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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36050/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che aveva sostituito la sanzione amministrativa accessoria della "sospensione" della patente con la "revoca", contestando (1) la violazione di legge, in particolare dell'art. 186-bis C.d.S. (che prevede la revoca solo in specifici casi), (2) la contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla scelta della revoca e (3) la applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. intervenuta nel corso del procedimento. Il Procuratore Generale ha invece chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato dovuta a prescrizione (reato commesso il 30/06/2016, applicazione degli artt. 157 e 161 cod. pen.). La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo (la revoca della patente era ingiustificata: in assenza delle condizioni previste da art. 186-bis la sanzione accessoria dovuta è la sospensione e non la revoca), ma la declaratoria di estinzione per prescrizione ha reso necessario l'annullamento senza rinvio; la Cassazione ha richiamato i limiti del suo controllo sulla motivazione quando opera una declaratoria di prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della Strada (D.Lvo 30 aprile 1992 n. 285)

    Titolo di reato per la guida in stato di alterazione; utilizzato per individuare la fattispecie e il relativo regime sanzionatorio accessorio (sospensione/revoca patente).

  • art. 186-bis Codice della Strada

    comma 5; comma 1 lett. d)

    Secondo la Corte la revoca della patente come sanzione accessoria è prevista solo nei casi espressamente indicati (es. aggravanti legate a specifiche soglie di alcolemia o tipologie di veicolo). In assenza di tali condizioni la sanzione accessoria deve essere la sospensione.

  • art. 157 cod. pen.

    Norma rilevante ai fini del calcolo dei termini di prescrizione richiamata per motivare l'estinzione del reato.

  • art. 161 cod. pen.

    Norma utilizzata insieme all'art. 157 per determinare la prescrizione in relazione alla data del reato.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamata dal ricorrente come causa di non punibilità intervenuta nel corso del procedimento; la Corte non ha proceduto a pieno esame della rilevabilità di tale causa perché ha dichiarato il reato estinto per prescrizione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato nella giurisprudenza citata: l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento opera nei limiti del controllo consentito sulla motivazione del provvedimento impugnato, e pertanto la Cassazione ha limiti nello scrutinio se interviene la prescrizione.

Massime di principio

  • La revoca della patente come sanzione amministrativa accessoria va disposta solo se espressamente prevista dalla norma (es. art. 186-bis) e quando ricorrono le condizioni aggravanti previste; altrimenti si applica la sospensione.
  • Se la corte d'appello modifica la sanzione accessoria occorre motivare specificamente le ragioni della scelta; l'omessa o contraddittoria motivazione può essere motivo di impugnazione rilevante.
  • Quando il reato è estinto per prescrizione la Cassazione annulla senza rinvio e il suo potere di controllo sulla motivazione è limitato: non procede a verifica estesa dei vizi motivazionali se la declaratoria di prescrizione è rilevante.
  • Se nel corso del procedimento entra in vigore una norma più favorevole (lex mitior o causa di non punibilità), questa può essere applicata, ma la sua applicabilità può essere superata dalla declaratoria di estinzione per prescrizione; occorre dedurla tempestivamente e con adeguata motivazione.
  • Per valutare l'eventuale estinzione per prescrizione è fondamentale calcolare correttamente i termini a partire dalla data del reato (usufruendo delle norme del codice penale pertinenti: artt. 157, 161, ecc.).

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