Sentenza n. 4420/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza del TAR Abruzzo n. 51/2026, che aveva respinto le istanze di accesso alle offerte tecniche oscurate di concorrenti meglio classificati
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda una gara per l'affidamento del servizio di pulizia in favore di un'azienda sanitaria locale. Team Service, sesta classificata, aveva chiesto l'accesso alla documentazione amministrativa, tecnica ed economica dell'aggiudicataria e degli operatori che la precedevano in graduatoria, nonché ai verbali e agli atti della verifica di anomalia. Dopo un accesso solo parziale, relativo alle offerte tecniche di alcuni concorrenti e caratterizzato dall'oscuramento della quasi totalità delle pagine, la società ha proposto appelli contro l'ordinanza del TAR che aveva ritenuto legittimo il bilanciamento tra riservatezza commerciale e diritto di difesa. L'appellante ha dedotto: l'illegittimità dell'oscuramento massivo e indiscriminato; l'assenza di una motivata e comprovata dichiarazione dei concorrenti circa la sussistenza di segreti tecnici o commerciali; l'insufficienza del generico richiamo al know-how e a profili organizzativi e operativi; la necessità dell'accesso difensivo per poter formulare censure consapevoli e non meramente congetturali; l'inesistenza di un autonomo divieto di accesso fondato sul possibile vantaggio competitivo; la violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché il difetto di istruttoria e motivazione, poiché la stazione appaltante avrebbe recepito senza autonoma verifica le opposizioni dei controinteressati e i relativi oscuramenti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riunito i tre appelli, aventi contenuto sostanzialmente sovrapponibile e diretti contro la medesima ordinanza. Nel merito li ha accolti. Ha rilevato che l'art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 consente di sottrarre all'accesso soltanto le informazioni dell'offerta o delle giustificazioni che costituiscano segreti tecnici o commerciali sulla base di una dichiarazione motivata e comprovata dell'offerente, fermo restando l'accesso del concorrente quando necessario per la difesa in giudizio. Il generico richiamo al know-how non è sufficiente e l'offerta tecnica non può essere oscurata integralmente o quasi integralmente. La stazione appaltante deve compiere una verifica autonoma, specifica e motivata, individuando soltanto le singole informazioni effettivamente segrete e procedendo, ove necessario, al bilanciamento con il diritto di difesa. Il Consiglio di Stato ha inoltre precisato che l'esistenza di un brevetto, rendendo l'invenzione descritta e normalmente consultabile, non dimostra la sussistenza di un segreto; neppure il generico richiamo alla declinazione applicativa, organizzativa e operativa di un metodo brevettato è sufficiente. AREACOM dovrà quindi consentire l'accesso alle offerte tecniche dei concorrenti indicati, salva la possibilità di oscurare singoli elementi realmente qualificabili come segreti tecnici o commerciali, previa motivata e comprovata dichiarazione e previa attivazione del contraddittorio. Le spese sono state poste a carico di AREACOM, PFE s.p.a. e C.M. Service s.r.l., nella misura di euro 1.000 oltre accessori per ciascuna parte.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. n. 50/2016
"informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali"; "è consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto"
La deroga all'accesso richiede una dichiarazione dell'offerente motivata e comprovata e riguarda soltanto informazioni specificamente qualificabili come segreti tecnici o commerciali. Anche in presenza di tali segreti deve essere effettuato il bilanciamento con il diritto di difesa del concorrente.
Il regime dell'accesso nella materia dei contratti pubblici rinvia, per quanto non diversamente disciplinato, alla disciplina generale dell'accesso documentale.
art. 51, comma 2, d.lgs. n. 30/2005
L’invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla.
La pubblicità e la descrizione necessaria per ottenere il brevetto sono incompatibili, di per sé, con la qualificazione dell'invenzione brevettata come segreto tecnico.
I fascicoli dei brevetti sono normalmente liberamente consultabili; tale accessibilità esclude che il brevetto, in quanto tale, possa fondare l'oscuramento per segreto commerciale.
Le istanze relative all'accesso sopravvenute nel corso del giudizio sono state trattate secondo il rito previsto per l'accesso.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, l'oscuramento di informazioni contenute nell'offerta tecnica è legittimo soltanto se riferito a elementi specifici che costituiscano effettivi segreti tecnici o commerciali, sulla base di una dichiarazione dell'offerente motivata e comprovata; il generico richiamo al know-how non è sufficiente.
- La stazione appaltante non può recepire automaticamente le richieste di oscuramento formulate dai concorrenti, ma deve svolgere una verifica autonoma, puntuale e motivata sulla natura segreta delle singole informazioni, evitando oscuramenti massivi o integrali dell'offerta tecnica.
- Anche quando siano accertati segreti tecnici o commerciali, l'amministrazione deve bilanciare la tutela della riservatezza con il diritto di accesso del concorrente per la difesa in giudizio, consentendo l'ostensione nella misura necessaria alla tutela giurisdizionale.
- L'esistenza di un brevetto non dimostra la sussistenza di un segreto tecnico o commerciale, poiché la brevettazione presuppone la descrizione chiara e completa dell'invenzione e comporta la normale consultabilità dei relativi fascicoli.
- L'iter di individuazione dei segreti e di bilanciamento tra riservatezza e diritto di difesa deve essere preceduto dal contraddittorio con le parti interessate e deve essere analiticamente motivato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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