Cassazione Civile, Ordinanza n. 01044/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso all'esito di verifica fiscale nei confronti di una società, relativo a IRES, IVA e IRAP per l'anno 2013, fondato su indagini bancarie e sulla presunta inattendibilità delle scritture contabili. In primo grado la CTP, anche sulla base di una CTU, aveva solo parzialmente accolto il ricorso della contribuente, rideterminando in parte i ricavi omessi e i costi indebitamente ridotti. In appello la CTR della Liguria ha respinto il primo motivo della contribuente, confermando la legittimità dell'accertamento induttivo e l'utilizzo dei controlli bancari, ma ha poi accolto il secondo motivo relativo alla ripartizione dell'onere probatorio ex art. 32 d.P.R. 600/1973, affermando che spettava all'Ufficio provare l'an della pretesa evasione; tuttavia ha anche dato atto che la CTU non era esaustiva e ha confermato la sentenza di primo grado. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando, con unico motivo, nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che il dispositivo e la motivazione fossero inconciliabili.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha rilevato una contraddizione insanabile nella motivazione della sentenza impugnata, tale da rendere impossibile ricostruirne la ratio decidendi: da un lato la CTR aveva dato atto della legittimità dell'accertamento bancario e dell'inattendibilità delle scritture contabili, dall'altro aveva affermato la necessità della prova dell'evasione in capo all'Ufficio e, al contempo, aveva confermato la sentenza di primo grado senza spiegare in modo coerente il percorso logico-giuridico seguito. La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso decisorio; la sua violazione, se si traduce in motivazione apparente o contraddittoria, determina nullità della decisione.
La mancanza o apparenza della motivazione integra nullità della sentenza quando non consente di individuare la ratio decidendi.
art. 111 Cost.
La motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale; in caso di motivazione perplessa, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria si verifica nullità.
Il vizio denunciabile è la nullità della sentenza per mancanza o radicale inidoneità della motivazione, non il semplice difetto di sufficienza motivazionale fuori dai casi consentiti.
Nel contesto delle indagini bancarie è richiamato come base della pretesa fiscale; la CTR lo ha evocato nel ragionamento sull'onere della prova dell'evasione.
Sono richiamati come norme poste a fondamento dell'accertamento fiscale fondato anche su elementi bancari e su presunzioni derivanti dalla contabilità inattendibile.
Massime di principio
- Ricorre nullità della sentenza quando la motivazione sia irriducibilmente contraddittoria al punto da impedire di comprendere la ratio decidendi e di esercitare il controllo di legittimità.
- La motivazione al di sotto del minimo costituzionale, ai sensi dell'art. 111 Cost., si configura non solo in caso di totale assenza di argomentazione, ma anche in presenza di motivazione apparente, perplessa o inconciliabile.
- In tema di accertamento tributario fondato su indagini bancarie, il giudice deve esporre in modo coerente come ripartisce l'onere della prova e come coordina i risultati istruttori con le presunzioni utilizzate, altrimenti la decisione è nulla per difetto di motivazione comprensibile.
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