Cassazione Penale, Sentenza n. 4317/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per impossessamento e sottrazione di energia elettrica (fatto del 04/11/2015), deducendo: (i) errore di diritto e vizio di motivazione sulla ritenuta aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 c.p., sostenendo che la captazione abusiva era stata realizzata mediante allaccio con cavo di rame senza alterazione o distruzione del contatore e quindi non integrasse la fattispecie aggravata; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis c.p., per non avere la Corte territoriale applicato correttamente la riforma che estende talune misure alternative quando la pena detentiva è nel minimo non superiore a due anni o quando è prevista pena pecuniaria sola o congiunta.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato risultava estinto per prescrizione (termine di prescrizione di sette anni e sei mesi, scaduto il 04/05/2023; fatto commesso 04/11/2015). Il Collegio ha rilevato d'ufficio la causa estintiva ai sensi dell'art. 129 c.p.p., ritenendo superfluo esaminare i motivi di merito poiché la prescrizione rende irrilevanti eventuali vizi della sentenza impugnata; non sono state ritenute sussistenti le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
Norma base sul furto; richiamata come parte integrante delle imputazioni per la sottrazione/appropriazione di energia elettrica mediante allaccio abusivo
art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.
Aggravante contestata in relazione a presunta distruzione/alterazione del contatore; il ricorrente sostiene che l'assenza di alterazione escluderebbe l'aggravante, ma la Corte di legittimità non ha approfondito il merito per effetto della prescrizione
Norma sulle misure alternative/criteri di applicazione della pena; il ricorrente lamentava la mancata considerazione della riforma che può portare all'applicazione di misure non detentive quando la pena minima non supera i due anni; la Cassazione non si è pronunciata nel merito a causa dell'estinzione per prescrizione
Regola la declaratoria di causa di non punibilità sopravvenuta; applicata dalla Corte per rilevare d'ufficio e dichiarare estinto il reato per prescrizione e per disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
Massime di principio
- Se dopo la sentenza di merito sorge una causa estintiva del reato (es. prescrizione) la Cassazione può rilevarla d'ufficio e annullare senza rinvio, senza esaminare i motivi di merito.
- La dichiarazione di estinzione del reato rende irrilevanti eventuali nullità o vizi della sentenza impugnata, per il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva.
- Per ottenere un'assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., è necessario che emergano con chiarezza elementi tali da imporre l'assoluzione (valutazione non sussistente se le motivazioni del giudice di merito sono congrue).
- Nel contestare l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p. è fondamentale dimostrare l'assenza di azioni tali da integrare 'distruzione, alterazione o danneggiamento' del misuratore; l'esistenza di un allaccio abusivo va valutata con attenzione rispetto alla fattispecie aggravata.
- La applicabilità dell'art. 131-bis c.p. va valutata in concreto considerando la pena prevista per il reato e la riforma normativa vigente al momento della decisione di merito; tuttavia, questioni procedurali come la prescrizione possono rendere superfluo il loro esame.
- Il calcolo della prescrizione richiede attenzione alle date del fatto, alla misura della pena e a eventuali sospensioni: una scadenza sopravvenuta può determinare l'estinzione del reato anche dopo la pronuncia di merito.
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