Cassazione Penale, Sentenza n. 43102/2024 del 26/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Due motivi: 1) in relazione al reato di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso (riqualificato dal Tribunale dagli artt.416 a artt.110 c.p.), si deduce vizio di motivazione e erronea applicazione della legge penale perché gli indizi utilizzati dal Tribunale risultano riferiti esclusivamente all'attività imprenditoriale del fratello (Gesso Mauro); non è stata dimostrata in modo specifico e qualificato la connessione o la perdita di autonomia della ditta del ricorrente, né il concreto e consapevole contributo personale dell'indagato al mantenimento dell'organismo mafioso. 2) in relazione al reato di stupefacenti (art.73 d.P.R. n.309/1990), il fatto riguarda una "droga parlata" per l'acquisto di 20 grammi di cocaina: si contesta la mancata valutazione della possibile riconducibilità alla fattispecie di lieve entità ai sensi dell'art.73, comma 5, e la carenza di una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze, quantità, qualità e destinazione della droga, che potrebbe incidere sulle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordinanza impugnata disponendo il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania. Motivazione: primo motivo fondato per carenza grave della motivazione del Tribunale, che ha fatto affidamento su elementi riferibili solo al fratello senza provare la concreta comunione d'impresa o il contributo consapevole del ricorrente; secondo motivo fondato per omissione di valutazione sulla possibile configurazione del fatto come di lieve entità ai sensi dell'art.73, comma 5 d.P.R. n.309/1990, mancando una valutazione complessiva degli elementi del fatto. La decisione cita la giurisprudenza di legittimità che definisce quando la motivazione è apparente e i criteri per la valutazione della lieve entità nel settore degli stupefacenti. Il provvedimento viene quindi cassato e rimandato per nuovo esame.
Norme richiamate
Richiamato come norma che regola la partecipazione nel concorso di persone nel reato; utilizzato nella riqualificazione del capo 1) in concorso di reati e per valutare la responsabilità comune.
Norma che disciplina l'associazione a delinquere; la Corte valuta che l'accertamento di un concorso esterno di stampo mafioso richiede prova di un contributo concreto e consapevole e motivazione specifica quando si attinge a elementi indiziari.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che prevede la fattispecie di lieve entità per illeciti in materia di stupefacenti; la Corte ricorda che la riconducibilità alla lieve entità richiede valutazione complessiva di quantità, qualità, purezza, mezzi, modalità e circostanze dell'azione.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Richiamato per delimitare i motivi di ricorso in Cassazione entro i limiti consentiti; il ricorso è stato ammesso nei limiti consentiti dalla norma.
Giurisprudenza della Cassazione (motivazione e lieve entità)
segnalate Sez. 5, n. 24862/2010; Sez. 3, n. 49168/2015; Sez. 6, n. 18190/2012; Sez. 4, n. 50257/2023
Richiamati principi consolidati: la motivazione è "apparente" se si fonda su asserzioni apodittiche o generiche; e in materia di stupefacenti la verifica della lieve entità richiede un giudizio complessivo non limitato al mero dato quantitativo.
Massime di principio
- Per contestare la partecipazione esterna o il concorso in associazione mafiosa è necessario provare, con motivazione specifica e circostanziata, il contributo concreto e consapevole dell'indagato: mere affermazioni generiche o il richiamo a attività riconducibili solo a terzi non sono sufficienti.
- Quando si attribuiscono effetti o relazioni tra imprese familiari (es. due ditte individuali di fratelli), il giudice deve indicare le modalità precise della "sinergia" o della perdita di autonomia dell'impresa, con elementi fattuali verificabili; altrimenti la motivazione è insufficiente e il provvedimento è annullabile.
- Nel settore degli stupefacenti la qualificazione come fatto di lieve entità (art.73, comma 5, d.P.R. 309/1990) richiede una valutazione complessiva che consideri non solo la quantità ma anche la qualità, la purezza, la destinazione della sostanza, i mezzi, le modalità e le circostanze: non è sufficiente il mero dato quantitativo.
- La carenza di motivazione sui punti decisivi che sorreggono una misura cautelare comporta l'annullamento del provvedimento; in materia di misure cautelari personali il giudice ha un onere motivazionale particolarmente stringente.
- In casi simili, difesa e giudice devono porre attenzione a distinguere e dimostrare quale attività sia riconducibile a ciascun soggetto coinvolto; non è ammissibile spostare indizi da un soggetto all'altro senza prova concreta della partecipazione.
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