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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40129/2021 del 15/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per tassa automobilistica regionale relativa all'anno 2011, emesso dalla regione nei confronti della società che risultava intestataria dei veicoli, concessi a terzi in locazione finanziaria. In primo grado il ricorso del contribuente era stato respinto; in appello la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto il ricorso, ritenendo che, per i veicoli in leasing, il soggetto tenuto al pagamento della tassa fosse solo l'utilizzatore, anche per annualità anteriori al 2016. La regione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della L. n. 99 del 2009, sostenendo che l'obbligato al pagamento fosse il proprietario e non l'utilizzatore del bene concesso in locazione finanziaria; con il secondo ha denunciato violazione e falsa applicazione del D.L. n. 113 del 2016, conv. in L. n. 160 del 2016, contestando l'affermazione secondo cui l'unico soggetto passivo sarebbe l'utilizzatore, nonostante la disciplina del 2016 prevedesse la responsabilità solidale tra proprietario e utilizzatore e l'imputazione esclusiva all'utilizzatore solo a decorrere dal 1 gennaio 2016. Nel corso del giudizio di cassazione la ricorrente ha poi depositato istanza di rinuncia, accettata dalla controparte anche quanto alla compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese processuali, in conformità alla concorde richiesta delle parti. Quanto al contributo unificato, ha richiamato il principio secondo cui l'ulteriore importo non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la relativa previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 7 L. n. 99 del 2009

    La ricorrente lo invoca per sostenere che la tassa automobilistica dovesse gravare sul proprietario del veicolo concesso in locazione finanziaria e non sull'utilizzatore.

  • D.L. n. 113 del 2016, conv. in L. n. 160 del 2016

    È richiamato per contestare la lettura della CTR sulla soggettività passiva nella tassa automobilistica dei veicoli in leasing e sulla portata temporale della disciplina.

  • D.L. n. 78 del 2015, conv. in L. n. 125 del 2015

    È menzionato come norma di interpretazione autentica che aveva chiarito la soggettività passiva dell'utilizzatore per i veicoli in leasing a partire dal 2009.

  • art. 360, comma 3, c.p.c.

    Indicato come parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    "in tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione"

    L'ulteriore contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità ed è di stretta interpretazione.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    È richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.

  • Cass. n. 26844 del 2021

    È citata a sostegno della declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia.

  • Cass. n. 23175 del 2015

    Richiamata come precedente sul mancato raddoppio del contributo unificato in caso di rinuncia al ricorso.

  • Cass. n. 19071 del 2018

    Richiamata come precedente sul mancato raddoppio del contributo unificato in caso di rinuncia al ricorso.

  • Cass. n. 26228 del 2021

    Richiamata come precedente sul mancato raddoppio del contributo unificato in caso di rinuncia al ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio quando sia validamente proposta e accettata dalla controparte, con conseguente chiusura del processo senza pronuncia sul merito delle censure.
  • In caso di estinzione per rinuncia, le spese possono essere compensate se vi è concorde richiesta delle parti.
  • L'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché il presupposto normativo è limitato ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
  • Le questioni sostanziali dedotte con il ricorso restano assorbite quando interviene rinuncia prima della decisione nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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