonei l’obiettiva inutilizzabilità della struttura.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c. , rigettato l'originario ricorso introduttivo.

    Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • La chiusura stagionale o il mancato utilizzo effettivo di un immobile non comportano automaticamente l’esenzione dalla tassa sui rifiuti: occorre dimostrare che l’immobile fosse oggettivamente inutilizzabile e non soltanto inutilizzato per scelta o esigenze dell’utente.
  • Chi chiede l’esclusione dalla TARSU deve dichiarare la circostanza nella denuncia originaria o in quella di variazione e fornire riscontri obiettivi o documentazione idonea; una comunicazione generica e la sola prova della stagionalità dell’attività possono non essere sufficienti.
  • La possibilità obiettiva di utilizzare i locali e di usufruire del servizio può fondare il tributo anche se il servizio non è stato concretamente fruito; la permanenza delle utenze attive può essere un elemento contrario alla prova dell’inutilizzabilità.
  • L’uso stagionale può rilevare per una riduzione o un temperamento dell’imposizione secondo la normativa applicabile, ma va distinto dall’esenzione per obiettiva impossibilità di utilizzo.

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