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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21637/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento d'ufficio di una dipendente, assunta direttamente presso il S.I.S.De. con qualifica iniziale di ausiliare e poi progressivamente inquadrata come agente tecnico e coadiutore, all'Amministrazione civile dell'Interno in seguito a riorganizzazione del servizio. La lavoratrice ha chiesto l'accertamento del diritto all'inquadramento nell'area funzionale C, posizione economica C2, o in subordine C1, con decorrenza dal 27 settembre 2007, sostenendo che dovesse applicarsi l'art. 7 del D.P.C.M. n. 7/1980, norma speciale che, a suo dire, imponeva di determinare il nuovo livello funzionale tenendo conto di titolo di studio, funzioni svolte e anzianità, nonché di considerare utilmente superate le procedure di riqualificazione svolte nell'amministrazione ricevente. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo inapplicabile tale disciplina ai dipendenti assunti direttamente. La Corte d'appello, invece, aveva accolto la domanda ritenendo che l'art. 9 del D.P.C.M. n. 7/1980 richiamasse integralmente l'art. 7. Il Ministero ha impugnato la decisione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 12 preleggi e degli artt. 2, 6, 7 e 9 del D.P.C.M. 21 novembre 1980, n. 7, sostenendo che la Corte territoriale avesse indebitamente applicato al personale assunto direttamente una disciplina prevista, invece, per il personale rientrante nell'amministrazione di provenienza dopo servizio prestato presso gli organismi di informazione e sicurezza, con conseguente erronea assimilazione di due categorie assoggettate a regole di inquadramento diverse.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, aderendo al precedente di legittimità richiamato nella motivazione. Ha affermato che, per il personale assunto direttamente presso gli organismi di informazione e poi trasferito ad altra amministrazione, si applica l'art. 9 del D.P.C.M. n. 7/1980 e non l'art. 7: la prima norma disciplina una fattispecie diversa da quella del personale proveniente da altra amministrazione che rientra dopo il servizio presso i servizi di sicurezza. Ne deriva che il giudice di merito aveva erroneamente riconosciuto alla dipendente un inquadramento automatico nell'area C sulla base di una disposizione non pertinente. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria della dipendente. Le spese dell'intero processo sono state integralmente compensate per la complessità della questione e per l'intervento del precedente di legittimità successivo alla decisione impugnata. È stata altresì esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per le amministrazioni dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato dal ricorrente come parametro ermeneutico, in relazione all'interpretazione delle disposizioni del D.P.C.M. n. 7/1980.

  • artt. 2, 6, 7 e 9 D.P.C.M. 21 novembre 1980, n. 7

    L'art. 9 si applica al personale assunto direttamente dagli organismi di informazione e sicurezza e non consente di estendere la disciplina dell'art. 7, prevista per il personale rientrante nell'amministrazione di appartenenza dopo il servizio prestato presso gli organismi.

  • art. 7, comma 1, l. 24 ottobre 1977, n. 801

    Ha previsto, ai fini della provvista del personale degli organismi di informazione e sicurezza, sia l'assunzione diretta sia il trasferimento di personale civile e militare.

  • art. 7, comma 2, l. 24 ottobre 1977, n. 801

    Ha demandato a specifici decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri la disciplina di consistenza organica, trasferimenti, rientri, trattamento giuridico-economico e eventuale trasferimento ad altre amministrazioni del personale assunto direttamente.

  • art. 7, comma 2, ultima parte, l. 24 ottobre 1977, n. 801

    È richiamato come limite alla disciplina regolamentare, nel senso di imporre un trattamento giuridico non inferiore a quello delle qualifiche corrispondenti del pubblico impiego.

  • art. 44, comma 1, l. 3 agosto 2007, n. 124

    Ha abrogato la l. n. 801/1977 e, con essa, il relativo sistema previgente, salvo quanto specificamente previsto dalla norma di abrogazione.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di merito, ha deciso la causa nel merito rigettando la domanda originaria.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, sia per la fondatezza del ricorso sia perché la norma non si applica alle amministrazioni dello Stato soggette a prenotazione a debito.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato per il principio di buon andamento e per il principio di accesso agli impieghi pubblici mediante concorso, evocati a sostegno della diversa disciplina dell'art. 9 rispetto all'art. 7 del D.P.C.M. n. 7/1980.

Massime di principio

  • Quando una disciplina speciale distingue espressamente tra personale rientrante nell'amministrazione di provenienza e personale assunto direttamente, il giudice non può estendere al secondo la regola prevista per il primo sulla base di un richiamo generico, dovendo rispettare la diversa fattispecie regolata.
  • Nei sistemi di inquadramento del personale trasferito ad altra amministrazione, la norma che prevede la valutazione di titolo di studio, funzioni svolte e anzianità non implica automaticamente un inquadramento corrispondente a quello rivendicato, ma richiede una determinazione discrezionale dell'amministrazione di destinazione nei limiti della disciplina applicabile.
  • Il richiamo a criteri analoghi contenuti in una disposizione diversa non consente di trasporre anche gli automatismi e gli effetti giuridici propri di tale disposizione, se la norma applicabile ha una ratio differente e riguarda una fattispecie distinta.
  • In cassazione, quando la questione di diritto è chiarita da un precedente di legittimità e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
  • Per le amministrazioni dello Stato esonerate dal materiale versamento del contributo unificato tramite prenotazione a debito, non trova applicazione l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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