Cassazione Civile, Ordinanza n. 23495/2021 del 26/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un appalto per la realizzazione di un collegamento viario. L'impresa appaltatrice aveva promosso un arbitrato per ottenere la condanna dell'ente committente in relazione a riserve contrattuali. L'ente aveva poi impugnato il lodo davanti alla Corte d'appello, deducendo l'inesistenza di una valida clausola compromissoria e quindi il difetto di potestas iudicandi degli arbitri. La Corte d'appello ha accolto l'impugnazione e dichiarato la nullità del lodo, interpretando il contratto nel senso che tutte le controversie dovessero essere devolute al giudice ordinario. Nel ricorso per cassazione l'impresa ha sostenuto: che la Corte d'appello avesse ecceduto i limiti del giudizio di impugnazione del lodo, rivalutando il merito e l'interpretazione del contratto; che avrebbe dovuto ritenersi valida la devoluzione ad arbitri sulla base del richiamo al capitolato speciale e dell'art. 32 della l. n. 109/1994; che il verbale di nomina del presidente del collegio integrasse un patto compromissorio; che la clausola contrattuale letta in senso contrario sarebbe nulla; che la Corte avesse omesso di esaminare un fatto decisivo relativo alla nomina del presidente; infine, ha censurato la regolazione delle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate o assorbite tutte le censure, osservando che, quando si deduce la nullità del lodo per inesistenza della clausola compromissoria, il giudice dell'impugnazione può interpretare direttamente il contratto per verificare se vi sia stata o meno volontà di deferire la lite ad arbitri; che il testo dell'art. 19 del contratto era univoco nel devolvere le controversie al giudice ordinario; che il rinvio all'art. 32 della l. n. 109/1994 valeva solo come facoltà di inserire una clausola arbitrale o stipulare un compromesso, non essendo sufficiente un richiamo generico; che il comportamento successivo delle parti e la nomina dell'arbitro o del presidente non sanavano la mancanza di una clausola compromissoria espressa. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con declaratoria del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell'impresa appaltatrice. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato nullo il lodo arbitrale per inesistenza di una valida clausola compromissoria, ritenendo corretta l'interpretazione del contratto che devolveva le controversie al giudice ordinario e ritenendo irrilevanti sia il richiamo al capitolato speciale e alla normativa sui lavori pubblici, sia il successivo comportamento delle parti nella costituzione del collegio arbitrale. Le censure sull'asserito travalicamento dei limiti del giudizio di impugnazione, sull'interpretazione delle clausole, sull'omesso esame e sulle spese sono state respinte o dichiarate assorbite. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e alla sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
norma richiamata per l'impugnazione del lodo arbitrale davanti alla Corte d'appello
la nullità del lodo può essere dedotta per invalidità o inesistenza della convenzione di arbitrato; la censura per violazione di legge nei lodi è limitata nei casi previsti
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi che il verbale di nomina potesse valere come patto compromissorio
richiamato per escludere che la partecipazione alla nomina dell'arbitro comporti rinuncia alla declinatoria di incompetenza
invocato per lamentare ultrapetizione; esclusa la violazione perché il giudice poteva accertare direttamente la clausola compromissoria
invocato per pretesa acquiescenza; esclusa la preclusione perché era in discussione l'esistenza stessa della clausola arbitrale
richiamato nei motivi per contestare l'interpretazione contrattuale
richiamato nei motivi per sostenere un'interpretazione utile alla validità della clausola arbitrale
invocato per sostenere la nullità della clausola che devolveva le controversie al giudice ordinario, tesi disattesa
art. 16 l. 11 febbraio 1994, n. 109
richiamato dalla ricorrente come norma del sistema degli appalti pubblici a sostegno della propria lettura
art. 19 del contratto di appalto
"tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'appalto sono devolute al giudice ordinario"
clausola ritenuta inequivoca nel senso di escludere l'arbitrato e devolvere le controversie al giudice ordinario
art. 20 del capitolato speciale d'appalto
richiamo contrattuale che rinviava all'art. 32 della l. n. 109/1994
art. 31-bis l. 11 febbraio 1994, n. 109
richiamato indirettamente nell'art. 32 della legge, nel testo riportato dalla Corte
art. 32 l. 11 febbraio 1994, n. 109
"possono essere deferite ad arbitri"
la Corte interpreta la disposizione come mera facoltà di inserire la clausola arbitrale o stipulare un compromesso, non come automatica attribuzione della controversia agli arbitri
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per la declaratoria di sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Quando si contesta il lodo deducendo l'inesistenza della clausola compromissoria, il giudice dell'impugnazione può interpretare direttamente il contratto per verificare se esista una valida volontà di devolvere la lite ad arbitri.
- L'interpretazione della clausola compromissoria non è soggetta ai medesimi limiti dell'interpretazione delle clausole di merito: il giudice può accertarne il significato ai fini della potestas iudicandi degli arbitri.
- Un richiamo generico a norme o documenti esterni non basta a integrare una clausola arbitrale: la deroga alla giurisdizione ordinaria richiede un rinvio espresso, specifico e univoco.
- Se il contratto stabilisce in modo chiaro che tutte le controversie sono devolute al giudice ordinario, è esclusa la competenza arbitrale, salvo una diversa pattuizione compromissoria altrettanto chiara.
- Il comportamento successivo delle parti, compresa la nomina degli arbitri o del presidente del collegio, non sana di per sé la mancanza originaria di una clausola compromissoria né implica automaticamente rinuncia alla contestazione della competenza arbitrale.
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