Cassazione Civile, Ordinanza n. 02194/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dal mancato perfezionamento di un’operazione economica legata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico: il ricorrente aveva agito chiedendo il risarcimento dei danni, in proprio e per la società da lui rappresentata, assumendo una responsabilità contrattuale ex art. 2222 c.c. e/o extracontrattuale della controparte per la mancata concessione del diritto di superficie sul terreno destinato all’impianto e per la mancata cessione dell’Autorizzazione Unica. In primo grado la domanda era stata respinta; la Corte d’appello aveva confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente articolava tre motivi: (1) nullità della sentenza per mancata ammissione delle prove testimoniali richieste, ritenute genericamente formulate; (2) violazione di norme sostanziali e processuali per avere la Corte escluso la prova del nesso causale tra condotta omissiva della professionista e danno lamentato, deducendo anche violazione del principio di non contestazione e una rivalutazione del materiale istruttorio; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente e per relationem, assumendo che la Corte territoriale avesse motivato solo formalmente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non rispettoso dell’onere di specificità e autosufficienza: il ricorrente non aveva trascritto il contenuto delle prove testimoniali né indicato specificamente dove fossero state dedotte, e comunque non aveva illustrato la decisività dei mezzi istruttori ai fini di una diversa decisione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, da un lato, il richiamo agli artt. 115 e 116 c.p.c. non integrava una vera violazione deducibile in cassazione secondo i limiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità; dall’altro lato, la censura si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, estranea al giudizio di legittimità. Il terzo motivo è stato reputato in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato, poiché la motivazione della sentenza di appello risultava effettiva e ampiamente intellegibile, ben oltre il minimo costituzionale. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore della controparte e di un’ulteriore somma ex art. 96, comma 4, c.p.c. a favore della cassa delle ammende, nonché ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente quale possibile base della pretesa risarcitoria, in relazione alla dedotta responsabilità contrattuale della professionista.
art. 24 Cost.
Invocato nel primo motivo in collegamento con il diritto di difesa e con la dedotta mancata ammissione delle prove.
art. 111 Cost.
Invocato nel primo motivo in collegamento con il giusto processo e la motivazione della sentenza.
Invocato nel primo motivo, ma non è stata ravvisata una concreta violazione idonea a fondare l’impugnazione.
La Corte ribadisce che la violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai poteri officiosi; non quando si contesti la valutazione del materiale probatorio.
La deduzione di violazione è ammissibile solo se il giudice attribuisca alla prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o neghi il prudente apprezzamento ove imposto; non è censurabile in cassazione il semplice cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
Invocato nel secondo motivo come norma sulla responsabilità contrattuale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
Invocato nel secondo motivo quale parametro di diligenza professionale.
Invocato nel secondo motivo con riferimento alla responsabilità del professionista per prestazioni implicanti problemi tecnici di speciale difficoltà.
Invocato nel secondo motivo in tema di danno emergente e lucro cessante, ma non si è superato il vaglio di ammissibilità.
Invocato nel secondo motivo in tema di concorso del fatto colposo del creditore e criteri di riduzione del risarcimento.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo per denunciare una motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio, ritenendo la motivazione congrua e intelligibile.
Invocato nel primo motivo sul riparto dell’onere probatorio, ma la Corte ha valorizzato soprattutto l’assenza di specificità e decisività delle prove dedotte.
Richiamato nel primo motivo, senza che emerga dalla decisione una specifica elaborazione applicativa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro di ricorso per le doglianze di violazione di legge formulate nel secondo motivo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato per denunciare nullità processuali e vizi motivazionali nei primi e terzi motivi.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte lo applica per affermare l’onere di specifica indicazione e trascrizione dei documenti e degli atti processuali su cui il ricorso si fonda.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato nel quadro del principio di autosufficienza, quanto all’onere di deposito degli atti e documenti indicati nel ricorso.
Richiamato nel procedimento di definizione accelerata; la proposta ha indicato l’inammissibilità o infondatezza dei motivi, poi sostanzialmente condivisa dalla Corte.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativa per responsabilità aggravata, in coerenza con la proposta di definizione accelerata.
Applicato per la condanna in favore della cassa delle ammende, quale ulteriore conseguenza della condotta processuale ritenuta abusiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- La censura per mancata ammissione della prova testimoniale è ammissibile in cassazione solo se il ricorrente indichi specificamente il contenuto della prova, il luogo processuale di deduzione e soprattutto la sua decisività, cioè la concreta idoneità a mutare con certezza l’esito della controversia.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: gli atti e i documenti posti a base delle doglianze devono essere specificamente indicati e il loro contenuto essenziale deve essere trascritto o riassunto, così da consentire il controllo di legittimità senza ricerca autonoma negli atti di causa.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere prospettata come mera critica alla valutazione delle prove: è deducibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a un mezzo di prova un valore legale diverso da quello previsto dall’ordinamento.
- La deduzione di motivazione apparente è infondata quando la sentenza di merito contenga un percorso argomentativo comprensibile e coerente, idoneo a rendere percepibili le ragioni della decisione, anche se sintetico o per relationem.
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del fatto e del materiale istruttorio: le censure che mirano a una diversa lettura delle prove o alla sostituzione della ricostruzione fattuale del giudice di merito sono inammissibili.
- La definizione accelerata dei ricorsi manifestamente inammissibili o infondati può giustificare la condanna per responsabilità aggravata quando la decisione definitiva confermi la valutazione contenuta nella proposta, quale indice di abuso del processo.
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