Cassazione Civile, Ordinanza n. 25365/2022 del 25/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (medici)
La controversia
Più medici specializzandi hanno agito contro la Presidenza del Consiglio e alcuni ministeri chiedendo il risarcimento del danno da mancata o tardiva attuazione nell'ordinamento italiano delle direttive comunitarie che prevedevano una remunerazione adeguata per la frequenza delle scuole di specializzazione medica. Il Tribunale aveva rigettato le domande ritenendo prescritto il diritto; la Corte d'appello di Roma, esclusa la prescrizione, aveva accolto solo alcune domande, liquidando € 6.713,94 per anno di corso ai soli medici che avevano dimostrato iscrizione, frequenza e diploma, e rigettando le altre. In cassazione i ricorrenti hanno censurato soprattutto: (1) la pretesa necessità di una prova documentale universitaria anche in presenza di specifiche allegazioni e di mancata contestazione; (2) l'esclusione del diritto per i corsi iniziati prima del 1983, sostenendo che il risarcimento dovesse spettare almeno per la frazione successiva al 1° gennaio 1983; (3) per alcuni, la liquidazione del danno e degli accessori; (4) in un ricorso, la dedotta indebita applicazione dell'azione di arricchimento senza causa. Uno dei ricorsi riguardava invece un medico iscritto nel 1993, quindi in epoca soggetta al d.lgs. n. 257/1991.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi e li ha accolti solo in parte. Ha affermato che, per i medici che avevano specificamente allegato in giudizio i fatti costitutivi del diritto e rispetto ai quali la controparte non aveva formulato contestazioni specifiche, la Corte d'appello non poteva pretendere necessariamente la prova documentale universitaria: su questo punto la sentenza è stata cassata con rinvio per nuova valutazione alla luce del principio di non contestazione e dell'art. 115 c.p.c. Ha inoltre ribadito che il diritto al risarcimento spetta anche a chi abbia iniziato la specializzazione prima del 1983, ma solo per la frazione di corso successiva al 1° gennaio 1983. Sono stati invece dichiarati inammissibili o infondati i motivi sulla quantificazione dell'indennizzo e sugli interessi, perché la misura stabilita dall'art. 11 l. n. 370/1999 è stata ritenuta conforme alla giurisprudenza consolidata e non necessitante rinvio pregiudiziale. Il ricorso del medico iscritto nel 1993 è stato integralmente rigettato, poiché il suo rapporto ricadeva nel regime del d.lgs. n. 257/1991, che già prevedeva una borsa di studio idonea a costituire adeguata remunerazione.
Norme richiamate
La mancanza di specifiche contestazioni sui fatti costitutivi specificamente allegati dall'attore impedisce al giudice di pretendere una prova documentale ulteriore come condizione necessaria del diritto.
Anche nei giudizi introdotti prima della riforma del 2009 operava l'onere del convenuto di prendere posizione in modo chiaro e analitico sui fatti posti a fondamento della domanda.
Il vizio di omessa o insufficiente motivazione non è deducibile nei termini previsti dalla formulazione applicabile; talune doglianze sono state quindi respinte o ricondotte ad altri vizi.
art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
I motivi sono inammissibili quando la decisione impugnata è conforme a un orientamento giurisprudenziale consolidato e il ricorso non offre argomenti per mutarlo.
art. 11 della L. 19 ottobre 1999, n. 370
È stata considerata come aestimatio legislativa del danno da mancata attuazione delle direttive, idonea a fissare la misura del risarcimento in debito di valuta e a regolare anche gli interessi legali secondo le regole ordinarie.
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6
Non è applicabile ai corsi anteriori al 1991/1992, perché disciplina situazioni future con condizioni di frequenza diverse e più impegnative.
Richiamato per affermare che gli interessi legali decorrono dalla messa in mora o, in difetto, dalla domanda giudiziale.
Il debito risarcitorio, qualificato come debito di valuta, consente la decorrenza degli interessi legali e del maggior danno alle condizioni ordinarie.
L'azione di arricchimento senza causa è esclusa quando la pretesa trova causa nel rapporto instaurato per la frequenza della scuola o quando esiste un'azione tipica contro lo Stato.
L'azione di arricchimento ha carattere sussidiario e non è esperibile in presenza di altra tutela tipica.
art. 47, n. 3, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Le dichiarazioni sostitutive sono state richiamate come elementi che possono valere almeno come specifiche allegazioni dei fatti attestati, se tempestivamente depositate.
Richiamati per la trattazione camerale e il procedimento accelerato di cassazione.
Giustifica la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima sentenza.
L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11
Richiamata dalla Corte di giustizia e dalla Cassazione come parametro normativo interno per la liquidazione del danno ai medici specializzandi.
Massime di principio
- Nei giudizi risarcitori promossi da medici specializzandi per la tardiva attuazione delle direttive comunitarie, i fatti costitutivi della domanda, se specificamente allegati e non specificamente contestati dal convenuto, devono ritenersi provati senza che possa pretendersi necessariamente una certificazione universitaria come unica fonte di prova.
- Il principio di non contestazione opera anche nei giudizi introdotti prima della riforma del 2009: la parte convenuta deve prendere posizione in modo chiaro e analitico sui fatti dedotti dall'attore, altrimenti quei fatti non richiedono ulteriore prova.
- Il diritto al risarcimento per la mancata attuazione delle direttive sulle scuole di specializzazione spetta anche a chi abbia iniziato il corso prima del 1983, ma soltanto per la frazione di formazione svolta dopo il 1° gennaio 1983.
- La Presidenza del Consiglio dei Ministri è il soggetto passivamente legittimato nelle azioni di risarcimento promosse dai medici specializzandi per l'inadempimento statale nell'attuazione delle direttive comunitarie; le altre articolazioni ministeriali evocate in giudizio non incidono sulla riferibilità unitaria dell'obbligazione allo Stato.
- L'azione di arricchimento senza causa non è esperibile quando la pretesa trova causa tipica nel rapporto di specializzazione o quando il danneggiato dispone di un'azione specifica contro lo Stato.
- La liquidazione del danno per mancata attuazione delle direttive sulle specializzazioni mediche va effettuata secondo l'aestimatio legislativa dell'art. 11 l. n. 370/1999, che ha sostituito alla precedente obbligazione risarcitoria un debito di valuta, con interessi legali dalla messa in mora o dalla domanda giudiziale.
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