Cassazione Civile, Ordinanza n. 12483/2025 del 11/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un docente di ruolo, collocato a disposizione del Ministero e destinato a un incarico di insegnamento all'estero, ha chiesto di accertare il diritto alle differenze retributive derivanti dall'illegittima trattenuta dell'indennità integrativa speciale nel periodo di mandato estero (27/11/2006-31/8/2015), con condanna del datore pubblico al ripristino integrale della retribuzione tabellare comprensiva di tale voce, oltre interessi e rivalutazione. Il Tribunale ha accolto la domanda solo entro il limite della prescrizione quinquennale, riconoscendo gli arretrati dal 3/4/2013 al 31/8/2015. In appello il lavoratore ha sostenuto che la prescrizione fosse stata interrotta da una richiesta di pagamento inviata il 4/12/2015, cui l'amministrazione aveva risposto il 11/12/2015 chiedendo la sentenza che attestasse la debenza dell'emolumento. La Corte d'appello ha invece ritenuto che il documento prodotto non consentisse di ricostruire il contenuto della missiva del 4/12/2015 e quindi non dimostrasse un valido atto di costituzione in mora. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: (1) violazione degli artt. 2941, 2943, 2944, 2946 e 2948 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto attribuire efficacia interruttiva al documento n. 28 e che, comunque, era ingiusto differenziare la decorrenza della prescrizione nel pubblico impiego rispetto al lavoro privato; (2) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., lamentando che l'amministrazione avesse tenuto un comportamento contrario a correttezza e buona fede, negando l'indennità nonostante precedenti pronunce favorevoli e subordinandone il pagamento a una sentenza resa solo nei suoi confronti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto a contestare un accertamento di fatto riservato al giudice di merito sulla idoneità del documento prodotto a integrare un atto interruttivo della prescrizione; inoltre, la censura sulla decorrenza della prescrizione nel pubblico impiego è stata respinta richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui, nei rapporti di pubblico impiego contrattualizzato, i crediti retributivi decorrono dalla loro insorgenza anche se il rapporto è a tempo determinato, senza che il mancato rinnovo configuri un metus giuridicamente rilevante. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché formulato in modo generico e privo di specifica riferibilità al decisum, oltre che perché introduceva questioni nuove in tema di buona fede e correttezza non trattate nella sentenza impugnata e non adeguatamente dedotte come già introdotte nei gradi di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c. è stato ritenuto non idoneo quando le censure si risolvono nella contestazione di un accertamento di fatto o introducono questioni nuove non esaminate dalla sentenza impugnata.
L'inammissibilità è stata affermata anche perché il ricorso non offriva argomenti per rimeditare un orientamento consolidato ormai divenuto diritto vivente.
I motivi di ricorso devono essere specifici, completi e direttamente riferibili alla decisione impugnata; censure generiche o astratte sono assimilate alla mancata enunciazione del motivo.
Richiamato dal ricorrente, ma la censura è stata giudicata inammissibile per genericità e novità della questione.
Richiamato dal ricorrente, ma la censura è stata giudicata inammissibile per genericità e novità della questione.
Richiamato solo incidentalmente nel corpo del motivo, senza che la Corte ne ricavasse un principio autonomo decisivo.
Richiamato solo nel passaggio sulle regole probatorie, in relazione alla necessità di dimostrare l'atto interruttivo.
Richiamato dal ricorrente tra le norme sulla prescrizione, ma la Corte ha escluso la decisività della censura.
L'atto interruttivo della prescrizione richiede chiara indicazione del soggetto obbligato e inequivoca richiesta di adempimento; nel caso concreto tale requisito non è stato ritenuto provato.
Richiamato dal ricorrente tra le norme sulla prescrizione, ma senza esito favorevole.
Richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione ordinaria, senza accoglimento.
Richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione quinquennale dei crediti retributivi, applicata dal giudice di merito ai ratei anteriori al 3/4/2013.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Sezioni Unite, sentenza n. 36197 del 28/12/2023
"La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica"
Nel pubblico impiego contrattualizzato la prescrizione dei crediti retributivi decorre durante il rapporto; non opera il differimento fondato sul timore del lavoratore di agire contro il datore pubblico.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di un vizio di violazione di legge non consente di rimettere in discussione un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, salvo l'allegazione di un vero errore di sussunzione o di motivazione nei limiti consentiti.
- L'atto interruttivo della prescrizione deve contenere la chiara individuazione del debitore e una inequivoca richiesta scritta di adempimento; se il contenuto dell'atto non è ricostruibile, non può essergli attribuita efficacia interruttiva neppure per presunzioni non sorrette dagli atti.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato la prescrizione dei crediti retributivi decorre, di regola, dalla loro insorgenza anche nei rapporti a tempo determinato; il mancato rinnovo del contratto non integra un metus giuridicamente rilevante.
- In cassazione sono inammissibili i motivi generici, non specificamente riferiti al decisum, o che introducono questioni nuove non esaminate nei gradi di merito e non adeguatamente autosufficienti.
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