Cassazione Penale, Sentenza n. 4855/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per inosservanza o errata applicazione dell'art. 13, comma 13, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 103 del d.l. 34/2020 (norma sulla "emersione"). Ha sostenuto che, al momento del fermo, aveva già presentato l'istanza di emersione e pertanto il procedimento penale doveva essere sospeso in attesa dell'esito, con conseguente preclusione dell'espulsione e possibile estinzione del reato in caso di accoglimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'art. 103 d.l. 34/2020 sospende i procedimenti penali per ingresso e soggiorno illegale e per l'impiego di lavoratori oggetto di istanza di emersione, ma tale sospensione non opera per i reati di reingresso nel territorio dello Stato da parte di soggetti già colpiti da provvedimento di espulsione eseguito con accompagnamento alla frontiera (art. 13, commi 1 e 2, d.lgs. 286/98). La Corte ha ritenuto che il reato contestato (reingresso dopo espulsione) rientri nelle esclusioni previste dal comma 10 dell'art. 103 e che l'espressione "ingresso e soggiorno illegale" sia riferibile alle fattispecie di cui all'art. 10-bis del d.lgs. 286/98, non al reingresso dopo espulsione. Di conseguenza la domanda di emersione non ha sospeso il procedimento e il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13
La norma punisce il reingresso nel territorio dello Stato da parte di chi è stato destinatario di provvedimento di espulsione eseguito con accompagnamento alla frontiera; la Corte ha ritenuto che tale fattispecie costituisca reato escluso dalla sanatoria prevista dall'art. 103 del d.l. 34/2020.
Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 103 (commi 10 e 11 cit.)
«dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi ...: a) per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione...; b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286..."
La Corte ha interpretato che il beneficio di sospensione previsto dall'art. 103 comma 11 riguarda i reati connessi all'ingresso e soggiorno irregolare (più propriamente art. 10-bis) ma non il reingresso dopo espulsione; il comma 10 elenca espressamente esclusioni (tra cui gli espulsi ai sensi dell'art. 13 commi 1 e 2), per cui il procedimento relativo al reingresso resta operante.
Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis
La Corte ha ritenuto che l'espressione "ingresso e soggiorno illegale" sia più correttamente riferita alla fattispecie di cui all'art. 10-bis (ingresso/soggiorno irregolare), e non alla condotta di reingresso dopo espulsione, che è disciplinata separatamente (art. 13).
Codice di procedura penale, art. 381 (richiamato dal testo delle esclusioni)
Citato nella parte relativa ai reati che comportano esclusione dalla sanatoria; la Corte richiama che anche condanne non definitive per reati di grave rilevanza pubblica possono escludere l'accesso ai benefici.
Massime di principio
- La presentazione di una domanda di "emersione" (sanatoria) sospende taluni procedimenti penali/amministrativi solo se il fatto rientra nelle fattispecie positive previste dall'art. 103 d.l. 34/2020; non opera automaticamente per tutti i reati connessi alla posizione di stranieri.
- Sono espressamente esclusi dal beneficio della sospensione i soggetti già destinatari di provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, d.lgs. 286/98, in particolare se l'espulsione è stata eseguita con accompagnamento alla frontiera; il reingresso dopo tale espulsione configura reato non sanabile tramite emersione.
- Nel valutare se la sospensione opera, occorre distinguere tra "ingresso/soggiorno illegale" (tipicamente art. 10-bis) e il reingresso dopo espulsione (art. 13): la norma di sanatoria mira a regolarizzare ingressi/soggiorni irregolari, non a depenalizzare il reingresso dopo espulsione eseguita.
- La mera documentazione della presentazione dell'istanza di emersione non è sufficiente se la legge prevede espressamente l'esclusione del caso concreto; il giudice deve verificare i requisiti di esclusione previsti dall'art. 103.
- In presenza di condanne o provvedimenti pregresse che rientrano nelle esclusioni normative, il giudice può respingere la richiesta di sospensione e procedere alla decisione sul reato; la circostanza che l'istanza sia pendente non impedisce l'applicazione delle esclusioni previste dalla legge.
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