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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25365/2022 del 25/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (medici)

La controversia

Più medici specializzandi hanno agito contro la Presidenza del Consiglio e alcuni ministeri chiedendo il risarcimento del danno da mancata o tardiva attuazione nell'ordinamento italiano delle direttive comunitarie che prevedevano una remunerazione adeguata per la frequenza delle scuole di specializzazione medica. Il Tribunale aveva rigettato le domande ritenendo prescritto il diritto; la Corte d'appello di Roma, esclusa la prescrizione, aveva accolto solo alcune domande, liquidando € 6.713,94 per anno di corso ai soli medici che avevano dimostrato iscrizione, frequenza e diploma, e rigettando le altre. In cassazione i ricorrenti hanno censurato soprattutto: (1) la pretesa necessità di una prova documentale universitaria anche in presenza di specifiche allegazioni e di mancata contestazione; (2) l'esclusione del diritto per i corsi iniziati prima del 1983, sostenendo che il risarcimento dovesse spettare almeno per la frazione successiva al 1° gennaio 1983; (3) per alcuni, la liquidazione del danno e degli accessori; (4) in un ricorso, la dedotta indebita applicazione dell'azione di arricchimento senza causa. Uno dei ricorsi riguardava invece un medico iscritto nel 1993, quindi in epoca soggetta al d.lgs. n. 257/1991.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi e li ha accolti solo in parte. Ha affermato che, per i medici che avevano specificamente allegato in giudizio i fatti costitutivi del diritto e rispetto ai quali la controparte non aveva formulato contestazioni specifiche, la Corte d'appello non poteva pretendere necessariamente la prova documentale universitaria: su questo punto la sentenza è stata cassata con rinvio per nuova valutazione alla luce del principio di non contestazione e dell'art. 115 c.p.c. Ha inoltre ribadito che il diritto al risarcimento spetta anche a chi abbia iniziato la specializzazione prima del 1983, ma solo per la frazione di corso successiva al 1° gennaio 1983. Sono stati invece dichiarati inammissibili o infondati i motivi sulla quantificazione dell'indennizzo e sugli interessi, perché la misura stabilita dall'art. 11 l. n. 370/1999 è stata ritenuta conforme alla giurisprudenza consolidata e non necessitante rinvio pregiudiziale. Il ricorso del medico iscritto nel 1993 è stato integralmente rigettato, poiché il suo rapporto ricadeva nel regime del d.lgs. n. 257/1991, che già prevedeva una borsa di studio idonea a costituire adeguata remunerazione.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La mancanza di specifiche contestazioni sui fatti costitutivi specificamente allegati dall'attore impedisce al giudice di pretendere una prova documentale ulteriore come condizione necessaria del diritto.

  • art. 167 c.p.c.

    Anche nei giudizi introdotti prima della riforma del 2009 operava l'onere del convenuto di prendere posizione in modo chiaro e analitico sui fatti posti a fondamento della domanda.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di omessa o insufficiente motivazione non è deducibile nei termini previsti dalla formulazione applicabile; talune doglianze sono state quindi respinte o ricondotte ad altri vizi.

  • art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.

    I motivi sono inammissibili quando la decisione impugnata è conforme a un orientamento giurisprudenziale consolidato e il ricorso non offre argomenti per mutarlo.

  • art. 11 della L. 19 ottobre 1999, n. 370

    È stata considerata come aestimatio legislativa del danno da mancata attuazione delle direttive, idonea a fissare la misura del risarcimento in debito di valuta e a regolare anche gli interessi legali secondo le regole ordinarie.

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6

    Non è applicabile ai corsi anteriori al 1991/1992, perché disciplina situazioni future con condizioni di frequenza diverse e più impegnative.

  • art. 1219 c.c.

    Richiamato per affermare che gli interessi legali decorrono dalla messa in mora o, in difetto, dalla domanda giudiziale.

  • art. 1224 c.c.

    Il debito risarcitorio, qualificato come debito di valuta, consente la decorrenza degli interessi legali e del maggior danno alle condizioni ordinarie.

  • art. 2041 c.c.

    L'azione di arricchimento senza causa è esclusa quando la pretesa trova causa nel rapporto instaurato per la frequenza della scuola o quando esiste un'azione tipica contro lo Stato.

  • art. 2042 c.c.

    L'azione di arricchimento ha carattere sussidiario e non è esperibile in presenza di altra tutela tipica.

  • art. 47, n. 3, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    Le dichiarazioni sostitutive sono state richiamate come elementi che possono valere almeno come specifiche allegazioni dei fatti attestati, se tempestivamente depositate.

  • artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la trattazione camerale e il procedimento accelerato di cassazione.

  • art. 335 c.p.c.

    Giustifica la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima sentenza.

  • L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11

    Richiamata dalla Corte di giustizia e dalla Cassazione come parametro normativo interno per la liquidazione del danno ai medici specializzandi.

Massime di principio

  • Nei giudizi risarcitori promossi da medici specializzandi per la tardiva attuazione delle direttive comunitarie, i fatti costitutivi della domanda, se specificamente allegati e non specificamente contestati dal convenuto, devono ritenersi provati senza che possa pretendersi necessariamente una certificazione universitaria come unica fonte di prova.
  • Il principio di non contestazione opera anche nei giudizi introdotti prima della riforma del 2009: la parte convenuta deve prendere posizione in modo chiaro e analitico sui fatti dedotti dall'attore, altrimenti quei fatti non richiedono ulteriore prova.
  • Il diritto al risarcimento per la mancata attuazione delle direttive sulle scuole di specializzazione spetta anche a chi abbia iniziato il corso prima del 1983, ma soltanto per la frazione di formazione svolta dopo il 1° gennaio 1983.
  • La Presidenza del Consiglio dei Ministri è il soggetto passivamente legittimato nelle azioni di risarcimento promosse dai medici specializzandi per l'inadempimento statale nell'attuazione delle direttive comunitarie; le altre articolazioni ministeriali evocate in giudizio non incidono sulla riferibilità unitaria dell'obbligazione allo Stato.
  • L'azione di arricchimento senza causa non è esperibile quando la pretesa trova causa tipica nel rapporto di specializzazione o quando il danneggiato dispone di un'azione specifica contro lo Stato.
  • La liquidazione del danno per mancata attuazione delle direttive sulle specializzazioni mediche va effettuata secondo l'aestimatio legislativa dell'art. 11 l. n. 370/1999, che ha sostituito alla precedente obbligazione risarcitoria un debito di valuta, con interessi legali dalla messa in mora o dalla domanda giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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