Cassazione Civile, Ordinanza n. 03890/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (direttore responsabile)
La controversia
Un soggetto ha convenuto in giudizio editore e direttore responsabile di un quotidiano, deducendo il carattere diffamatorio di un articolo privo di firma, intitolato "Da Palazzo Chigi ai vertici Rai. L’ascesa del legale amico di Masi". Chiedeva il risarcimento dei danni e la riparazione pecuniaria prevista dall’art. 12 della l. n. 47 del 1948. Il Tribunale ha rigettato la domanda; la Corte d’appello ha confermato il rigetto, ritenendo lesiva solo l’affermazione secondo cui, al momento della nomina a responsabile dell’Ufficio legale, il soggetto avrebbe continuato a patrocinare i giornalisti del quotidiano "Il Giornale", ma reputando la domanda di risarcimento priva di allegazione e prova del danno specificamente riferibile a quel solo addebito; ha inoltre escluso la riparazione pecuniaria. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi e controversi, sostenendo che in primo e in secondo grado erano state allegate circostanze idonee, anche mediante presunzioni e notorio, a determinare il danno; 2) violazione degli artt. 2043, 2059, 2056, 1226 e 2697 c.c., deducendo che il danno era stato allegato e provato per presunzioni, in base alla diffusione dello scritto, alla gravità dell’offesa e alla posizione sociale della vittima; 3) violazione dell’art. 12 l. n. 47 del 1948, sostenendo che la riparazione pecuniaria sarebbe autonoma e non subordinata al risarcimento del danno. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per difetto di specificità, perché le deduzioni del ricorrente riguardavano l’intero articolo e non il solo profilo dichiarato lesivo dal giudice di merito; ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo, osservando che la riparazione pecuniaria presuppone l’accertamento degli elementi costitutivi della diffamazione, che nel caso non risultava compiuto, e che la censura avrebbe richiesto un’indagine di merito preclusa in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato. Ha ritenuto che le doglianze sul danno non fossero specificamente riferite al solo fatto ritenuto lesivo dalla corte territoriale e che la richiesta di riparazione pecuniaria ex art. 12 l. n. 47 del 1948 richiedesse un accertamento dei presupposti di fatto non compiuto dai giudici di merito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
La doglianza di omesso esame è stata ritenuta inammissibile perché non specificamente correlata al fatto decisivo individuato dal giudice di merito come effettivamente lesivo.
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
La censura per violazione di legge è stata ritenuta inammissibile quando, sotto la veste della violazione normativa, mira in realtà a rimettere in discussione l’accertamento di merito sulla specificità del danno.
Richiamato come norma fondante la responsabilità aquiliana, presuppone l’accertamento del danno-evento e del nesso con la condotta illecita.
Richiamato in relazione al risarcimento del pregiudizio non patrimoniale da diffamazione.
Richiamato per i criteri di liquidazione del danno risarcibile.
Richiamato come criterio di liquidazione equitativa, subordinato però all’allegazione e prova del pregiudizio.
Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova del danno risarcibile.
La riparazione pecuniaria per diffamazione a mezzo stampa si aggiunge al risarcimento del danno e presuppone l’accertamento degli elementi costitutivi del reato di diffamazione; non è comminabile alla società editrice e, per il direttore responsabile, richiede accertamento del concorso doloso nel reato, non del solo omesso controllo colposo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, dà luogo all’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito circoscrive la condotta lesiva a uno specifico passaggio della pubblicazione, la censura sul danno deve essere altrettanto specifica e riferita solo a quel fatto; non è sufficiente richiamare il pregiudizio derivante dall’intero scritto.
- Nel giudizio di diffamazione a mezzo stampa, il danno risarcibile non può essere considerato in re ipsa: deve essere allegato e provato, anche mediante presunzioni, con riferimento al concreto profilo di offesa ritenuto illecito.
- La qualificazione della doglianza come omesso esame o violazione di legge non è sufficiente a superare l’inammissibilità se, in sostanza, si chiede una nuova valutazione del fatto e della prova.
- La riparazione pecuniaria ex art. 12 l. n. 47 del 1948 si aggiunge al risarcimento del danno e presuppone l’accertamento degli elementi costitutivi della diffamazione; non può essere riconosciuta in assenza di tale accertamento.
- In cassazione non è consentito rimettere in discussione un accertamento di merito che richiederebbe una nuova valutazione del contenuto dell’articolo, della sua portata lesiva e dei presupposti soggettivi della responsabilità del direttore responsabile.
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